Requisiti del certificatore energetico
0 commentiRegolamento sui requisiti del certificatore energetico
Il 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha varato un regolamento concernente i requisiti richiesti al professionista tecnico per svolgere il ruolo di certificatore energetico degli edifici.
Il provvedimento è giunto per completare un vuoto normativo per il quale l’Unione Europea aveva emanato una procedura di infrazione verso il nostro Paese, per incompleto recepimento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Il regolamento era infatti previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 192/2005, di recepimento della stessa direttiva, ma non era mai stato pubblicato.
Con la sua emanazione si è completata a tutti gli effetti la normativa nazionale in materia di certificazione energetica.
A livello locale, poi, Regioni e Province autonome, possono legiferare in maniera indipendente in recepimento della medesima direttiva europea.
Gli Enti possono così prevedere ulteriori requisiti per l’abilitazione a tale ruolo professionale, specificare altre caratteristiche per gli organismi di formazione, e così via.
In particolare, a Regioni e Province autonome è demandato il controllo del servizio di certificazione offerto dai soggetti certificatori.
Questi controlli prevedono:
- accertamento documentale degli attestati rilasciati, con verifica delle procedure utilizzate
- valutazioni sulla congruenza tra i dati di progetto e di diagnosi e la metodologia di calcolo utilizzata
- ispezioni sugli edifici interessati.
Queste verifiche devono riguardare prioritariamente quegli edifici classificati nelle classi energetiche più efficienti.
Come abilitarsi per diventare certificatore energetico
I soggetti riconosciuti a svolgere il ruolo di certificatori energetici sono i seguenti:
- tecnici abilitati
- Enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia
- organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento
- società di servizi energetici (ESCO).
Per ottenere l’abilitazione allo svolgimento della professione occorre possedere i seguenti requisiti:
- diploma o laurea nel settore tecnico
- iscrizione all’Ordine professionale di riferimento
- frequenza di un corso di formazione, di almeno 64 ore, sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente.
Requisiti indispensabili per il certificatore energetico sono l’imparzialità e l’assenza di conflitti di interessi, tanto che il professionista deve dichiaralo all’atto della sottoscrizione della certificazione energetica.
In particolare, per le nuove costruzioni, il certificatore deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare.
Nel caso sia di nuove costruzioni sia di edifici esistenti, deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati e rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
In tutti i casi, il certificatore non può essere il coniuge o un parente fino al quarto grado del committente.
L’Attestato di Prestazione Energetica ha valenza di atto pubblico per cui, al momento della firma, il certificatore si assume una responsabilità penale ai sensi dell’art. 481 del codice penale.
Corsi di formazione per certificatore energetico
Il regolamento fissa anche contenuti e durata minima dei corsi che il certificatore deve frequentare per abilitarsi alla professione.
A livello nazionale questi corsi possono essere svolti da università, organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dell’ambiente.
A livello regionale, invece, possono occuparsene Regioni e Province autonome o comunque soggetti con competenza specifica e autorizzati dalle amministrazioni.