Vuoi apparire su CasaNoi con la tua azienda?

Notifica preliminare e comunicazione Asl sono la stessa cosa?

di 2 commenti

Notifica preliminare e comunicazione Asl

notifica preliminare e comunicazione Asl sono la stessa cosa?Tra gli adempimenti richiesti per poter usufruire delle detrazioni fiscali sulle spese per lavori di ristrutturazione è previsto anche l’invio, tramite raccomandata A. R. o con altre modalità, di una comunicazione Asl (Azienda sanitaria locale) competente per territorio, contenente le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
  • data di inizio dell’intervento di recupero.

Tale comunicazione non è però sempre obbligatoria, ma solo nei casi in cui è richiesta la notifica preliminare ASL dal Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/08).

Se andiamo ad analizzare i contenuti della notifica, vedremo come essi siano analoghi e si sovrappongano a quelli della “famigeratacomunicazione Asl.

Per quale motivo quindi, si dovrebbero inviare due comunicazioni distinte? Forse solo per complicare ulteriormente i già macchinosi adempimenti burocratici necessari per intraprendere una procedura edilizia e per poter beneficiare delle relative agevolazioni fiscali?

Ad avviso di chi scrive, e di molti altri professionisti del settore, notifica preliminare e comunicazione Asl sono la stessa cosa, ed è quindi sufficiente inviare una sola comunicazione, nei casi previsti dalla legge, per essere in regola tanto con la normativa per la sicurezza nei cantieri che con quella relativa ai bonus fiscali.

Per provarlo, basta vedere in cosa consiste la notifica preliminare, quali sono i suoi contenuti e quando è richiesta.

Cos’è la notifica preliminare Asl?

La notifica preliminare ASL è un adempimento previsto dal decreto legislativo  81/08 art. 99 per l’apertura di un cantiere edile.

L’allegato XII al Testo Unico descrive i contenuti minimi della notifica:

  1. data della comunicazione
  2. indirizzo del cantiere
  3. generalità del committente/i
  4. natura dell’opera
  5. responsabile/i dei lavori
  6. coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
  7. coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera
  8. data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
  9. durata presunta dei lavori in cantiere
  10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
  11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
  12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
  13. ammontare complessivo presunto dei lavori.

Come si può vedere, i contenuti sono in gran parte coincidenti con quelli della comunicazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate.

Anche se non richiesti dall’allegato, è comunque consigliabile inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori, nonché gli estremi del titolo autorizzativo per i lavori.

La notifica può essere presentata in diversi modi:

  • di persona, in modalità cartacea, presso gli uffici di riferimento
  • tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
  • per via telematica, tramite PEC (posta elettronica certificata).

Una copia della notifica deve essere conservata presso il cantiere e affissa in modo da poter essere esaminata in caso di controlli da parte delle autorità preposte alla vigilanza.

Un’altra copia va conservata per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, per chi beneficia dei bonus sulle ristrutturazioni.

Quando è necessaria la notifica preliminare Asl?notifica preliminare e comunicazione Asl sono la stessa cosa

La notifica preliminare non serve per tutti i lavori, ma solo nei seguenti casi:

  1. cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella categoria precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Quindi sono esattamente questi i casi in cui, se non si ottempera all’obbligo, si può incorrere nella perdita dei benefici fiscali.

Articolo scritto da:

admin

Leggi tutti gli articoli
CasaNoi è il sito verticale sulla casa, con tante guide, informazioni e notizie utili, consultato ogni giorno da chi la vuole arredare, ristrutturare (interni ed esterni), dotare di nuovi impianti, acquistare, affittare. Le rubriche del blog: Ristrutturazione, Arredamento e Fai da te, Ecologia e domotica, Architettura, Terrazzi e giardini, Attualità e legislazione, Mercato immobiliare, Compravendita e Affitto e molto altro.

Ti potrebbero interessare

2 commenti su “Notifica preliminare e comunicazione Asl sono la stessa cosa?
Inserisci un nuovo commento

  1. Nel caso in cui si inizino i lavori con una sola impresa in cantiere ( quindi senza invio comunicazione asl) e successivamente si rende necessario l ingresso di un altra impresa (ad esempio quella dei serramenti) come bisogna comportarsi?

    1. Gen.le Mauro,
      quando in cantiere si profila la presenza di una seconda impresa, anche in un momento successivo all’inizio dei lavori, occorre presentare notifica asl e nominare un coordinatore per la sicurezza.
      Cordiali saluti, arch Carmen Granata

Lascia un commento