Agevolazioni prima casa e il cambio di residenza
331 commentiLa Risoluzione n. 105/E del 3 ottobre 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito diverse cose riguardo le agevolazioni prima casa e il cambio di residenza.
1. L’acquirente di una prima casa, che non può effettuare il trasferimento entro i 18 mesi deve presentare un’istanza all’Agenzia chiedendo la rinuncia all’agevolazione. In sostanza, verserà la differenza d’imposta dovuta, gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita, ma non pagherà la sanzione del 30%.
2. L’acquirente, che lascia passare il termine dei 18 mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’Agenzia, decade dalle agevolazioni “prima casa” e dovrà pagare la differenza di imposta, gli interessi e la sanzione del 30%.
In questo caso, può sempre ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate in cui dichiara la decadenza dall’agevolazione prima casa, richiede il ricalcolo e dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. L’ufficio provvederà a notificare l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione opportunamente ridotta.