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Alcune risposte alle domande arrivate al “Giorno della casa”

di 2 commenti

Cari Amici,
prima di tutto vogliamo ringraziarvi per aver partecipato a “Il giorno della casa” da noi organizzato il 12.12.2012.
Molte domande sono arrivate nell’apposita applicazione Facebook e lì abbiamo inserito direttamente le risposte dei professionisti.
Rispondiamo dal nostro blog alle domande arrivate su Twitter, dati i pochi caratteri a disposizione.

Cominciamo con Viola Aluigi

Viola scrive: “La certificazione energetica influenza il valore di una casa?”
 
Risponde Arch. Luisa Tibaldi, Gruppo Tecnit@lia, www.gruppotecnitalia.eu
 
“Gentile Viola Aluigi,
la certificazione energetica (ACE)  influenza il valore della casa in quanto stabilisce l’efficienza energetica dell’appartamento, cioè la quantità di energia necessaria per riscaldare l’abitazione in inverno e rinfrescarla in estate. Di conseguenza, si può considerare vantaggioso spendere di più per un appartamento che consuma poco, anziché spendere di meno per un appartamento che consuma di più. Cordiali saluti”.

La risposta per Ilenia Ridolfi

Ilenia ci chiede: “E’ possibile cambiare domicilio, mantenendo la residenza e le agevolazioni sul mutuo della prima casa?”
 
Risponde Studio Montedoro – Associazione Professionale tra Dottori Commercialisti
www.studiomontedoro.net
 
“Gentile Ilenia Ridolfi,
ai fini del conseguimento della detrazione degli interessi passivi, prevale l’aspetto sostanziale rispetto a quello formale circa il requisito dell’abitazione principale. La quale, in quanto definita dalla lettera b) dell’articolo 15 del Tuir come dimora abituale, non deve necessariamente coincidere con il luogo della residenza così come risultante dai registri anagrafici.
Pertanto, nello specifico il contribuente avrà diritto al beneficio fiscale, se in concreto destina in modo abituale l’immobile ad abitazione principale propria o di un familiare.
Va ricordato, tuttavia, che questo presupposto deve concorrere con gli ulteriori previsti dalla citata norma, e cioè che l’acquisto dell’unità abitativa deve essere avvenuto nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo e che l’utilizzo come abitazione principale sia intervenuto entro un anno dall’acquisto stesso.”.
(La risposta è frutto dei pareri dei professionisti che compongono lo Studio Montedoro e, pur essendo elaborata con la massima applicazione, non impegna in alcun modo i professionisti stessi.).

La risposta per Nicole Franchini

Nicole ha inserito la domanda al di fuori dell’apposita applicazione predisposta su Facebook, per cui le rispondiamo volentieri da qui. Ecco cosa ci chiede: “Sono in trattativa per vendere un appartamento in un centro storico della Sabina, ma c’é stato il solito intoppo….il terrazzo di 60 mq non é stato incluso nell’atto di vendita all’epoca, perché dicono che nei centri storici non si doveva inserire. Ora sì, e abbiamo fatto il lavoro di accatastamento l’anno scorso. Il potenziale acquirente vuole la prova che siamo in effetti i proprietari del terrazzo. Come si fa e dove si va per provare questo fatto ? Grazie!”
 
Risponde Arch. Luisa Tibaldi, Gruppo Tecnit@lia,
www.gruppotecnitalia.eu
 
“Gentile Nicole Franchini,
per rispondere esaustivamente alla sua domanda, bisognerebbe avere il supporto di un sopraluogo, in quanto risulta fondamentale la differenza tra un terrazzo a livello accessibile dall’appartamento stesso, attraverso una porta-finestra, o un lastrico solare che svolge essenzialmente funzione di copertura piana dell’edificio, a servizio presumibilmente comune dei proprietari che può essere accessibile mediante una scala interna dall’appartamento sottostante, oppure dalla scala comune con porta di accesso al lastrico. Cordiali saluti.”

 Infine, rispondiamo a Gloria Bagnariol

Gloria ci scrive: “Se acquisto casa da un moroso con il condominio, i suoi debiti ricadono su di me? Sono ben 8mila euro, vorrei essere sicura…Grazie, CasaNoi!”
 
Risponde Studio Montedoro – Associazione Professionale tra Dottori Commercialisti
www.studiomontedoro.net
 
“Gentile Gloria Bagnariol,
purtroppo la risposta è sì! Secondo quanto previsto dall’art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile “Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”.
(La risposta è frutto dei pareri dei professionisti che compongono lo Studio Montedoro e, pur essendo elaborata con la massima applicazione, non impegna in alcun modo i professionisti stessi.).
 
Grazie a tutti!

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2 commenti su “Alcune risposte alle domande arrivate al “Giorno della casa”
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  1. Buonasera! ho un problema!
    ho comprato nel 2011 un appartamento facente parte di una palazzina composta da 4 abitazioni. l’edificio è stato costruito dando in permuta un terreno e le proprietà dei 3 restanti appartamenti sono della mia vicina di casa (proprietaria del terreno dato in permuta)
    pochi giorni fa la mia vicina mi manda un messaggio chiedendomi di togliere la lavatrice dal garage perché non essendoci le fogne le acque scure vanno a finire nel terreno.
    La situazione non mi sembrava molto chiara (dopo 3 anni non capisco perché me lo riferisce ora) in più mi informo e scopro che per legge le acque sia chiare che scure DEVONO obbligatoriamente confluire nelle fogne. Chiedo in comune il progetto della casa, e il disegno presentato in aprile 2004 dal geometra e convalidato dal comune, le fogne sono disegnate anche dove abbiamo i garage.
    La mia domanda è: ad aprile scadono i 10 dalla data di presentazione del progetto…trattandosi di lavori indicati in un progetto presentato in comune, che doveva esserci e che non è stato fatto, se trascorrono cmq i 10 anni posso pretendere ugualmente che siano fatte le fogne?
    posso rivalermi su geometra e vicina di casa (che è colei che ha commissionato la costruzione dell’abitazione)?
    spero di essermi spiegata, grazie per l’attenzione!

    1. Gentile Alessia,
      premetto che la permuta è assimilabile alla compravendita.
      Nel tuo caso ci troviamo di fronte a un edificio di nuova costruzione, di cui il venditore (costruttore) risponde per eventuali vizi di costruzione per 10 anni dalla data di chiusura lavori.
      Inoltre il venditore (costruttore) ha l’obbligo della consegna del certificato di abitabilità al momento dell’atto o – se non immediatamente disponibile – deve fornire copia della richiesta avanzata in comune.
      Tra i numerosi requisiti, l’abitabilità prevede anche le autorizzazioni allo scarico delle acque chiare e scure (usualamente denominato “imbocco in fogna”)
      Ti consiglio di rivolgerti in prima istanza al notaio che ha stipulato l’atto di trasferimento (permuta) ed eventualmente approfondire con un legale.
      Nell’augurarti Buon Anno, ti invio un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

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