Abusivismo edilizio e demolizioni: il disegno di legge
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Nei giorni scorsi, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato il disegno di legge sull’abusivismo edilizio, che ora attende soltanto l’approvazione del Senato per avere effetto.
Il provvedimento, di cui risultano firmatari il sen. Falanga e altri, si intitola “Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi“.
Il disegno di legge prevede alcune modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/01) in merito ai provvedimenti da adottare per la demolizione degli illeciti edilizi.
Rimarrà comunque, in caso di mancata ottemperanza da parte dei cittadini a eseguire l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, la doppia competenza:
- dell’autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio
- delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), con le forme del procedimento amministrativo.
Per integrare le risorse che i Comuni destinano agli interventi di demolizione, è fissato, presso il Ministero delle Infrastrutture, un fondo rotativo di 45 milioni di euro.
Altri 10 milioni di euro sono stati stanziati invece per la gestione di una banca dati degli edifici abusivi.
Priorità delle demolizioni per abusivismo edilizio
Il disegno di legge distingue, in particolare:
- abusivismo di speculazione, per il quale sarà data priorità alle demolizioni
- abusivismo di necessità, per i quali si userà invece una mano più “morbida”.
In cima alla lista delle priorità con cui saranno selezionati gli abusi da demolire ci sono:
- gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico
- gli immobili che costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità
- gli immobili sottratti alla mafia perché nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure di prevenzione.
All’interno di ognuna di queste categorie sono stabiliti ulteriori gradi di priorità. Gli edifici saranno infatti demoliti secondo questo ordine:
- prima quelli in corso di costruzione o non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado
- poi quelli non stabilmente abitati
- infine quelli abitati.
I criteri dovranno però essere valutati di volta in volta dai Procuratori della Repubblica, che decideranno a seconda dei casi.
Banca dati degli edifici abusivi
Il disegno di legge prevede anche l’istituzione di una banca dati degli edifici abusivi, la cui gestione sarà curata dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Gli enti dovranno trasmettere a questa banca dati tutte le informazioni relative agli edifici abusivi.
Ogni anno, quindi, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente, dovrà inviare alla Prefettura o ad altre amministrazioni preposte, l’elenco delle opere edilizie non sanabili, per le quali i responsabili non abbiano provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.
In caso di inadempienza del dirigente o del funzionario incaricato, è prevista l’irrogazione di una multa di 1.000 euro.
Gli elenchi trasmessi al prefetto dovranno contenere, tra l’altro:
- i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi
- gli estremi di identificazione catastale
- il verbale di consistenza delle opere abusive
- l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile.
Entro 30 giorni, il Prefetto provvede agli adempimenti necessari all’acquisizione del bene e ne trasmette notifica al proprietario e al responsabile dell’abuso.
Ogni anno è infine prevista da parte del Governo la redazione di una relazione sui seguenti aspetti:
- stato dell’abusivismo edilizio
- demolizioni effettuate
- eventuale riqualificazione urbanistica degli edifici non demoliti.