Permesso di costruire
0 commentiCos’è il Permesso di Costruire?
Il Permesso di Costruire, disciplinato dal Testo unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2011), in particolare al Capo II, è un’autorizzazione che il comune rilascia per eseguire interventi edilizi di una certa consistenza.
Esso ha sostituito il precedente istituto della Concessione Edilizia, che, a sua volta, aveva sostituito nel 1977 la Licenza Edilizia.
Con l’entrata in vigore di procedimenti amministrativi volti alla semplificazione burocratica, come Dia, Scia e Cila, il Permesso di costruire ha finito per essere utilizzato essenzialmente per le nuove costruzioni o per interventi caratterizzati dal notevole peso urbanistico.
C’è da dire comunque, che poiché le Regioni hanno potere legislativo in materia urbanistica, esse possono anche prevedere procedure amministrative diverse per quegli interventi che solitamente sono soggetti al rilascio di Permesso di Costruire.
Come e a chi si richiede il permesso di costruire? Qual è l’iter? Quali sono i tempi di rilascio?
La richiesta di Permesso di Costruire deve essere presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune.
Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
I termini di inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell’interessato, sono prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto del Fare).
La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività
Alla richiesta si deve allegare un progetto, redatto da un professionista abilitato come architetto, ingegnere o geometra, comprendente gli elaborati grafici che descrivano dettagliatamente l’intervento da realizzare. Inoltre il professionista deve attestare, con apposite relazioni, la rispondenza a tutti i requisiti normativi previsti, di carattere edilizio e urbanistico, e di carattere tecnico, come la rispondenza al regolamento igienico-sanitario, a norme sismiche, di isolamento termico ed acustico, ecc.
A differenza dei procedimenti “semplificati”, il tecnico non dovrà asseverare (quindi autocertificare) la sussistenza di questi requisiti, ma sarà il Comune a doverli verificare e quindi a rilasciare il permesso.
Nel caso in cui l’immobile sia soggetto a particolari vincoli di carattere ambientale, storico, artistico o archeologico, sarà necessario richiedere un nulla osta preventivo alla Soprintendenza competente.
Una volta ricevuta la richiesta l’amministrazione comunale nomina, entro 10 giorni, un responsabile del procedimento.
Questi ha tempo 60 giorni per valutare la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti e formulare una proposta di provvedimento. La proposta può essere costituita dal rilascio del titolo autorizzativo richiesto, dal suo diniego, o, nel caso in cui l’istanza richieda poche modifiche per essere accolta, il responsabile del procedimento può richiedere delle integrazioni. Il richiedente il permesso ha tempo 15 giorni per integrare la documentazione. Una volta elaborata la proposta di provvedimento, questa viene indirizzata al dirigente dell’ufficio, il quale ha tempo 30 giorni per formulare il provvedimento definitivo da notificare all’interessato.
Agevolazioni fiscali
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Questi termini temporali sono oggi molto importanti, perché in virtù del D.L. n.70 del 2011, poi convertito in legge n. 106, è stato introdotto nel procedimento il cosiddetto silenzio-assenso. In pratica, una volta trascorsi questi termini, senza ricevere risposta dall’amministrazione comunale, il Permesso di Costruire si intende rilasciato.
Il rilascio del permesso è subordinato, comunque, al pagamento di oneri concessori, commisurati alle spese di urbanizzazione e ai costi di costruzione dell’opera.
Il titolo viene rilasciato salvo il diritto di terzi, vale a dire che nel caso in cui terze persone riscontrassero lesioni ai propri diritti, possono ad esso opporsi, anche se legittimamente rilasciato.
Come avviene il rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali?
In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, i procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso.
Se una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta, etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. In questo modo si garantisce maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti.
Qual è la durata del permesso di costruire?
Una volta ottenuto il Permesso, il richiedente ha tempo un anno per dare avvio ai lavori e 3 anni per ultimarli.
Cos’è il permesso di costruire in sanatoria?
Nel caso in cui si eseguano delle opere in assenza o in difformità dal Permesso di Costruire, è possibile richiedere un Permesso in Sanatoria, purchè sussista il requisito di doppia conformità urbanistica, cioè di conformità contemporanea alla normativa vigente al momento in cui si è commesso l’abuso e a quella vigente al momento della richiesta di sanatoria.
In questo caso è prevista una sanzione pecuniaria pari al doppio degli oneri concessori necessari nel caso di normale richiesta.