Certificazione di conformità impianti tecnologici (agg.2020)
2 commentiLa certificazione di conformità degli impianti tecnologici – detta anche dichiarazione – è una normativa legata alla sicurezza degli impianti sia all’interno delle abitazioni, sia nei luoghi di lavoro.
Si tratta del Decreto Ministeriale 37/2008 “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
Quali impianti devono essere certificati?
Come indicato nell’art.1 del DM 37/08 ecco quali impianti devono essere certificati:
- di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica
- di protezione contro le scariche atmosferiche, i cosiddetti parafulmini
- per l’automazione di porte, cancelli e barriere architettoniche
- radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere
- di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura
- di evacuazione dei prodotti di combustione e condense, ventilazione ed aerazione dei locali, comprendenti evacuazione dei prodotti di combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- di distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprendenti evacuazione dei prodotti di combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- ascensori, montacarichi, scale mobili e simili
- protezioni antincendio.
A quali tecnici rivolgersi?
In pratica, per la realizzazione degli impianti il committente deve rivolgersi a un’impresa abilitata, vale a dire in possesso di specifica certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio presso la quale è iscritta, riportante l’abilitazione.
Se scegliesse un’impresa priva di abilitazione (art.8 DM 37/2008) può andare incontro a sanzione amministrativa, oltre a non ricevere garanzie, sotto il profilo tecnico, dell’impianto commissionato.
Una volta conclusi i lavori, l’impresa deve rilasciare al committente la certificazione di conformità degli impianti tecnologici installati.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta sia dal responsabile tecnico, in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4, sia dal legale rappresentante dell’impresa.
Alla Dichiarazione di Conformità devono essere allegate, obbligatoriamente, la documentazione dell’impianto e la documentazione dell’impresa che ha effettuato i lavori.
I punti salienti della dichiarazione di conformità
- schema oppure progetto dell’impianto, redatto da un professionista iscritto al proprio Albo e/o Collegio professionale (solo se si superano i limiti dimensionali fissati dall’art. 5 del D.M.)
- relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati
- eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa esecutrice dei lavori.
Le nuove forniture (elettricità, acqua, gas)
In caso di nuovi allacciamenti, il committente dovrà consegnare al distributore, entro un termine massimo di 30 giorni, copia della certificazione di conformità degli impianti. In caso di inadempienza il distributore potrà sospendere la fornitura.
I vecchi impianti e la manutenzione
Per i vecchi impianti, privi di documentazione e non ancora messi in sicurezza, l’art. 7 comma 6 prevede che tutti (e in particolare quelli elettrici) quelli realizzati dal 13 marzo 1990 al 26 marzo 2008, siano sanati con una “dichiarazione di rispondenza”, oltre che mediante l’installazione nell’impianto elettrico di un dispositivo di protezione magneto-termico.
Per la normale manutenzione il proprietario può provvedere personalmente o mediante un qualsiasi soggetto, anche non abilitato (art.10 DM 37/2008).
Sono iscritto alla CCIAA di Roma dal 1980, da allora si sono succeduti leggi e aggiornamenti; iniziando dalla L.46/90 alla DM 37/08,
siamo stati obbligati come installatori e manutentori ad osservare ed eseguire le normative che la legge ci impone. C’è burocrazia che ci sta strangolando poco a poco è nessuno se ne è accorto, o fanno finta di niente.
Pertanto noi siamo tenuti ad osservare normative e leggi, ma gli altri ? Mi riferisco a chi ancora fa lavoro nero, evadendo tasse, iscrizioni, INPS, INAIL, IVA e quant’altro si può aggiungere Per questi evasori lo stato che ha fatto? Secondo me, come era nel 1980 è oggi nel 2013.
Quando c’è da pagare noi non sfuggiamo al fisco, mentre i lavoratori in nero per il fisco e lo stato non esistono, ma sottraggono lavoro alla società e per primi a noi impiantisti. E’concorrenza scorretta. Quindi ritengo che finché lo stato non toglie questa piaga,tutte le leggi che emana sono soltanto una presa in giro per non dire altro per chi è iscritto e in regola con le leggi.
Caro Paolo, siamo d’accordo con te: chi lavora in nero fa concorrenza sleale ai colleghi e danneggia tutto il paese. I furbetti sono molti, ma anche noi (te compreso!) non siamo pochi, per fortuna…
Un saluto da Ritter, http://www.casanoi.it