Recupero del sottotetto: ho diritto alle detrazioni fiscali?
Voglia di liberare la soffitta dai vecchi bauli per trasformarla in una piccola mansarda abitabile?
Ancora per tutto il 2015 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per il recupero del sottotetto a fini abitativi.
Le detrazioni, lo ricordiamo, sono:
- del 50% per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie
- del 65% per il risparmio energetico.
L’abitabilità del sottotetto
Se avete un sottotetto praticabile ma non abitabile– cioè non in regola con le norme relative all’abitabilità del locale, ad esempio a causa di un’altezza media inferiore ai 2,70 m. richiesti dalla normativa – e volete trasformarlo in un locale abitabile, sappiate che è possibile.
Sono necessari pochi requisiti dettati dalla normativa vigente e un cambio di destinazione d’uso, che si ottiene pagando gli oneri concessori al Comune di appartenenza.
L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi deve comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità.
A questo proposito, al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilità e di aeroilluminazione naturale dei locali, l’intervento di recupero può essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti.
Il diritto alle agevolazioni fiscali per il recupero del sottotetto
Una volta ottenuta l’abitabilità del locale sottotetto, è opportuno verificare che siate in possesso di alcuni precisi requisiti (affidatevi ad un tecnico di fiducia che saprà indirizzarvi al meglio), così da poter accedere alle detrazioni:
- l’edificio deve risultare già esistente (quindi iscritto al catasto o con richiesta di accatastamento avviata, in alternativa il pagamento dell’IMU ne è dimostrazione);
- l’incentivo del 65% è concesso solo in presenza di un impianto di riscaldamento già esistente.
Ricordate che sono detraibili solamente le spese inerenti ad interventi mirati al risparmio energetico eseguiti sul volume esistente (sostituzione finestre e generatore di calore, isolamenti, pannelli solari, pompe di calore ecc…) e che dovrà essere eseguita la comunicazione all’ENEA entro i 90 gg. dalla fine dei lavori.
Attenzione: non tutte le comunicazioni possono essere effettuate dal privato, alcune devono essere redatte da un tecnico competente, le cui spese rientreranno nell’incentivo.
Tutte le spese inerenti il 50% (tramezze intonaci, impianto elettrico, impianto sanitario, pavimenti bagno ecc…) saranno detraibili solo se inerenti al volume esistente.
La ripartizione delle spese risulta complessa in quanto, oltre a distinguere tra le spese rientranti tra il 65% ed il 50%, si dovrà effettuare una ulteriore distinzione tra spese inerenti il volume esistente e quelle relative al volume in ampliamento.
Il nostro consiglio è quello di rivolgersi al proprio architetto prima di iniziare i lavori per una consulenza durante i lavori, in modo da contabilizzare le ripartizioni nel modo più corretto e non perdere il beneficio degli incentivi.