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Imposte comunali sulla casa: IMU e TARI (aggiornamento 2020)

di fondatore CasaNoi.it 4 commenti in

Novità sulle imposte casa 2020. Abrogata la TaSi, sulla casa rimangono  IMU e TaRi

Novità per le imposte casa IMU TARI. Dal 2020 le imposte comunali sono state ridotte a due:

  • IMU (nuova IMU 2020), Imposta municipale propria patrimoniale a carico del proprietario.
    Nel caso di usufrutto, l’IMU è a carico dell’usufruttuario e non è dovuta dal nudo proprietario.
    Sono escluse dall’IMU le abitazioni principali non di lusso.
  • TARI: tassa sui rifiuti a carico dell’utilizzatore.

La TaSi é’ stata abrogata. Nella “nuova IMU 2020” vengono unificate IMU e TaSi.

E’ quanto stabilisce la legge n. 160  del 27 dicembre 2019,“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020”.

Esenzione IMU per l’abitazione principale

L’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il riferimento normativo per esenzione IMU (valido anche per il 2020) è la Legge Stabilità 2016 – art. 14 lettera a)“…sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”

Definizione di abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o inscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono escluse le abitazioni di lusso nelle categorie catastali A1 – A8 – A9

Viene considerata abitazione principale anche la casa assegnata al coniuge in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Come si calcola l’IMU? 

L’imposta da pagare sulla casa si calcola dalla base imponibile a cui applicare un’aliquota. La formula è la seguente:
base imponibile x aliquota.

La base imponibile viene determinata a partire dalla rendita catastale, rivalutata e moltiplicata per determinati coefficienti. Vedi il calcolatore di CasaNoi.

L’aliquota base è determinata dalla legge. I comuni possono poi applicare a loro volta un’ulteriore aliquota fino ad un tetto massimo stabilito per legge, ovvero azzerarla.

Riduzione del 50% della base imponibile per la tassa comunale IMU

La base imponibile per l’IMU è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado.
Costoro devono utilizzare l’unità immobiliare come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e vi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato,

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Riduzione IMU per abitazioni locate a canone concordato

Il proprietario che affitta un’abitazione a canone concordato paga meno tasse comunali.  L’aliquota da applicare è pari al 75% delle imposta ordinaria. Lo “sconto” è quindi del 25%.

Quali le aliquote per IMU

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale  l’aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono applicare un’ulteriore aliquota, per un’aliquota massima dell’1,06% fino all’1,14 % o diminuirla fino all’azzeramento.

I comuni non possono applicare un’aliquota superiore a quella massima determinata per legge (l’IMU non può superare l’aliquota dell’1,14%).

Aliquote diverse e differenziate sono previste per fabbricati rurali ad uso produttivo, terreni agricoli, immobili costruiti in vendita non locati e per immobili uso produttivo categoria D.

Aliquote abitazioni principali di lusso: l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, con detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione

Pagamento IMU – Scadenze

Vengono confermate le due scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

Prima rata di acconto 2020: la prima rata da corrispondere a giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TaSi per l’anno 2019.

Saldo 2020: il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote definitive applicate dai comuni

Articolo scritto da:

Giuseppe Palombelli

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Esperto in mutui, valutazioni estimative e compravendite. Consulente credito per finanziamenti a privati ed aziende, credito immobiliare, cessione del credito (detrazioni fiscali). Dalla passione per il settore immobiliare nel 2012 ha fondato CasaNoi. Contatti per consulenza mutui bancari

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4 commenti su “Imposte comunali sulla casa: IMU e TARI (aggiornamento 2020)
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  1. Salve, la mia ragazza, nel 2006, ha acquistato un appartamento usufruendo delle agevolazioni prima casa ove, ovviamente, ha la residenza. Ora avrebbe il desiderio di traferire la residenza presso il mio appartamento che ricade nello stesso comune dove lei ha acquistato il suo immobile e dove risiede. In tal caso, lei può ancora usufruire delle agevolazioni prima casa? Dovrà pagare l’imu relativa alla sua abitazione in seguito al cambio di residenza anzidetto? Grazie per la cortese collaborazione

    1. Gentile Sergio, se la tua ragazza trasferisce la residenza dovrà pagare l’IMU sulla casa di proprietà. Se ha un mutuo acquisto prima casa non potrò detrarre gli interessi. Per le agevolazioni fiscali di cui ha usufruito per l’acquisto (imposta registro o iva ridotta) non avrà nessuna conseguenza. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui

  2. Buongiorno,
    ho acquistato un secondo appartamento anche questo con agevolazione prima casa con il vincolo di alienarla entro 12 mesi dall’acquisto come previsto dalla legge di stabilta’ 2016.
    Su quest’ultimo prima di portare la residenza debbo fare dei lavori e mi necessita il contratto luce e qui mi sorge il dubbio :
    – contratto luce posso sempre farlo come prima casa
    – tassa sui rifiuti
    in questo arco temporale di circa 2/3 mesi come posso giustificare che l’appartamento non è abitato?
    Anticipatamente ringrazio
    Saluti

    1. Gentile Giuseppe, tariffe luce / TARI agevolate spettano per l’abitazione principale dove si ha residenza e dimora abituale, a prescindere da come si è acquistata. Fino a quando vivrai nella casa in vendita, la nuova per te è seconda casa. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi

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