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Barriere architettoniche: come avere una vita indipendente?

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Barriere architettoniche e vita indipendente. Norme e agevolazioni fiscali

La definizione esatta del termine “barriere architettoniche” è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, ovvero, come recita l’art. 1, “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”.

barriere architettoniche e vita indipendente nella foto ascensore interno Armonico Kone Motus
Armonico, ascensore di KONE Motus

Superare le barriere architettoniche significa agevolare e sostenere l’autonomia delle persone con disabilità e la vita indipendente. Non solo nelle città e nei luoghi pubblici, ma anche nella propria casa.

La legge di riferimento, che fornisce il quadro generale, è la 13 del 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, ndr).

Il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 236/89, attuativo della stessa legge 13, definisce tutte le prescrizioni tecniche, in relazione a edifici e luoghi privati, necessarie a garantire l’adattabilità, l’accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e residenziali pubblici.

Accessibilità, visitabilità, adattabilità

Tre termini che rappresentano i tre principi cardine della legge.

Per accessibilità si intende la possibilità per le persone disabili di raggiungere l’edificio, di entrarvi agevolmente e poterne utilizzare gli spazi interni in sicurezza e autonomia.

Visitabilità è la possibilità per il disabile di accedere agli spazi comuni, come il soggiorno, la sala da pranzo, i servizi igienici.

Il criterio di adattabilità si riferisce invece alla possibilità di modificare nel tempo la costruzione per renderla fruibile da parte della persona con difficoltà motorie o sensoriali.

Il Decreto stabilisce inoltre che negli edifici e negli spazi privati siano osservati precisi parametri tecnici e dimensionali per rispettare i criteri di adattabilità, accessibilità e visitabilità.
Ecco i parametri presi in considerazione:

  • dimensioni minime delle porte e degli ascensori
  • ampiezza necessaria per il passaggio di una sedia a ruote
  • dislivello massimo di un pavimento
  • altezza di interruttori, comandi o terminali degli impianti (per es. il citofono)
  • specifiche tecniche e caratteristiche dei servoscala e delle piattaforme elevatrici.

A tali parametri si è attenuta l’Azienda Kone nel realizzare la sua linea Motus, ausili per la mobilità e l’indipendenza. Come il mini ascensore per interni ed esterni Armonico di KONE Motus e la piattaforma elevatrice Dinamico, che uniscono tecnologia avanzata, sostenibilità e gradevolezza estetica, per un risultato elevato in termini di prestazioni e sicurezza.

Il primo, grazie al design ricercato ma al contempo sobrio, è adatto ad essere installato anche in palazzine ed edifici storici (privati o di interesse pubblico).

Il secondo, invece, con la cabina personalizzabile, in muratura o acciaio a vista con pareti in vetro temperato, è adatto ad ambienti moderni, con qualche “incursione” in atmosfere classiche.

Contributi e agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche

barriere architettoniche e vita indipendente, nella foto ascensore Dinamico di Kone Motus
Dinamico, ascensore di KONE Motus

La stessa legge 13 prevede, inoltre, l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.

L’installazione di montascale, elevatori, ascensori esterni e interni, come tutti i lavori di adeguamento, usufruiscono delle detrazioni e delle agevolazioni fiscali. 

Prima tra tutte, l’IVA agevolata al 4%. In questo caso, è necessario che gli interventi risultino dal progetto o, nel caso di opere interne e di manutenzione straordinaria, risultino dalla DIA a firma di un professionista abilitato.

Sono previste, inoltre, detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, in vigore da qualche anno.
Si può detrarre il 50% dell’importo, per un massimo di spesa di 96.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.
Tra gli interventi che usufruiscono della detrazione figurano anche in questo caso l’installazione di ascensori, miniascensori, montascale e montacarichi.

La legge 13/1989 prevede anche la detrazione fiscale del 19% per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento delle persone con ridotte capacità motorie.

Tuttavia, poiché l’installazione di tali ausili rientra anche nella detrazione IRPEF, il 19% si applica solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa e dunque, le detrazioni del 50% e del 19% non sono cumulabili.

Beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sono coloro che effettuano le spese di adeguamento dell’immobile: oltre ai proprietari, ne possono beneficiare anche i nudi proprietari, gli usufruttuari, gli inquilini, i comodatari o il potenziale acquirente che abbia provveduto a registrare il contratto preliminare.

 

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