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Agevolazioni “prima casa”

di 1.999 commenti

quadro di Lyonel FeiningerIstituite a partire dal 1982 dal governo italiano per favorire l’acquisto di immobili ad uso abitativo, le agevolazioni sulla prima casa sono un utile strumento di risparmio a disposizione dell’acquirente. Ma chi ne ha effettivamente diritto? Di seguito trovate  le indicazioni complete e aggiornate.

Chi ha diritto alle agevolazioni “prima casa”

Ecco i requisiti che l’acquirente privato deve avere per avere accedere alle agevolazioni(previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della tariffa parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131):

  • Al momento del rogito, non deve possedere un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale. Se invece lo possiede, ha accesso alle agevolazioni purché lo venda entro un anno dalla data dell’atto (novità introdotta dall’art.1 comma 55 della Legge stabilità 2016). Unica eccezione è quando un comproprietario acquista un’ulteriore quota di proprietà dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. L’agevolazione spetta se il possesso dell’immobile è pervenuto a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità o donazione). L’agevolazione non spetta invece in caso di comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, etc. di abitazione acquistata con i benefici prima casa.
  • Non essere proprietario esclusivo (o in comunione con il coniuge) – al momento del rogito – di altra abitazione posta nello stesso comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando (fa eccezione il possesso di abitazione nello stesso comune, acquistata con le agevolazioni, che verrà venduta entro un anno dall’atto).
  • Avere la residenza nel comune, oppure dichiarare nell’atto di acquisto di voler stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando. Il requisito della residenza nello stesso comune, viene superato se l’acquisto viene effettuato: a) nel comune dove si svolge l’attività; b) nel comune dove ha sede o esercita l’attività l’impresa da cui dipende, in caso di trasferimento all’estero per ragioni di lavoro; c) in qualsiasi comune nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero e che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.

Pertanto l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente. Può infatti essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittarsi dopo l’acquisto.

L’agevolazione prima casa non riguarda le abitazioni classificate di lusso, a prescindere dai requisiti dell’acquirente. Per abitazioni di lusso, che non godono delle agevolazioni prima casa, si intendono gli immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 abitazioni di tipo signorile
  • A/8 ville
  • A/9 castelli/palazzi

Il proprietario o comproprietario di un’abitazione può usufruire delle agevolazioni “prima casa” quando sta per acquistarne un’altra?

Occorre distinguere diversi casi.

1) L’agevolazione spetta se la proprietà dell’immobile è pervenuta a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità), ad eccezione del caso al punto 2)b di seguito descritto.

2) Non spetta invece se l’acquirente è:

a) già proprietario o comproprietario di un immobile, o anche di una porzione di immobile acquistato in tutto il territorio nazionale con l’agevolazione “prima casa”;

b) già proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di abitazione nel medesimo comune.

Unica eccezione la troviamo quando il comproprietario di una porzione di immobile, acquistato con l’agevolazione “prima casa”, incrementa la sua quota acquistando un’ulteriore quota dello stesso immobile: ad esempio, se un comproprietario al 50% acquista l’ulteriore 50% della casa.
Solo in questo caso è possibile usufruire dell’aliquota ridotta.

Come e quando si richiedono?

Le agevolazioni prima casa si richiedono direttamente e semplicemente al notaio durante il rogito per l’acquisto.

Acquisto prima casa nelle vendite giudiziarie

Anche per questa tipologia di operazioni di acquisto si possono chiedere le agevolazioni prima casa. Il risparmio fiscale previsto dalla Legge di stabilità 2017 è molto elevato e ciò rende queste operazioni molto convenienti e vantaggiose: le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono pari ad una quota fissa di 200 euro ciascuna, per una importo complessivo di soli 600 euro!

Si tratta quindi di un risparmio molto consistente nell’ordine di migliaia / decine di migliaia  di euro (dipende dal valore catastale).

La decadenza delle agevolazioni prima casa

La perdita delle agevolazioni prima casa avviene nei casi in cui il beneficiario:

  • ha dichiarato il falso
  • non ha la residenza nel comune della prima casa entro i 18 mesi previsti
  • vende o dona l’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto e non riacquista un’altra prima casa entro un anno. Sono esclusi i trasferimenti di proprietà tra i coniugi a seguito di sentenza di separazione (sentenza Corte di Cassazione del 17 febbraio 2016, n. 5356).

La decadenza dalle agevolazioni prima casa comporta le seguenti sanzioni:

  • il pagamento della differenza d’imposta non versata
  • il pagamento degli interessi
  • la sanzione pari al 30% dell’imposta stessa

Chi vende casa prima dei 5 anni senza acquistarne un’altra da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi, può evitare le sanzioni, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Leggi tutti i casi particolari relativi alle agevolazioni prima casa (nuda proprietà, casa all’estero, cambio di residenza, vendita della casa prima dei 5 anni, ecc).

 

Articolo scritto da:

Giuseppe Palombelli

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Esperto in mutui, valutazioni estimative e compravendite. Consulente credito per finanziamenti a privati ed aziende, credito immobiliare, cessione del credito (detrazioni fiscali). Dalla passione per il settore immobiliare nel 2012 ha fondato CasaNoi. Contatti per consulenza mutui bancari

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1.999 commenti su “Agevolazioni “prima casa”
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  1. Buonasera, desidererei sottoporvi un quesito.
    Io e mia moglie (regime di comunione dei beni) abbiamo acquistato una casa in aprile 2009 usufruendo dell’agevolazione IVA per la prima casa.
    Oggi nel 2014 vorremmo procedere ad acquistare una casa al mare in un comune diverso dalla nostra residenza abituale.
    Quali sono i passi da seguire per poter usufruire anche per il secondo immobile dell’agevolazione IVA? Devo entrare in regime di separazione dei beni?
    A quali costi vado incontro ?
    Grazie anticipatamente per la cortese risposta

    1. Gentile Paolo,
      state di fatto acquistando una seconda casa dove non risiederete. Non avete quindi diritto all’imposta agevolata. In questa situazione si tratterebbe di trovare una soluzione tecnica per risparmiare imposte, che prevede i seguenti passaggi:
      – passare al regime patrimoniale di separazione (e relativi costi);
      – vendere/donare al coniuge il 50% dell’attuale abitazione (e relativi costi notarili e imposte);
      – intestare la nuova abitazione all’altro coniuge.
      Il coniuge che prima vende e poi acquista, deve inoltre trasferire residenza entro 18 mesi dall’atto notarile. Il comune effettua un’istruttoria e, se non riscontra l’effettiva residenza, potrebbe non accordarla.
      Tieni presente che l’imposta IMU prima casa (esente o ridotta) varrà solo per uno dei due immobili.
      In definitiva: a quanto ammonterebbe la maggiore imposta? Questo risparmio giustifica costi e disagi di una decisione che proprio perché artificiosa determina incertezze e squilibri nei rapporti patrimoniali tra voi coniugi?
      Ti ringrazio della partecipazione. Continua a seguirci.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  2. Buonasera,vi pongo il mio dubbio. Ho acquistato nel lontano 2001 un appartamento usufruendo delle agevolazioni della prima casa, oggi decidiamo di venderlo per acquistarne uno più grande nello stesso comune dal costruttore. posso usufruire delle agevolazioni della prima casa, visto che sono passati più di 5 anni e che farò di sicuro la residenza entro 18 mesi. Se questo non è possibile posso intestare l’appartamento a mia moglie in quanto siamo in regime di separazione dei beni e intestarmi io il mutuo.

    1. Gentile Antonello,
      per il mutuo, normalmente la banca finanzia colui che compra (e s’intesta la casa). Nel tuo caso chiedi esplicitamente alla tua banca che interverrai come mutuatario, non intestatario dell’immobile, solo per ragioni fiscali.
      Due parole sull’intestazione dell’abitazione. Come giustamente scrivi, per poter avere le agevolazioni fiscali all’acquisto è necessario prima vendere l’immobile acquistato con i benefici fiscali. Se non è possibile, chiedi al tuo notaio di fiducia tutte le implicazioni, patrimoniali e giuridiche, derivanti dall’intestare la nuova abitazione solo a tua moglie. Come abbiamo scritto più volte, purtroppo in questi casi, anche se è spiacevole, è sempre bene ipotizzare scenari futuri:scioglimento del matrimonio…prematura scomparsa di uno dei due…etc). Grazie della partecipazione e un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  3. Buonasera. Espongo il mio quesito: 10 anni fa ho acquistato un immobile, adibito a prima casa, usufruendo delle detrazioni fiscali. Attualmente è stato messo in vendita per poter costruire in un altro comune. A quanto ho capito non posso (se non riesco a vendere)usufruire dell’iva agevolata al 4% ma dovrò pagare l’iva al 10%. Le domande sono: quando riuscirò a vendere l’immobile, quello costruito (nel quale avrò preso la residenza) sarà considerato “prima casa”? Perderò le agevolazione avute 10 annni fa?
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti.

    1. Gentile Kebili,
      la tua domanda non è molto chiara e non ho ben capito se acquisti una casa di nuova costruzione da impresa o se costruisci su terreno edificabile di tua proprietà e/o se ti riferisci all’imu da pagare in futuro..
      Devi distinguere tra:
      – imposte per l’acquisto prima casa: se acquisti una nuova costruzione da impresa, nel tuo caso potrai pagare imposte ridotte solo se avrai venduto prima del nuovo acquisto;
      – iva agevolata costruzione prima casa: potrai pagare iva ridotta solo dal momento in cui avrai venduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni (vedi la risposta del dott. commercialista Sergio Montedoro alla domanda di Pier del 1° aprile 2014);
      – imu prima casa: esente (agevolata) solo per abitazione principale (residenza e dimora abituale).
      In ogni caso non decadrai dalle agevolazioni fiscali avute 10 anni fa. La decadenza dei benefici riguarda solo abitazioni vendute prima di 5 anni, a cui non è seguito un nuovo acquisto nell’arco dei 12 mesi successivi.
      Spero di esseri stato utile e ricorda di consigliare CasaNoi.it a tutti coloro che cercano o vendono/affittano casa. Con i miei più cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  4. Salve, volevo un informazione siccome ho ricevuto una donazione da parte di mio padre: (mezza parte di casa 50%) che in passato i proprietari erano mio padre e mia madre e ora i proprietari siamo io e mia madre, dovrei acquistare una prima casa tramite mutuo posso usufruire delle agevolazioni fiscali di prima casa?.
    Grazie anticipatamente.

    1. Gentile Giuseppe,
      la mia risposta riguarda sia le agevolazioni fiscali all’acquisto che la detraibilità di costi legati all’accensione del mutuo.
      Da quanto scrivi mi sembra di capire che non possiedi alcun immobile acquistato con le agevolazioni fiscali (NB: acquistato! le successioni sono escluse). Inoltre non possiedi a titolo esclusivo o con il coniuge altra abitazione nel comune dove acquisti. Pertanto puoi chiedere le agevolazioni all’acquisto e dovrai trasferire residenza nel comune in cui si trova la nuova abitazione.
      Se la nuova casa diventa “abitazione principale”, ovvero se trasferisci la residenza anagrafica e la nuova casa diventa la tua dimora abituale , potrai portare in detrazione spese/interessi del mutuo.
      Ti saluto cordialmente e ti invito a pubblicizzare i servizi di CasaNoi, utili sia a chi acquista casa che ai proprietari.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  5. Buongiorno
    il 18.09.2006 ho acquistato un appartamento non di lusso usufruendo dei benifici come prima casa IVA 4%. Il 30.11.2011, e quindi dopo 5 anni, ho rivenduto questo appartamento. Il 15.02.2013 ho acquistato una appartamento non di lusso chiedendo il credito di imposta inserito nel rogito. Sto presentado la dichiarazione dei redditi, il commercialista mi dic che ho perso i benefici di prima casa, non posso chiedere il credito di imposta e non posso recuperare l’Iva. Mi aiutate per favore. Grazie

    1. Gentile Francesco,
      il commercialista ha ragione: infatti l’utilizzo del credito d’imposta è possibile solo in caso di riacquisto di abitazione entro un anno dalla vendita.
      Purtroppo nel tuo caso sono passati circa 15 mesi (dal novembre 2011 al febbraio 2013) e di conseguenza non ne hai diritto.
      Ti ringrazio per averci scritto e ti invio un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  6. ho letto con interesse le risposte nel tentativo di trovare una risposta ad un mio problema, ma non ho trovato quello che mi interessava. Ho visto che siete chiari e precisi, posso esporvi la mia situazione? più che altro per avere un chiarimento. Grazie

  7. Salve Sig. Palombelli ho letto il suo articolo e lo trovo utile e chiaro ne approfitto per porle il seguente quesito:
    Ho acquistato la 1 casa con le agevolazioni fiscali di IVA agevolata, oggi l’agenzia delle estrate mi contesta il non aver trasferito residenza e di conseguenza il pagamento dell’iva al 10% più la sanzioni. In realtà io ho trasferito la residenza ma, per lungaggini del comune, sono riuscito a farlo dopo i 18 mesi, per esattezza dopo 22 mesi. Sottolineo che la richiesta è stata presentata prima dei 18 mesi, ma poi respinta perchè il giorno in cui è arrivata la polizia municipale non ero in casa, poi ho ripresentato la richiesta e finalmente mi hanno trovato in casa e il comune ha accettato la richiesta e tutt’ora sono residente nel comune dove mi impegnavo a trasferire la residenza… Scusi se mi sono dilungato e Grazie per la risposta

    1. Gentile Luigi,
      l’Agenzia delle Entrate nel tuo caso applica correttamente la maggiore imposta+sanzioni+interessi, poiché il mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi successivi al rogito implica la decadenza dai benefici.
      Quindi sei tenuto a pagare quanto richiesto. Puoi però informarti con un legale se esistono le condizioni per richiedere un risarcimento del danno al Comune, imputando al comune stesso la “colpa” nel ritardo dell’accettazione del trasferimento della residenza.
      Ti ringrazio per averci scritto e ti invio cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  8. Buongiorno,
    volevo sottoporvi all’attenzione un mio problema.
    Nel 2011 io e mio marito abbiamo “comprato” un immobile con la formula mutuo-affitto,ed abbiamo usufruito del contributo regionale per le giovani coppie, che ci è stato accettato. Dovremmo rogitare entro giugno 2015, ma stiamo avendo dei problemi con la somma del mutuo, che sarebbe inferiore a quanto dobbiamo ancora dare, in quanto abbiamo un piccolo finanziamento che ci complica la vita.
    Volevo sapere se non riuscissimo a rogitare, questo contributo regionale di euro 10.000 dobbiamo restituirlo per interno o solo una percentuale?
    Può subentrare un nuovo inquilino nell’appartamento che prenderebbe il nostro posto e quindi andrebbe lui a comprare?
    Per quest’ultima domanda alla cooperativa venditrice non è un problema, ma non sappiamo se può esserlo per via del contributo regionale.
    RingraziandoVi in anticipo, attendo una gentile risposta.
    Grazie per l’attenzione!
    Giovanna.

    1. Gentile Giovanna,
      quanto scrivi fa riferimento ad una normativa regionale che non conosco. Non sono pertanto in grado di risponderti ma solo di darti un consiglio di buon senso: quello di informarti direttamente presso i competenti uffici regionali e vedere quali soluzioni sono percorribili nel tuo caso specifico. Ti ringrazio per averci scritto e ti saluto cordialmente.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  9. Buonasera,
    sono proprietaria per 1/3 di un appartamento ricevuto in eredità (altri parenti hanno usufrutto) nel quale nel 1993 ho appaltato lavori di finiture interne ed impianti beneficiando dell’aliquota IVA 4%.
    Ora, su di un terreno edificabile acquistato insieme a mio marito (siamo in regime di separazione di beni), vorremmo appaltare la costruzione di una abitazione.
    Per la mia quota del 50% posso avvalermi dell’iva agevolata 4% “prima casa” ?
    Grazie e cordiali saluti

    1. Gentile Rosa,
      puoi applicare l’aliquota ridotta del 4%. Infatti, aver usufruito di IVA agevolata per la ristrutturazione di un immobile nel 1993, non pregiudica l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% per la costruzione un’abitazione “prima casa”.
      Chiaramente dovrai soddisfare tutti e tre i requisiti per la prima casa riportati nel nostro post.
      Ti salutiamo cordialmente. Continua a seguirci e suggerisci CasaNoi anche a chi cerca o offre casa.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  10. Salve, io e mia moglie abbiamo costruito casa nel 2010 usufruendo di un mutuo cointestato e delle agevolazioni prima casa, ossia l’iva al 4% sulla manodopera dell’impresa.
    Le fatture rilasciate dall’impresa sono intestate solamente a mia moglie. Avendo accatastato casa a nome di entrambi ed essendo in regime di separazione di beni, volevo sapere se io posso usufruire delle agevolazioni prima casa nell’acquisto di un immobile sito nello stesso comune. GRAZIE.

    1. Gentile Mauro,
      non puoi richiedere le agevolazioni all’acquisto prima casa per due motivi:
      1) possiedi con tua moglie un immobile nello stesso comune dove intendi acquistare / costruire
      2) possiedi (con tua moglie) un’abitazione acquistata (costruita) con le agevolazioni prima casa
      Ti ringrazio per averci scritto e ti invio cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  11. Salve,
    Ho acquistato la prima casa il giorno 16/12/2013.
    Prima rata del mutuo il 2/2014.
    Vorrei sapere cosa posso portare in detrazione con la dichiarazione dei redditi di quest’anno.
    Immagino imposta sostitutiva, spese di istruttoria e perizia, spese notarili per mutuo e provvigione dell’agenzia.
    Oppure passa tutto al prossimo anno ?
    Grazie in anticipo.
    Saluti.

    1. Gentile Gianluca,
      ti confermo che nella dichiarazione dei redditi 2014 (anno fiscale 2013 – QUADRO E ONERI E SPESE rigo E7) potrai portare in detrazione:
      – imposta sostitutiva trattenuta dalla banca
      – spese istruttoria bancaria
      – spese perizia bancaria
      – spese notarili relative al solo contratto di mutuo (sono escluse quelle relative alla compravendita).
      Dal prossimo anno porterai in detrazione gli interessi passivi.
      La detrazione è consentita solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale entro un anno dalla compravendita, ovvero l’abitazione dove si ha la residenza anagrafica e la dimora effettiva del proprio nucleo familiare.
      L’ammontare della detrazione è del 19% su un importo massimo di euro 4.000 da suddividere tra tutti i mutuatari. Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote.
      Grazie per averci scritto e continua a seguire CasaNoi!

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

      1. Buona sera,
        io ho acquistato un appartamento il 25/09/2013 con mutuo ipotecario. Posso portare in detrazione da subito gli interessi e gli oneri legati al mutuo – quindi anche nel 730/2014 relativo al 2013 – nonostante la casa sarà abitazione principali nel luglio prossimo?
        Grazie

        1. Gentile Lucia,
          puoi portare in detrazione gli oneri e gli interessi passivi a meno che tu non l’abbia affittata. Chiaramente se non dai seguito al trasferimento della residenza il Fisco è legittimato in futuro a richiedere il rimborso della detrazione+interessi ed eventuali sanzioni (la residenza è sufficiente che sia nel comune: non è indispensabile che sia abitazione principale).
          Un cordiale saluto e grazie per averci scritto.

          Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  12. Buonasera, devo acquistare casa. Premetto che sono sposato da 13 anni in regime di separazione. Mia moglie 6 anni fa ha acquistato casa da sola con le agevolazioni di prima casa e tutta la famiglia ha la residenza lì. Acquistando adesso da solo, posso usufruire delle agevolazioni di prima casa? Grazie

    1. Gentile Daniele,
      da quanto scrivi sicuramente puoi richiedere le agevolazioni all’acquisto. Sei in separazione dei beni e non possiedi personalmente (anche in parte) altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Inoltre non possiedi in via esclusiva (o con il coniuge) altra abitazione nel Comune dove acquisti.
      Hai comunque l’obbligo, se procedi all’acquisto, di trasferire la residenza nel Comune dove ricade l’immobile entro 18 mesi dal rogito.
      Ti saluto cordialmente.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  13. Buongiorno,

    le spiego brevemente la mia situazione. Ho acquistato casa due anni fa usufruendo dell’agevolazione prima casa.
    A giugno dello scorso anno venendo a cososcenza della possibilitá di spostarmi all’estero per lavoro ho affittato l’appartamento con un contratto a cedolare secca e mantenendo la residenza nell’immobile stesso.
    Come posso dichiarare questo nel 730? Il tutto è regolare? sarebbe meglio iscrivermi all’AIRE e rendere tutto ciò ancora più regolare?

    Può darmi un consiglio? Grazie mille per il prezioso aiuto.
    Stefano

    1. Gentile Moreno,
      è opportuno tu trasferisca la residenza dove effettivamente abiti, ma puoi prendere dirette informazioni presso il tuo comune.
      Ti fornisco alcune indicazioni utili per la tua dichiarazione dei redditi:
      a) Nella sezione I del quadro B (redditi dai fabbricati e altri dati) dovrai indicare il reale utilizzo dell’abitazione.
      Nella colonna 2 utilizza:
      codice 3 immobile locato in libero mercato
      codice 4 a equo canone
      codice 8 canone concordato
      barrando la colonna 11 relativa all’opzione cedolare secca.

      b) Nella sezione II del quadro B (dati relativi ai contratti di locazioni) dovrai inoltre inserire i dati del contratto richiesti.

      Spero di esserti stato utile.
      Continua a seguirci.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  14. Buongiorno,
    Nel 2011 ho acquistato un appartamento e successivamente mi sono sposato in regime di separazione di beni.
    Quest’anno io e mia moglie vorremmo affittare l’appartamento acquistato nel 2011 e acquistare un altro appartamento dove andare a vivere.
    Se il nuovo appartamento fosse intestato al 100% a mia moglie avrebbe diritto alle detrazioni prima casa?

    Grazie

    1. Gentile Gianfranco,
      immagino che quando parli di detrazioni prima casa tu intenda le agevolazioni all’acquisto della prima casa. Tua moglie potrà beneficiarne delle agevolazioni all’acquisto se ha i tre requisiti previsti dalla normativa e specificati nel nostro post. Uno dei requisiti è che non deve possedere in via esclusiva o con il coniuge altra abitazione ubicata nello stesso Comune dove acquista. Da quanto scrivi, tua moglie non possiede altra abitazione nel Comune, in quanto l’abitazione è intestata solo a te. Tua moglie inoltre non dovrà inoltre possedere su tutto il territorio nazionale altra abitazione (in tutto o in parte) acquistata con i benefici prima casa. Infine dovrà essere residente o trasferire la residenza nel comune dove acquista entro 18 mesi dal rogito.
      Ti ringrazio della partecipazione. Continua a seguirci.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  15. Salve, mia Moglie prima del matrimonio ha acquistato casa; dopo sposati in regime di separazione dei beni io ho acquistato una casa intestata solo a me con le agevolazioni prima casa, spostando la mia residenza nella nuova casa.
    Visto che i due immobili si trovano nello stesso comune di residenza mia moglie ha pagato imu 1a casa dove è residente lei con i due bambini e io ho pagato imu 2a casa dove sono residente io.
    Adesso che devo fare il 730 mi trovo a dichiarare che ho pagato imu 2a casa, ma nello stesso tempo risulta 1a casa anche perchè dovrei scaricare gli interessi passivi del mutuo. secondo voi è regolare?
    Grazie

    1. Gentile Tonio,
      la regola fiscale dell’IMU prevede l’esenzione per l’abitazione principale, ovvero dell’abitazione dove il contribuente non solo ha la residenza anagrafica, ma anche la dimora sua e della propria famiglia.
      Correttamente quindi avete dovuto pagare l’IMU come seconda casa su una delle due abitazioni.
      Analogamente gli interessi del mutuo acquisto o ristrutturazione sono deducibili solo per l’abitazione principale.
      Se ho interpretato correttamente la tua domanda, l’abitazione di tua proprietà non è configurabile come abitazione principale e non potrai di conseguenza dedurre gli interessi del mutuo.
      Per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nella colonna 2 sezione I del quadro B dovrai indicare il reale utilizzo dell’abitazione. Ad esempio: codice 2 (immobile tenuto a disposizione); codice 3 (immobile locato in libero mercato), etc.
      Se in futuro la tua abitazione tornerà ad essere abitazione principale potrai nuovamente richiedere esenzione IMU e detrazione interessi (quest’anno pari al 19%, nei limiti stabiliti dalla normativa a seconda di diversi casi).
      Ti ringrazio per avere scritto al nostro blog, e ti saluto cordialmente.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  16. Buongiorno, vorrei porre una domanda.
    Mia moglie, insegnante, ha richiesto a suo nome un prestito decennale con l’INPS con cessione del quinto di 30.000 euro per costruzione “prima casa”. Dopo aver fornito tutta la documentazione richiesta, l’INPS mi dice che non è possibile ottenerlo in quanto, da verifiche effettuate, mia moglie risulterebbe (come effettivamente è) proprietaria di 2/15 di un immobile di proprietà di mia suocera, dove vive suo fratello che detiene gli altri 2/15. Questa quota si giustifica dopo la morte nel 2005 di mio suocero, essendo i genitori di mia moglie in regime di comunione di beni, per legge ella ha ereditato questa piccola porzione. Ci tengo a precisare che allo stato attuale ed anche in passato mia moglie non ha mai usufruito di benefici di prima casa non essendo proprietaria di nessun altro immobile. La domanda è: e vero che mia moglie non ha diritto ai benefici di “prima casa” perché appunto risulterebbe proprietaria di questa piccola quota d’immobile? In attesa di un vostro cortese riscontro porgo i miei più cordiali saluti.

    1. Gentile Fabio,
      è necessario distinguere tra agevolazioni all’acquisto della prima casa e normativa INPS per la concessione di prestiti finalizzati alla prima casa.
      Agevolazioni all’acquisto prima casa:
      Tua moglie ne ha sicuramente diritto. Il possedere una quota di immobile pervenuto per successione non esclude infatti la possibilità di richiedere le agevolazioni.
      Tua moglie non ha diritto ai benefici all’acquisto solo se:
      1. possiede in tutto o in parte altra abitazione su tutto il territorio nazionale acquistata con i benefici prima casa (sono escluse quindi le abitazioni pervenute per donazione!)
      2. possiede in via esclusiva o con il coniuge un’altra casa nel Comune in cui acquista l’abitazione (non è questo il caso di tua moglie).
      Normativa INPS per la concessione di prestiti prima casa:
      Questa normativa è autonoma e può differire dalla normativa fiscale. Il consiglio è di approfondire presso la stessa INPS quali sono i requisiti per accedere ai finanziamenti.
      Ti ringrazio della partecipazione. Continua a seguirci.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

    1. Buongiorno Enrico,
      no, purtroppo la normativa sull’acquisto dei terreni edificabili è rimasta invariata rispetto al passato e quindi:
      – se si acquista da un soggetto iva, l’atto è soggetto ad iva 22%;
      – se si acquista da un privato, l’atto è esente da iva.
      Le segnaliamo inoltre che ai lavori di costruzione volti alla realizzazione di un nuovo fabbricato (e quindi di “costruzione”), potrà applicarsi l’aliquota agevolata del 4%, a condizione che ricorrano in capo all’interessato, e quindi in questo caso a Lei, le condizioni previste per usufruire dell’agevolazione “prima casa” (nota II-bis, dell’art.1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R.26.04.1986, n. 131), di cui in sintesi:

      · l’immobile non deve avere le caratteristiche di lusso;
      · l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto;
      · l’acquirente dovrà poter dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
      · di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
      Le invio i migliori saluti e la ringrazio per averci scritto.

      dott.ssa Maria Fiorillo
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
      Largo Ugo Bartolomei, 5 00136 Roma
      Tel.+390639734495. Tel.+390683394266/7/8/9
      http://www.studiomontedoro.net

  17. Salve,
    essendo deceduto mio padre, volevo sapere se mia madre può usufruire del beneficio prima casa pur volendo rinunciare all’eredità, ma comunque continuando ad avere il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa dove abitiamo e che abbiamo ereditato.
    grazie della risposta.

    1. Gentile Marco,
      sì, sua madre può usufruire del beneficio prima casa; difatti, la rinuncia all’eredità non comporta l’automatica rinuncia anche al diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
      La informiamo inoltre che tale diritto di abitazione, che si estende anche alle eventuali pertinenze, si acquisisce nel momento dell’apertura della successione.
      Grazie per averci scritto, cordiali saluti.

      dott.ssa Maria Fiorillo
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
      Largo Ugo Bartolomei, 5 00136 Roma
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  18. Salve, sto acquistando casa nella provincia di Varese con l’agevolazione prima casa, intestando l’immobile solo a mia moglie, in quanto io non posso portarmi la residenza per motivi lavorativi, attualmente risiedo nella provincia di Napoli. Io e mia moglie siamo sposati in regime di comunione, volevo sapere se io un domani dovessi intestarmi un immobile dove ho la residenza se potrò usufruire dell’ agevolazione prima casa. Grazie

    1. “Gentile Carmine,
      c’è un primo aspetto importante inerente la comunione dei beni che non permette di intestare l’abitazione solo ad uno dei due.
      Ti riporto una risposta del notaio Federico Alcaro ad un utente che poneva un quesito simile al tuo
      Grazie per averci scritto e cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
      Lorenzo il 17 gennaio 2014 ha detto…
      Buongiorno,
      dopo essermi sposato e aver scelto il regime di comunione dei beni, io e mia moglie vorremmo comprare la casa dove ora viviamo in affitto.
      Il problema è che lei è già intestataria di una casa acquistata prima del matrimonio, in questo caso, se intestassi la casa solo a me, potrei usufruire delle agevolazioni prima casa?
      Grazie
      Lorenzo”

      La risposta del notaio Federico Alcaro:
      “Gentile Lorenzo,
      certamente sì, lei ha tutti i diritti per godere della prima casa, non possedendo abitazioni. L’unico passaggio indispensabile, e necessariamente precedente l’atto di acquisto, è la stipula di una convenzione matrimoniale per la scelta del regime di separazione dei beni. Senza la separazione, infatti, non è giuridicamente possibile per lei acquistare (intestarsi) la casa autonomamente. E dunque automaticamente vi trovereste a comprare metà per uno, pagando le imposte per metà come prima casa (la sua parte) e per metà come seconda (quella di sua moglie). Fatta la separazione, invece, è perfettamente possibile che l’intera casa sia intestata solo a lei e conseguentemente le intere imposte sarebbero agevolate.
      Certo questa soluzione non è priva di “pensieri” e deve essere ponderata.
      Chi paga il prezzo ? Lo paga tutto lei con soldi solo suoi? Oppure contribuisce anche sua moglie o magari la famiglia di sua moglie? O peggio ancora, stipulerete un mutuo cointestato? In questi casi, è equo che l’immobile sia intestato solo a lei? E se poi decideste di seguire strade diverse? E magari, facendo corna, se non corresse più buon sangue tra voi, o peggio, ci fosse guerra aperta?
      Mi scusi se ipotizzo possibili futuri auspicabilmente mai da venire, ma il mio ruolo è prevedere e pianificare, come faccio con i miei clienti, la soluzione migliore non solo sotto il profilo del puro risparmio.
      Dunque, come per molti altri prima di lei, il consiglio è sempre il solito. Chiarita la possibilità astratta di acquistare da solo e tutto come prima casa, non abbia timore di chiedere un appuntamento a un collega (o al sottoscritto, se lei è di Roma) e, chiacchierando di persona, farsi una idea completa di tutte le implicazioni.
      Cordiali saluti”.
      Federico Alcaro notaio
      Studio Notarile ALCARO – RANDAZZO
      Piazza Gentile da Fabriano n. 15, 00196 ROMA
      Tel.: 06.3234885/06.3234912

  19. Salve, volevo chiedervi:si possono acquistare contemporaneamente 2 appartamenti dello stesso condominio ed avere su uno la residenza e agevolazioni come acquisto di prima casa?

    1. Gentile Adriano,
      la risposta è affermativa. Certamente puoi acquistare due appartamenti nello stesso condominio.
      Se i due appartamenti sono confinanti e li unificherai potrai chiedere l’agevolazione prima casa su tutti e due, ma stai attento che, a seguito dell’unificazione, la tua casa non diventi abitazione di lusso (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9), nel qual caso non avresti più diritto all’agevolazione.
      Ti invio un cordiale saluto e ti ringrazio per seguirci.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  20. Buongiorno, ho necessità di un chiarimento perché non riesco a capire come mi devo comportare per evitare sanzioni.
    Io ho ereditato un appartamento da mio padre deceduto che si trova in un comune ed in una regione diversi da dove risiedo. Non essendo proprietaria di nessun immobile il notaio in fase di successione ( dicembre 2013), mi ha consigliato di chiedere lo sgravio prima casa. Ad oggi non ho ancora trasferito la mia residenza nel comune dell’appartamento ereditato (so di aver tempo almeno 1 anno). Oggi io però vorrei acquistare una casa nel comune dove vivo regolarmente. Ma che passi devo fare e come devo comportarmi per evitare problemi?
    Devo prendere subito e prima di ogni cosa la residenza nel comune dell’immobile ereditato e prima vendere l’immobile ereditato e solo dopo procedere all’acquisto di un altra casa ENTRO 1 ANNO DALLA VENDITA oppure c’è un altro modo?
    L’agente immobiliare al quale mi sono rivolta per l’acquisto sostiene che, visto che io non abito nello stesso comune dove ho ereditato l’appartamento dei miei genitori posso comunque acquistare una casa NEL COMUNE DOVE VIVO OGGI, chiedere l’agevolazione prima casa e dopo vendere con calma l’appartamento ereditato senza incorrere in sanzioni. A me questa interpretazione della legge appare piuttosto fumosa e non mi torna.
    Non vorrei quindi fare passi falsi.
    Ringrazio e saluto cordialmente
    Maria Teresa Carbone

    1. Gentile Maria Teresa,
      distinguiamo i due aspetti e vediamo cosa prescrive la legge per: 1) successione prima casa; 2) acquisto prima casa.
      1) In sede di successione hai pagato meno imposte perché hai dichiarato che l’appartamento ereditato veniva adibito a prima casa. Se non dai corso al trasferimento della residenza incorrerai in sanzioni.
      2) Quando acquisterai la nuova abitazione, avrai tempo 18 mesi dalla data del rogito per trasferire la residenza nel comune dove acquisti.
      Spero di esseri stata utile
      Un cordiale saluto e continua a seguirci!

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  21. Salve, ho ereditato una casa e ho intenzione di chiedere l’agevolazione per la prima casa in quanto ho tutti i requisiti per ottenere il beneficio. Mi chiedo: se un domani volessi acquistare una nuova casa, senza vendere quella ereditata, potrei lo stesso usufruire del beneficio prima casa?

    1. Caro Marco,
      certamente in futuro potrai richiedere i benefici per l’acquisto della prima casa.
      La norma esclude soltanto coloro che posseggono abitazioni acquistate con i benefici prima casa, non quelle ereditate.
      Inoltre la norma esclude coloro che posseggono in via esclusiva o con il coniuge abitazioni situate nello stesso comune dove si acquista.
      Ti ringrazio per seguirci e ti invio un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  22. Ho comprato casa prima che mi sposassi usufruendo delle agevolazioni. Nel rogito risulta solo il mio nome. Io e mia moglie siamo in comunione dei beni. Acquistando una seconda casa usata, mia moglie può usufruire anche lei delle agevolazioni prima casa?
    Grazie
    Cordiali saluti

    1. Gentile Mario,
      se tu e tua moglie acquistate una nuova abitazione, tua moglie pagherà imposte ridotte (prima casa) sul 50% del valore catastale, mente tu pagherai l’imposta piena.
      Se vuoi calcolare le imposte, usa il nostro calcolatore. Effettua due calcoli distinti come “prima casa” e come “seconda casa”, inserendo il 50% della rendita catastale in ognuno dei conteggi. Lo trovi nel menu di sinistra, nella home page del nostro Blog o nel link diretto che ho inserito.
      Un cordiale saluto e grazie per seguirci!

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

      1. Precedentemente sono stato poco chiaro :
        Volevo dire io sono unico proprietario dell’immobile dove abito con mia moglie comprato prima che mi sposassi .
        adesso essendo in comunità di beni se lei volesse comprare
        un immobile non avendone altri può usufruire delle agevolazioni di prima casa?
        Grazie.
        Cordiali saluti
        Mario

        1. Gentile Mario,
          ti confermo quanto già scritto. Tua moglie, se acquistate un’abitazione in comunione dei beni, può richiedere le agevolazioni fiscali prima casa sul 50% del valore catastale.
          Aggiungo ulteriori informazioni.
          1. Se decidete di passare al regime patrimoniale di separazione dei beni, tua moglie potrà essere unica intestataria e avere diritto al 100% dell’agevolazione.
          2. In entrambi i casi (acquisto in counione dei beni o in separazione dei beni) per usufruire dell’agevolazione fiscale tua moglie dovrà trasferire la residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel comune dove ricade l’immobile.
          Spero di esserti stato utile e ti invio un cordiale saluto.

          Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  23. Salve, mi trovo nella situazione che sto vendendo casa con il metodo “rent to buy” e in attesa di acquistare un altro immobile sono andato ad abitare in affitto, prendendoci la residenza. L’immobile che venderò con il rent to buy, che fino alla scadenza dei 3 anni rimarrà di mia proprietà, verrà consideratO dall’agenzia delle entrate seconda casa e quindi ci dovrò pagare l’imu come seconda casa?
    Grazie della risposta

  24. Buonasera, ho acquistato nel 2006 abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa; oggi per successione riceverò 1/3 di un locale destinato a magazzino e del quale acquisterò dai mie 2 fratelli i rimanenti 2/3.
    Il suddetto locale diventerà, con l’acquisto, pertinenza della prima casa. Posso richiedere nella successione e quindi poi nell’atto di acquisto le agevolazioni prima casa?
    Grazie anticipatamente
    Giampaolo

  25. Ho comprato casa a settembre 2010 con il mio ex al 50 %; ora gli ho ceduto la mia parte. Premetto che io misi 25 mila euro al momento della compravendita + 10mila euro per i mobili, 5 mila x il notaio, 5mila x l’agenzia e tra salva rata del mutuo e altre spese ho investito in totale 50 mila euro.
    La proposta finale è stata 38 mila euro dai quali devo lasciare un assegno al notaio per aver usufruito dell’agevolazione prima casa. Ora la mia domanda è: tralasciando tutti i soldi che non vogliono darmi, c’é un modo per evitare di lasciare questi ulteriori soldi al notaio? Grazie!

    1. Gentile Daniela,
      il notaio ti chiede di lasciare un assegno in deposito perché stai vendendo la quota della tua prima casa (a tuo marito) prima dei 5 anni. Se non ricomprerai una prima casa entro 12 mesi, decadrai dalle agevolazioni di cui hai beneficiato e l’Agenzia delle Entrate ti chiederà la restituzione oltre ad interessi e sanzioni. L’assegno rappresenta quindi una necessaria garanzia. Prova a considerare, con tuo marito, un accordo che preveda il trasferimento formale della proprietà (rogito) nel settembre 2015. In questo caso non c’è decadenza delle agevolazioni fiscali avute in quanto sono passati più di 5 anni. Un legale o un notaio potrebbe dare suggerimenti al riguardo per garantire sia te che tuo marito.
      Grazie della partecipazione. Un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  26. Nel 1997, io e mia moglie, prima del matrimonio, abbiamo acquistato casa (entrambi al 50%), usufruendo delle agevolazioni prima casa. Nello stesso anno, ci siamo sposati in regime di comunione dei beni. Ora il sottoscritto è socio di un alloggio in cooperativa e tra qualche mese ci sarà l’assegnazione definitiva. Cosa posso fare per usufruire delle agevolazioni prima casa? Nell’attesa di una vs risposta, porgo distinti saluti.

    1. Gentile Giacomo,
      state per acquistare da una cooperativa un’abitazione (assegnazione).
      Sia tu che tua moglie potrete usufruire nuovamente delle agevolazioni fiscali se non possedete, su tutto il territorio nazionale, un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali.
      Nel vostro caso, quindi, potete richiedere di pagare imposte ridotte solo se vendete (prima nel nuovo acquisto), l’abitazione acquistata nel 1997.
      Altrimenti dovrete pagare le imposte piene.
      Rimane la soluzione di cedere il 50% dell’attuale abitazione al coniuge, così da intestare in maniera distinta la precedente e la nuova abitazione.
      Su questo tema abbiamo risposto molte volte, facendo presente vantaggi e svantaggi di ordine economico, patrimoniale e giuridico. Ti invitiamo a scorrere le precedenti domande/risposte di questo post.
      Ti ringrazio per averci scritto e ti invio cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  27. Salve posso avere l’ agevolazione prima casa, trasferire un quel luogo la residenza (non abito nello stesso comune) e darlo in affitto ugualmente? Ho acquistato l’immobile, ma non ancora rogitato. Poichè sono in affitto con la mia ragazza e per una serie di vincoli non posso disdire l’attuale affitto, volevo dare in affitto quello appena acquistato. Ho parlato con un notaio e mi ha detto che non si può, ci devo abitare solo io. Un altro invece dice che nulla vieta di darlo in affitto, nulla vieta che più individui abbiamo la residenza nello stesso luogo, nulla vieta che io sia residente lì, ma domiciliato dove oggi sono in affitto. E’ un bel dilemma e ho il rogito tra una settimana. Grazie

    1. Gentile Francesco,
      per avere le agevolazioni prima casa, nel rogito di compravendita ti impegnerai a trasferire la residenza nel Comune dove acquisti l’abitazione. Se non lo fai entro 18 mesi decadi dall’agevolazione avuta.
      Per essere più preciso:
      – l’obbligo è limitato al trasferimento della residenza nel Comune
      – non hai l’obbligo di trasferire la residenza necessariamente nella casa acquistata
      – non hai nessun obbligo di mantenere la residenza per un certo periodo, ma solo di trasferirla
      – la tua ragazza può trasferire o meno la residenza insieme a te
      – nulla ti vieta di affittare la casa fin dall’inizio o dopo un certo periodo dall’acquisto.
      Penso che ora hai le informazioni per il tuo caso specifico.
      Grazie per averci scritto.
      Un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  28. Buon pomeriggio,
    io e il mio ragazzo stiamo comprando casa con il mutuo regionale. Per il momento non intendiamo sposarci. Per motivi di reddito volevamo intestare il mutuo solo a lui. Volevo chiedere se la casa può essere intestata a entrambi o se deve essere intestata solo a lui.
    Grazie mille
    Maria

    1. Gentile Maria,
      trattandosi di normativa regionale, il consiglio è di prendere informazioni direttamente nell’ufficio della tua regione.
      Ti posso però dire alcune cose che hanno valenza generale.
      Vi intesterete tutti e due la casa; ha quindi poco senso che il mutuo venga intestato solo a uno dei due. Se chiedete fiducia alla banca/regione è chiaro che anche la banca/regione vede favorevolmente il coinvolgimento di entrambi nella restituzione del finanziamento concesso.
      Quali proprietari sarete comunque entrambi “datori d’ipoteca”, ovvero entrambi dovete dare l’autorizzazione alla banca a iscrivere l’ipoteca. Se tu non hai reddito, al limite potete chiedere – se è possibile – che il tuo ragazzo sia “mutuatario” (cioè obbligato principale nella restituzione del mutuo) e tu garante.
      Spero di esserti stato utile e ti ringrazio per aver scritto a CasaNoi.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  29. Buongiorno
    Io ho venduto la mia prima casa dove risiedevo veramente con la mia famiglia dopo 4 anni anziche 5 perchè non riuscivo più a sostenere il mutuo che ho estinto al momento del rogito . Ora l’agenzia delle entrate mi ha spedito una cartella esattoriale con la quale mi chiede di rimborsare i benefici quattro anni prima acquisiti; cosa posso fare per non pagare o almeno farmi scontare la cartella ?

    1. Gentile Massimiliano,
      la richiesta dell’Agenzia è un atto dovuto: quando hai acquistato casa hai richiesto le agevolazioni, sapendo che in caso di vendita prima dei 5 anni potevi perderle, se non riacquistavi un’abitazione principale entro un anno.
      Se non è ancora trascorso più di un anno dalla vendita, puoi richiedere di non pagare le sanzioni del 30%. Leggi il nostro post ” Agevolazioni prima casa: le novità in tempo di crisi”. Ti ringrazio per averci scritto e ti invio i migliori saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  30. Buongiorno,
    nel 2010 ho donato un immobile, ereditato dai miei genitori, alle mie figlie (ora ne siamo proprietarie in parti uguali) per l’acquisto di una prima casa nello stesso comune.
    Oggi un condomino ci chiede di poter acquistare l’immobile donato: e’possibile ?
    Quali difficoltà’ possiamo incontrare?
    Grazie per la gentile risposta.
    Saluti
    Silvia

    1. Gentile Silvia,
      è sicuramente possibile vendere un immobile pervenuto per donazione.
      Chi acquista però incorre nel rischio di un’eventuale azione legale da parte di eredi legittimi danneggiati: è la cosiddetta “lesione di legittima. (Se vuoi approfondire questo aspetto, ti rimando alla risposta del notaio Federico Alcaro al lettore Agostino, 22 gennaio 2014,)
      Nel vostro caso, la comproprietà è sia tua (donante) che delle tue figlie (donatarie).
      Sarà il notaio di fiducia del condòmino che acquista a valutare la situazione e consigliare se e come procedere nell’acquisto.
      Ti ringraziamo della partecipazione. Continua a seguirci.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  31. buonasera dottore, io e mia moglie aabiamo acquistato un’appartamento 10 anni fa con agevolazione 1° casa, lo scorso anno abbiamo acquistato invece un terreno edificabile sul quale vogliamo costruire una casa che diventerà la prima in quanto siamo intenzionati in tempi brevi a vendere quella già di proprietà. In che modo possiamo usufruire dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto delle materie per la costruzione. Siamo in regime di separazione dei beni. grazie in anticipo per la risposta

    1. Buongiorno Pier,

      i lavori di costruzione che andrete ad effettuare sul terreno edificabile vengono classificati come interventi volti alla realizzazione di un nuovo fabbricato e sono soggetti pertanto all’aliquota del 4%, a condizione che ricorrano in capo all’interessato (quindi, nel suo caso, a Lei e sua moglie) le condizioni previste per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” (nota II-bis, dell’art.1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R.26.04.1986, n. 1).
      Preciso inoltre che l’appalto per la costruzione dell’abitazione è soggetto all’Iva del 10% sino al momento in cui non si provvede alla vendita dell’abitazione già posseduta (fa fede l’atto notarile di vendita).
      Da quel momento, le fatture successive possono essere emesse al 4 per cento, se sussistono tutti i requisiti prima casa. L’impresa può, peraltro, fare le note di variazione dell’Iva dal 10% al 4 per cento (n. 39, tabella A, parte II, Dpr 633/1972) con riferimento agli acconti già fatturati al 10 per cento.
      Nel ringraziarla per aver scritto al Blog di CasaNoi.it, le invio cordiali saluti.

      Dr. Sergio Montedoro
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
      Largo Ugo Bartolomei, 5 00136 Roma
      Tel.+390639734495. Tel.+390683394266/7/8/9
      http://www.studiomontedoro.net

  32. Buongiorno,
    Sto cercando la mia prima casa dove io e il mio fidanzato (ci sposiamo l’anno prossimo) andremo a vivere. L’acquisto dell’immobile sarà effettuato dai miei genitori e la casa verrà intestata solo a me (non anche al mio fidanzato come cointestatario). Mi chiedevo se ho diritto alle agevolazioni prima casa anche se il mio fidanzato ha un altro mutuo da pagare intestao solo a lui. Inoltre, è vero che per avere le agevolazioni l’immobile non deve superare i 90mq?
    Grazie mille

    1. Gentile Anna,
      le agevolazioni all’acquisto della prima casa vengono richieste da chi acquista un’abitazione, quando si stipula il rogito notarile. Da quanto scrivi, stai acquistando da sola un’abitazione con mezzi finanziari forniti in tutto o in parte dai tuoi genitori. Il tuo fidanzato non entra quindi in nessun modo nell’operazione e se ha un mutuo da rimborsare rimane un suo fatto personale. Per quanto riguarda le abitazioni escluse dalle agevolazioni fiscali, la normativa non parla di superficie ma di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 abitazioni signorili, A/8 ville o A/9 palazzi.

      Spero di esserti stato utile. Mi permetto di chiederti, visto che cerchi casa, se hai già dato un’occhiata al nostro sito CasaNoi.it con annunci immobiliari GRATUITI e senza agenzie, né provvigioni.
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      Un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  33. Gentili Signori sono italiana e trasferita all’estero. Ho venduto casa in Italia prima dello scadere dei 5 anni ed in teoria dovrei versare alla Agenzia delle Entrate quanto dovuto per questo. Però io la prima casa in Italia non la comprerò entro e non oltre l’anno (pena la decadenza dal beneficio) ma la comprerò nello stato estero in cui sono residente ed in cui lavoro (Spagna – Canarie). Mi sembra di aver capito che in questo caso essendo tra i due stati cooperazione amministrativa non dovrei pagare in Italia. Avrei bisogno di capire se è vero e come fare. Grazie

    1. Gentile Francesca,

      ti rimandiamo a uno specifico e recente post sul riacquisto di prima casa all’estero.
      Per evitare richieste di restituzioni e sanzioni, devi ricomprare entro un anno dalla vendita e il tuo trasferimento di residenza deve essere attestato validamente dal Municipio locale.
      Se ci sono queste premesse, puoi richiedere all’Agenzia delle Entrate di non decadere dalle agevolazioni fiscali avute.
      Il commercialista è il professionista più qualificato per preparare la richiesta e dialogare con l’Agenzia delle Entrate.
      Ti ringrazio per aver partecipato al blog di CasaNoi.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  34. Buon giorno,
    avrei un quesito urgente da esporle:
    Ho acquistato insieme al mio compagno un’appartamento e abbiamo fatto domanda per concessione delle agevolazioni di edilizia agevolata fvg dove lavoriamo e abbiamo residenza.
    Tutto sembrava andare bene quando alcuni giorni fa è arrivata la comunicazione di archiviazione contestando a me di aver ricevuto 2 rate dal 2009 al 2011 e quindi gia beneficiato.
    All’epoca ero sposata e avevo casa con il mio ex ma dopo la separazione io ho ceduto la mia quota e richiesto alla regione il subentro ed ora di quel contributo ne sta beneficiando solo il mio ex.
    Ho pochi giorni di tempo per dare le mie controdeduzioni e proprio non so che fare e a chi rivolgermi per capire se ho qualche speranza oppure no.
    Spero possa aiutarmi
    distinti saluti
    Barbara

    1. Gentile Barbara,
      non ho le competenze per rispondere alla tua domanda, poiché si tratta di una normativa regionale per l’assegnazione di “alloggi popolari” (edilizia convenzionata).
      Il mio consiglio è di rivolgerti direttamente all’Ufficio che ha svolto l’istruttoria, chiedere chiarimenti ed eventualmente rivolgerti a un legale di fiducia.
      Ti ringrazio per averci scritto e ti invio cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

      1. La ringrazio per aver letto il mio messaggio.
        Ho contattato uno studio legale ho appuntamento domani.
        Comunque è vero che si tratta di una normativa regionale ma non di “alloggi popolari” ma di un contributo economico a fondo perduto. Ci tenevo a precisarlo se mai ci fosse un altro utente nella mia stessa situazione.
        Cordiali saluti
        Barbara

        1. Gentile Barbara,
          ti ringrazio per la tua cortese risposta e per aver pensato di condividere la tua precisazione, a vantaggio di tutti i lettori del Blog. Lo apprezzo davvero molto: va nella stessa direzione degli intenti di CasaNoi.
          Un cordiale saluto e auguri per la vostra nuova casa!

          Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  35. Buona sera,
    Avrei un po di domande, spero davvero che riesca ad aiutarmi.
    Inizio col dire che io sono proprietaria di un immobile del quale sto pagando un mutuo da sette anni e con l’acquisto ho usufruito delle agevolazioni della prima casa.
    Adesso voglio mettere su casa con il mio ragazzo perché ho venduto una proprietà che ho ricevuto in eredità quindi ho disponibilità economica, la mia domanda è: noi stiamo valutando le case della Rubner house, il terreno è stato dato in donazione a lui e lui non ha usufruito delle agevolazioni fiscali per la prima casa, in questo caso, visto che è di tutti e due con 50 e 50, l’Iva come viene calcolata? Metà come prima e metà come seconda? Oppure c’è qualche altra procedura? E poi l’Iva è al 4% come prima casa e il 19% come seconda?
    Spero di essermi spiegata bene.
    Grazie

    1. Gentile Cristel,
      poiché il terreno è del tuo ragazzo, la proprietà della casa in costruzione automaticamente sarà sua.
      Se decidete che la costruzione sia di proprietà di entrambi dovete fare un atto dal notaio.
      In merito all’IVA dei costi di costruzione, l’aliquota ordinaria per le case prefabbricate è invece del 10 %; scende al 4% per la prima casa.
      Se cointestate l’immobile, quindi, avrete due aliquote diverse.
      Ti saluto cordialmente e ti ringrazio per aver scritto a CasaNoi.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  36. Buongiorno.
    Devo far costruziore un edificio che per me diventerà prima casa.
    Il muratore non sa dirmi se l’aliquota IVA deve essere calcolata al 4 o al 10%. Da quanto ho letto dovrebbe essere al 4% visto che si tratta di prima casa. Potete confermare?
    Grazie,
    ALessia.

    1. Gentile Alessia,
      le confermiamo che, trattandosi di interventi per la realizzazione di un nuovo fabbricato (e quindi di “costruzione”), si può applicare l’aliquota agevolata del 4%, a condizione che lei rientri nelle condizioni previste per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” (nota II-bis, dell’art.1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R.26.04.1986, n. 131), di cui in sintesi:

      · l’immobile non deve avere le caratteristiche di lusso;

      · l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto;

      · l’acquirente dovrà poter dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

      · di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

      Se lei soddisfa tutti i requisiti, si può applicare l’aliquota Iva al 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzioni di abitazione “prima casa”.
      La ringrazio per aver scritto a CasaNoi.it e le invio cordiali saluti.

      Dr. Sergio Montedoro
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
      http://www.studiomontedoro.net

  37. Buongiorno io ho acquistato un appartamento nel 2009 per me è prima casa, adesso l’ho messa in vendita. è vero che devo aspettare i 5 anni che per me arrivano il 30 ottobre 2014 o posso venderla subito senza rischiare sanzioni?

    1. Gentile Martina,
      puoi vendere la tua abitazione, acquistata con le agevolazioni prima casa, quando vuoi, ma c’è una differenza se vendi entro i 5 anni dall’acquisto o meno.

      Se vendi entro i 5 anni e se non ricompri un’abitazione da utilizzare come abitazione principale entro 12 mesi dalla vendita, perdi le agevolazioni fiscali di cui hai beneficiato e dovrai rimborsare la differenza all’Agenzia delle Entrate, oltre a sanzioni e interessi.
      Ti segnalo che per abitazione principale si intende l’abitazione, non di lusso, utilizzata come dimora abituale e dove è stata trasferita la residenza.
      Inoltre, se vendi prima dei 5 anni e se non hai utilizzato l’immobile come abitazione principale nella maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita, l’operazione è soggetta inoltre a imposta sulla plusvalenza: viene tassata la differenza di valore tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.

      Se vendi dopo i 5 anni non incorri invece in nessun obbligo o sanzione.

      Ti ringrazio per averci scritto e ti saluto cordialmente.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  38. Buongiorno,
    Io sono un cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e vorrei comprare casa in Italia. Posso avvalermi delle agevolazioni di prima casa?
    Grazie per la risposta
    Distinti Saluti
    Fulvio

    1. Gentile Fulvio,
      per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE non c’è l’obbligo di trasferimento della residenza entro i 18 mesi dall’acquisto. Puoi quindi acquistare in qualsiasi comune, con due eccezioni non derogabili:
      1) Sono esclusi dall’agevolazione coloro che possiedono – al momento del rogito – un’abitazione (diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione) acquistata beneficiando delle agevolazioni prima casa.(Nota Bene: non rientrano le abitazioni pervenute per donazione, successione, divisione).
      2) E’inoltre escluso dall’agevolazione fiscale l’acquisto di abitazione ubicata nel comune dove l’acquirente già possiede in via esclusiva o con il coniuge altra abitazione.
      Spero di esserti stato utile. Ti saluto cordialmente e grazie per averci scritto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  39. Buongiorno,
    nel 1992 ho acquistato una seconda casa direttamente dal costruttore e pagato IVA al 4% in comune di Ragusa, abitazione di cui ha Nuda proprietà mia figlia ed usufrutto io e mia moglie in comunione di beni.
    Oggi volendo mia figlia acquistare casa in comune di Mlano può ottenere i benefici di Agevolazione fiscale per acquisto Prima Casa?

    1. Gentile Umberto,
      rileggi con attenzione l’atto di acquisto della casa in Ragusa. Se avete pagato l’IVA al 4% significa che vi siete avvalsi del regime fiscale agevolato per l’acquisto della prima casa. Controlla in particolare se l’agevolazione è stata richiesta da tua figlia per l’acquisto della nuda proprietà.
      Se tua figlia ha usufruito dell’agevolazione per la casa di Ragusa, non può richiedere l’agevolazione anche per l’abitazione di Milano, a meno che non venda o doni la nuda proprietà prima del nuovo acquisto.
      Grazie per averci scritto, un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  40. Buonasera Gentile Dottore,
    io e mio marito abbiamo residenza e dimora in un immobile acquistato 10 anni fa’ al 50% ciascuno in separazione dei beni, con le agevolazioni “prima casa”.
    Ora vorremmo acquistare un immobile in altro comune vendendo il ns. attuale appartamento, considerando però che potrebbe verificarsi un periodo in cui potremmo essere proprietari di due immobili contemporaneamente, vista l’attuale stasi del mercato immobiliare.
    1° quesito: con queste premesse, possiamo acquistare il 2° immobile con l’agevolazione “prima casa” impegnandoci a cambiare residenza entro i 18 mesi successivi ?
    2° quesito: in caso positivo, se non riuscissimo a vendere tempestivamente per il trasferimento di residenza nella nuova casa, cosa accadrebbe ?
    3° quesito: per ovviare a tutto ciò, vendendo a mio marito il mio 50% dell’attuale immobile, potrei acquistare l’altro intestandolo interamente a me usufruendo quindi delle agevolazioni ?

    La ringrazio e la saluto cordialmente
    Rita Bosco

    1. Gentile Rita,
      se al momento in cui acquisterete la nuova casa sarete ancora proprietari dell’abitazione acquistata con le agevolazioni, purtroppo non potete richiedere i benefici fiscali. Di conseguenza, quanto ipotizzi al punto 2) non è una strada percorribile.
      Circa il 3° quesito, abbiamo risposto moltissime volte. La vendita o donazione di una comproprietà al coniuge è una strada tecnicamente percorribile, ma ha importanti conseguenze nella distribuzione del patrimonio all’interno del nucleo familiare e dei relativi diritti dei coniugi, degli eredi, etc.
      Ad operazione conclusa un coniuge si troverebbe con una proprietà piena e l’altro con del denaro. Avete calcolato con esattezza a quanto ammonterebbe la maggiore imposta per un acquisto come “seconda casa”? Questo importo è tale da giustificare i costi notarili della donazione/vendita al coniuge e le implicazioni giuridiche/fiscali? Dal punto di vista fiscale, la vendita del 50% dell’abitazione a tuo marito avverrebbe con le agevolazioni fiscali?
      Lo sai che poi tuo marito se rivende prima dei 5 anni dovrà successivamente pagare la differenza di imposta+sanzioni+interessi se non riacquista entro un anno? E se optate per la donazione, lo sapete che esiste un’oggettiva difficoltà poi a rivendere o comunque a finanziare con un mutuo l’acquisto di un potenziale acquirente?
      Non ti voglio allarmare, ma solo invitarti a chiedere un appuntamento con il tuo notaio di fiducia e parlane, esponendo chiaramente tutta la situazione.
      Ti invio un cordiale saluto e ti ringrazio per averci scritto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  41. salve dottore,
    vorrei fare una domanda..io e mio marito siamo in comunione dei beni. Io non ho proprietà lui ha il 50% di una proprietà sita in un comune diverso da quello di residenza. Abbiamo deciso di comprare una nuova casa dove attualmente abbiamo residenza, possiamo usufruire delle agevolazioni della prima casa, se lui no io si? compriamo da una ditta quindi pagheremo il 10% sull’intera somma?

    1. Gentile Nunzia,
      nella tua domanda manca un’informazione importante: tuo marito ha acquistato l’altra proprietà, o l’ha ricevuta in donazione o per successione? E se l’ha acquistata, ha richiesto le agevolazioni fiscali o ha pagato l’imposta piena?
      Se tuo marito non ha usufruito delle agevolazioni fiscali per acquistare l’altra proprietà (escludi quindi donazioni e successioni!), potete entrambi usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 4%.
      Altrimenti pagherete due aliquote diverse per le rispettive quote di proprietà dell’abitazione che vi accingete ad acquistare.
      Un cordiale saluto!

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  42. Sto per acquistare casa con mia moglie, io ho gia usufruito delle agevolazioni avendo acquistato in passato un piccolo appartamento. Comprando un altra casa intestata ad entrambi, abbiamo diritto almeno alle agevolazioni per il50% non avendo proprietà mia moglie? Grazie

    1. Gentile Giovanni,
      la risposta è affermativa. Tua moglie può chiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della quota del 50% e dovrà trasferire a residenza nel Comune dove acquista entro 18 mesi, se non l’ha già fatto.
      Comunque il consiglio migliore è di portare le carte al tuo notaio e chiedere direttamente la sua consulenza.
      Un cordiale saluto e grazie per averci scritto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  43. ringrazio questo forum per l’opportunita’ di porgere un quesito.
    ho acquistato una 2° casa al 50% prima casa intestata alla moglie e 50% seconda casa per me(tutto su consiglio accettato al volo in sede notarile per risparmiare qualcosa).premetto che un attimo dopo la firma ero gia’ pentito di questa modalita’ ma abbiamo lasciato perdere.il problema era fare la residenza da parte della moglie entro 18 mesi…siamo a riusciti a fare i lavori in tempo ma per colpa di un’intrigata vicenda con i vigili urbani abbiamo avuto la residenza 8 mesi dopo la scad. dei 18 mesi( e per fortuna grazie all’intervento richiesto da noi al sindaco in persona). Equitalia non ha tardato a farsi sentire e a farci pagare il dovuto, non abbiamo protestato e abbiamo lasciato perdere pagando una bella sanzione.
    il quesito adesso è:dopo 3 anni e mezzo dalla residenza avuta, si puo’ togliere attualmente la residenza e portarla in un’altro comune senza incorrere in altre penalita’? fermo restando che non c’e’ intenzione di vendere, e che il mutuo intestato a me (50% seconda casa) non mi fa risparmiare nulla sulla dichiarazione dei redditi a parte la sola quota IMU della moglie (50% prima casa).

    1. Gentile Antonio,
      bisogna contestualizzare il requisito del trasferimento di residenza nella casa acquistata entro 18 mesi, con la richiesta di benefici fiscali.
      Premesso questo, chiunque è libero di trasferire la propria residenza dove intende vivere.
      Ogni contribuente è poi tenuto a pagare annualmente le imposte sugli immobili in misura diversa a seconda del tipo di proprietà (abitazione, negozio, ufficio, etc.) e utilizzo (abitazione principale o meno).
      Un cordiale saluto e grazie per seguirci.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

      1. quindi puo’ la moglie togliere la residenza senza incorrere in altre sanzioni con equitalia?
        chiedo scusa per questa mia domanda ma vorrei essere tranquillo sul da farsi,ringrazio ancora e porgo distinti saluti.

        1. Gentile Antonio,
          ti confermo che tua moglie può portare la propria residenza dove desidera trasferirsi. Con riferimento alle imposte per l’acquisto della casa di cui scrivi, l’Agenzia delle Entrate non può richiedere altre somme avendo voi già provveduto a pagare l’integrazione d’imposta+sanzioni ed interessi.
          Un caro saluto

          Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  44. Buon giorno, sto acquistando una casa in Trieste. ho usufruito delle agevolazioni prima casa in campania per una donazione ricevuta nel 2006. esiste la possibilità di usufruire nuovamente delle agevolazioni trattandosi ora di acquisto tra vivi? grazie buon lavoro

    1. Gentile Stefano,
      per l’abitazione in Campania non hai usufruito delle agevolazioni all’acquisto della prima casa, in quanto si trattava di donazione e non di acquisto.
      Se non hai mai usufruito delle agevolazioni all’acquisto della prima casa puoi senz’altro richiederle, a meno che tu non possegga in via esclusiva o con il coniuge un’abitazione nello stesso comune dove stai acquistando.
      Dovrai inoltre trasferire in quel Comune la residenza entro 18 mesi, se non l’hai già fatto.
      Ti invio un cordiale saluto e ti ringrazio per averci scritto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  45. Salve, io e il mio futuro marito abbiamo trovato casa, un appartamento. lavoriamo entrambi presso il suo centro revisioni. lui è proprietario dell’officina. io di nulla. possiamo usufruire dell’agevolazione o no???

    1. Gentile Grazia,
      da quanto scrivi la risposta è affermativa poiché non possedete abitazioni. Dovrete chiaramente trasferire la residenza nella nuova casa entro 18 mesi dall’acquisto.
      Nel ringraziarti per averci scritto, ti invio i migliori saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  46. Salve, vorrei chiedere un’informazione inerente l’acquisto prima casa. IL DUBBIO è NELL’ULTIMA PARTE DEL TESTO SOPRA PUBBLICATO CIOè QUANDO DICE :”Pertanto l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente. Può infatti essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittarsi dopo l’acquisto.” (RIPORTATO IN COPIA ALL’articolo da voi pubblicato). Vorrei possibilmente maggiori delucidazioni in merito, cioè mi sembra di capire che io che non posseggo una casa posso acquistarne una per poi affittarla senza dover fare per forza il cambio residenza e quindi usufruendo delle agevolazioni fiscali. E’ giusto? SE SI, vale anche per acquisto prima casa in altre province diversa da quella in cui si è attualmente? GRAZIE MILLE… e complimenti per il blog.

    1. Gentile Lino,
      per le Agevolazioni Prima Casa, l’obbligo di legge è trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune dove ricade l’abitazione acquistata. A chi acquista in un altro comune viene richiesto pertanto il trasferimento di residenza almeno nel Comune.
      Caso diverso è colui che vende prima dei 5 anni un’abitazione acquistata con le Agevolazioni Prima Casa. In questo caso, per non decadere dalle agevolazioni avute, dovrà riacquistare entro un anno un’abitazione da adibire a “abitazione principale”, ovvero un’abitazione non di lusso dove viene trasferita la residenza e che rappresenta la dimora abituale.
      Grazie per averci scritto, cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  47. BUONGIORNO, VOLEVO PORRE QUESTO QUESITO.MIA COGNATA SI E’SEPARATA DAL MARITO, E’ COMPROPRIETARIA CON IL MARITO ( 75% LEI E 25% LUI ), DI UN ABITAZIONE DOVE, DOPO LA SEPARAZIONE RISIEDE SOLO LEI. SE VUOLE ACQUISTARE IL 25% DI PROPRIETA’DEL MARITO CHIEDENDO UN MUTUO, PUO’ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E RICHIEDERE UN MUTUO A TASSO AGEVOLATO COME PRIMA CASA,ANCHE SE DOPO LA MORTE DELLA MADRE, COME EREDITA’ E’ DIVENTATA COMPROPRIETARIA DI UN ALTRO APPARATAMENTO DOVE RISIEDE IL PADRE.( 66.6% AL PADRE, 16,6% ALLA SORELLA, 16,6% A MIA COGNATA).
    RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE, PER IL SERVIZIO CHE SVOLGETE,RIMANGO IN ATTESA DI UNA RISPOSTA,CORDIALI SALUTI.
    FRANCO

    1. Gentile Franco,
      da quanto scrivi la risposta è affermativa. Tua cognata può acquistare il 25% usufruendo delle agevolazioni fiscali all’acquisto.
      Per scrupolo ti scrivo anche che bisogna verificare se tua cognata:
      1) possiede altri immobili per i quali ha usufruito delle agevolazioni fiscali per l’acquisto (non deve essere considerato l’immobile in questione);
      2) possiede altro immobile in via esclusiva o con il coniuge nello stesso comune (non deve essere considerato l’immobile in questione).
      Spero le indicazioni vi siano utili. Con i migliori saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  48. Gentilissimo dott. Palombelli Le scrivo affinché possa togliermi dei dubbi.
    Io e mio marito siamo in separazione di beni ed io ho comprato una casa nel 2007 (100%) ed ho la residenza. Ora affitterei una casa in un altro comune e il contratto di affitto sarà cointestato con mio marito. Posso continuare a scaricare gli interessi sul mutuo come prima casa?
    Ringrazio anticipatamente e invio cordiali saluti.

    1. Gentile Rossella,
      potrà continuare a scaricare gli interessi del mutuo se l’immobile finanziato continuerà ad essere la sua abitazione principale, ovvero residenza + dimora abituale. Quindi se sposta la residenza, gli interessi passivi non saranno più deducibili. Ugualmente se affitta l’immobile.
      Nei controlli sulle dichiarazione dei redditi, il Fisco verifica la congruità tra interessi deducibili e presenza di immobile qualificato come “abitazione principale” (normalmente codice 1).
      La ringrazio per seguirci e le invio cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  49. buonasera
    mi trovo in questa situazione.
    abito e ho la residenza con mio marito (con cui sono in comunione di beni)e i miei due bimbi in una casa di proprietà dei miei genitori, accollandomi i costi di imu e quant’altro che risultano calcolati come seconda casa per i miei genitori. in questo momento stiamo acquistando una casetta al mare (con rendita molto bassa) e non essendo al momento proprietari di immobili stiamo valutando se acquistarla come prima casa.
    mi chiedo quale sia la soluzione migliore per gestire entrambe le situazioni :
    1)- c’è la possibilità di un “comodato gratuito” da parte dei miei genitori a me come figlia della casa dove risiediamo per evitare di pagare come seconda casa l’abitazione nella quale risiedo?
    2) se questo fosse possibile posso poi richiedere un mutuo per completare dei lavori nella casa dove risiedo?
    3) se tutto sopra fosse possibile la casetta al mare l’ acquisterei tranquillamente come seconda casa

    ma se invece non c’è la possibilità di fare risultare la casa abituale come prima casa (se non con ulteriore atto di acquisto o donazione da parte dei miei genitori), allora non mi resterebbe che trasferire la mia residenza nella casa al mare e gestirla come prima casa.

    mi scuso per le numerose domande ma sono quasi completamente ignorante in materia.
    saluti e grazie
    claudia

    1. Gentile Claudia,
      ti rispondo per punti:
      1) le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta sono esentate dal pagamento dell’IMU – vedi sull’argomento il nostro post Comodato d’uso di bene immobile;
      2) per il “mutuo ristrutturazione” dipende dal vostro merito creditizio e dalla politica di erogazione della vostra banca; se concederà il mutuo, comunque chiederà la firma dei genitori quali proprietari;
      3) per avere le agevolazion fiscali della casa al mare dovrete trsferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. La residenza non è solo un fatto burocratico, è anche un fatto sostanziale e il comune effettua gli accertamenti del caso e può respingere la richiesta.
      Se ottenete il cambio di residenza avrete diritto alle agevolazioni all’acquisto; ma per l’esenzione IMU la casa deve essere “abitazione principale”, ovvero la vostra dimora abituale. Da quanto scrivi dubito che lo sia.
      Grazie per averci scritto. Cordiali saluti.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

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