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SCIA 2017 Segnalazione Certificata di inizio attività

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Cos’è la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività in edilizia? [Aggiornato 2017]

SCIA 2017 Segnalazione Certificata Inizio Attività novità 2017 in ediliziaLa Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) è una procedura amministrativa introdotta dalla Legge 122 del 2010 che, per quanto riguarda la sua applicazione nel campo dell’edilizia, ha sostituito la Denuncia di inizio attività (DIA).

Lo scopo è stato quello di introdurre ulteriori semplificazioni per rendere più semplici e veloci gli adempimenti richiesti per intraprendere lavori edilizi.

La principale novità normativa introdotta è infatti quella in base alla quale i lavori possono essere iniziati immediatamente, quindi il giorno stesso in cui la pratica viene presentata al Comune, senza dover attendere 30 giorni, come accadeva per la vecchia Dia.

Tuttavia, il Comune ha sempre 30 giorni di tempo per compiere le necessarie verifiche e, nel caso in cui riscontrasse qualche irregolarità, può interrompere i lavori.

Trascorso questo lasso di tempo però, non può più intervenire, se non in caso di danni o pericoli per il patrimonio artistico, per la salute e la sicurezza delle persone.

Per quali interventi edilizi si deve presentare la Scia?

Dopo le ultime modifiche normative introdotte dal decreto Scia 2 (DL 222/2016), gli interventi per i quali occorre presentare la Segnalazione sono i seguenti:

  • manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, quando prevedono interventi sulle strutture
  • varianti in corso d’opera al Permesso di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterano la sagoma degli edifici vincolati
  • varianti a fine lavori che non configurano variazione essenziale (art. 22, comma 2-bis, d.P.R. n. 380/2001)

Scia: allegati e invio telematico

La Scia deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati tecnici e progettuali richiesti per l’intervento da realizzare, anche dalle dichiarazioni asseverate del tecnico progettista (architetto, ingegnere o geometra) sulla conformità dello stesso a tutti i requisiti normativi previsti.

Unicamente i pareri e i nulla osta previsti dal D.Lgs. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) dovranno essere acquisiti e non potranno essere autocertificati.

Molte amministrazioni comunali prevedono l’invio telematico della Scia, con tutti i suoi allegati, e anzi alcune di esse consentono esclusivamente l’utilizzo di questa modalità.

Cos’è la Scia in sanatoria?

Per regolarizzare interventi già ultimati o ancora in corso di esecuzione per i quali sarebbe necessario presentare la Scia, è possibile presentare tardivamente la segnalazione.

Se l’intervento è già ultimato, deve sussistere però il requisito della cosiddetta “doppia conformità” urbanistica, quindi deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione.

In questo caso, è necessario pagare al Comune una sanzione pari ad almeno 516 euro, anche se gli Enti possono fissare un importo maggiore per la tariffa minima.

La Super Scia

Il decreto Scia 2 ha completamente modificato l’art. 22 del Testo Unico dell’Edilizia, di fatto abolendo la Denuncia di Inizio Attività, sostituendola con la Segnalazione anche come procedura alternativa al Permesso di Costruire.

Si tratta insomma di quella che nel linguaggio comune è nota come super Scia.

La super Scia può essere utilizzata per i seguenti interventi:

  • ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o, limitatamente agli immobili nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, o quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
  • nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione allo Sportello Unico del Comune, si può dare inizio all’esecuzione dei lavori.

Il Comune può però intervenire durante questo periodo per chiedere un’integrazione o sospendere la richiesta se la ritiene contrastante con le norme vigenti.

Quando sono necessarie altre autorizzazioni

Contestualmente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si può richiedere allo Sportello unico per l’edilizia di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso preventivi (come l’autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per l’intervento edilizio, corredando la pratica della documentazione necessaria.

L’interessato può dare inizio ai lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello Sportello unico dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

In questo modo, non è più necessario rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per ottenere gli atti di assenso, ma unicamente allo Sportello unico, che provvede all’acquisizione degli stessi.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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