Titoli edilizi per arredi da giardino
0 commentiIn questi mesi estivi aumenta la voglia di passare più tempo all’aperto, per cui chi ha la fortuna di disporre di un giardino privato ne approfitta per abbellirlo con gli arredi adatti e renderlo quindi fruibile per trascorrere momenti conviviali durante la giornata.
In particolare, sono molto importanti le strutture necessarie a riparare dal sole, come tettoie, gazebo, pergolati o addirittura verande.
E’ bene però sapere che per alcuni manufatti, considerati appunto “arredi da giardino”, come pergolati e gazebo, è necessario in realtà richiedere specifici titoli edilizi prima di procedere alla loro messa in opera o, per interventi in condominio, l’autorizzazione dell’assemblea.
Per capire quale titolo autorizzativo è necessario, bisogna distinguere l’opera che si intende realizzare, perché ciascuno potrà rientrare in una diversa definizione di intervento edilizio.
Inoltre, molto spesso, per uno stesso tipo di intervento, Comuni diversi prevedono differenti procedure, per cui è importante conoscere le prescrizioni del Regolamento Edilizio locale. Di questo si occuperà naturalmente il tecnico incaricato.
In ogni caso, si possono seguire delle linea guida di carattere generale per i titoli edilizi necessari per alcuni arredi esterni.
Innanzitutto, bisogna distinguere le varie funzioni a cui possono assolvere i vari manufatti:
– i pergolati hanno lo scopo di ombreggiare e riparare dal sole
– tende, tettoie e pensiline proteggono da tutti gli agenti atmosferici
– le verande aumentano lo spazio vivibile dell’alloggio.
La giurisprudenza dà poi anche un’importante definizione di precarietà o amovibilità di una struttura: si considera infatti amovibile quando è di carattere temporaneo e può essere facilmente rimossa senza opere di demolizione.
In linea generale, si può dire che i manufatti considerati amovibili rientrano tra le opere di edilizia libera, mentre quelli di carattere fisso o che determinano aumento di volume richiedono il permesso di costruire.
Lo ha confermato una recente sentenza del TAR Campania, la n. 3642 del 19 luglio, che nello specifico si è soffermata sui titoli abilitativi necessari per l’installazione di un pergolato in giardino e per la posa in opera della pavimentazione di un cortile.
In merito alla sistemazione in giardino del pergolato, la sentenza distingue due casi:
– strutture facilmente amovibili
– strutture non amovibili.
Le strutture facilmente amovibili e le strutture non amovibili
Le strutture del primo caso sono pensate per l’ombreggiamento e la copertura di zone di limitata estensione, ma soprattutto sono considerate amovibili perché non ancorate al suolo ma semplicemente appoggiate.
Nel secondo caso, invece, parliamo di strutture di una certa estensione, aventi di conseguenza travi e pilastri di notevoli dimensioni e stabilmente ancorate al suolo mediante fondazione.
Ebbene, per queste ultime è necessario addirittura richiedere un permesso di costruire, mentre quelle amovibili si possono installare liberamente.
Pertanto, una struttura leggera e priva di fondazioni, facilmente amovibile e spostabile si può far ricondurre tra quelle oggi disciplinate dall’art. 6 del d.P.R. 380/01 e considerate di attività edilizia libera, per le quali è sufficiente presentare una Comunicazione di Inizio Lavori semplice.
Non appena andrà in vigore il decreto SCIA 2 attuativo della Riforma Madia, invece, non sarà necessario ottemperare più nemmeno a questo adempimento, ma l’intervento si potrà realizzare liberamente.
La pavimentazione esterna
Anche nel caso della pavimentazione esterna i giudici hanno distinto il caso in cui l’intervento necessita di permesso di costruire.
Può sembrare infatti assurdo che per la pavimentazione di un cortile sia necessario un titolo abilitativo, eppure ciò è previsto nel caso in cui l’intervento configuri una trasformazione irreversibile del suolo.
Se infatti lo spazio all’aperto è costituito ad esempio da prato o bosco e vengono effettuate opere per l’eliminazione del verde preesistente per realizzare spazi pavimentati anche per il parcheggio delle autovetture, si determina una modifica dell’indice di permeabilità del terreno e quindi una tale trasformazione richiede il permesso di costruire.
Invece, le opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro gli indici di permeabilità stabiliti dal comune sono opere di attività edilizia libera.
Quindi, anche in questo caso si può intervenire con una semplice CIL, in attesa che vadano in vigore le novità normative, grazie alle quali si potrà operare liberamente.
Infine, ricordo che per i manufatti che determinano una modifica in facciata, come le tende da sole, è necessario richiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale e rispettare le indicazioni, ad esempio sul modello e sul colore, dettate dal regolamento.
Inoltre, se l’edifico è vincolato, è necessario anche richiedere il nulla osta della Soprintendenza.