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Attestato Prestazione Energetica, nuovo APE dal 1° ottobre 2015

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Esempio vecchio attestato prestazione energeticaAncora novità sull’A.P.E., l’attestato di prestazione energetica, obbligatorio per legge dal 2013, da consegnare e allegare ai contratti di compravendita e affitto e, prima ancora, con indici da citare negli annunci di offerta immobiliare.

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 i tre testi del Decreto Legge 26 giugno 2015, che entra in vigore dal 1° ottobre 2015. Di seguito, in estrema sintesi, ecco i contenuti:

  • Attestato prestazione energetica, nuovo APE in vigore dal 1° ottobre 2015nuove linee-guida, valide per tutto il territorio nazionale, dell’APE. Da 7 le classi energetiche diventano 10, dalla più alla meno efficiente: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G. Il decreto illustra puntualmente, in uno degli allegati, come compilare un annuncio di offerta (vendita e affitto), per rendere uniformi le informazioni energetiche dell’immobile, al fine di agevolare i controlli da parte delle Regioni sulla regolarità delle certificazioni rilasciate. I dati confluiranno nel SIAPE – Sistema Informativo APE, un database nazionale che servirà a mappare la situazione degli immobili, dal punto di vista energetico, su tutto il territorio nazionale.
  • nuove modalità per effettuare il calcolo della prestazione energetica, con indicazione dei requisiti minimi richiesti per gli immobili di nuova costruzione e per le ristrutturazioni.
  • nuovi schemi a cui i tecnici abilitati si devono attenere per compilare la relazione, che include le indicazioni di quali miglioramenti realizzare per raggiungere una classe più efficiente e dei requisiti minimi richiesti per le diverse tipologie di immobile preso in esame: nuova costruzione, ristrutturazione e riqualificazione energetica.

L’importanza dell’Attestato di Prestazione Energetica

L’APE non è un inutile documento burocratico; rientra in un progetto della Comunità Economica Europea volto a sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza delle prestazioni energetiche delle singole abitazioni e dell’intero edificio cui appartengono. Il risparmio energetico è un imperativo dei nostri tempi, cui tutti dobbiamo prestare attenzione, non solo per salvaguardare le risorse della Terra, ma anche per risparmiare immediatamente diverse centinaia di euro sulle nostre bollette!

Chi può rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica

Fino al 2012 era ammessa anche l’autocertificazione, ma dal 9 gennaio 2013 per concludere un contratto di compravendita/affitto occorre l’attestato APE, con l’indice IPE – Indice di Prestazione Energetica – in originale, redatto e sottoscritto da un  tecnico abilitato (da un ente competente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’immobile), dopo un accurato sopralluogo all’immobile.

Attestato di Prestazione EnergeticaLa redazione di CasaNoi ha sempre messo in guardia i propri utenti su quegli attestati ottenuti online, dietro pagamento di cifre modeste, senza alcun sopralluogo. È come se, per fare un check up clinico completo, ci rivolgessimo a un sito che dispensa risultati a caso, senza sottoporci ad analisi e visite mediche accurate: cosa potremmo ottenere? Un pezzo di carta privo di valore scientifico. Idem per l’APE.

I controlli sulle certificazioni e il database SIAPE puntano dunque su APE trasparenti e univoci, in cui il tecnico suggerisce alcuni interventi per, ad esempio, aumentare l’isolamento caldo/freddo dell’abitazione, rendendola più appetibile agli acquirenti o affittuari, che avranno bollette dal costo ridotto.

La complessità dell’APE

Solo un tecnico competente e abilitato ha tutti gli strumenti per rilasciare APE in linea con le nuove disposizioni di legge. Per non incorrere in certificazioni sospette, se non fraudolente, occorre affidarsi a personale specializzato che, lo ribadiamo, solo dopo un attento sopraluogo all’abitazione potrà rilasciare una certificazione veritiera, certa e inoppugnabile. Perciò rivolgiti a chi lavora con serietà e competenza: richiedi la certificazione ai nostri professionisti qualificati.

Scarica il DECRETO 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015:

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (15A05198 ) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 39)

Schemi e modalita’ di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. (15A05199)(Suppl. Ordinario n. 39)

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (15A05200) (Suppl. Ordinario n. 39)

Articolo scritto da:

Sara Grita

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Webwriter, copywriter, blogger. Nata e cresciuta a Milano, ho lavorato a Roma, Bologna e ancora Roma nelle produzioni video, tv, teatrali, come responsabile della comunicazione. Ho partecipato all'ideazione e alla fondazione di CasaNoi. Questo blog nasce per condividere tutte le informazioni su casa e ambiente ed è aperto alle domande dei lettori.

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