Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
0 commentiChe cos’è la D.I.A.?
La Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia, il d.p.r. 380 del 2001, ma la sua origine si deve ricondurre all’art. 26 della legge 47/85.
Inizialmente concepita per le cosiddette opere interne, l’ambito disciplinare della Dia è stato poi ampliato in maniera più generale agli interventi previsti dall’art. 6 del Testo Unico, quindi quelli di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro conservativo, comprendendo tra questi anche quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la medesima sagoma e volume. Le più recenti modifiche normative al concetto di ristrutturazione, consentono oggi di utilizzare la Dia anche per interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa dell’edificio esistente.
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Inoltre, la possibilità data alle Regioni di legiferare in materia urbanistica, ha fatto sì che molte di esse abbiano regolamentato in maniera differente l’ambito applicativo della Dia.
A partire dal 2010, con l’introduzione di procedure ancora più snelle come la Scia e il Cil, l’utilizzo della Dia si è progressivamente ridotto, per cui essa viene utilizzata oggi soprattutto per le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire.
Per cosa richiedere e come presentare la DIA?
La DIA è stata introdotta nella procedura amministrativa per snellire le pratiche burocratiche necessarie per realizzare alcuni interventi edilizi. Ciò è stato possibile, di fatto, responsabilizzando maggiormente il committente e soprattutto il tecnico.
Infatti, la pratica prevede da parte del progettista la redazione di una relazione tecnica asseverata, con la quale egli attesta la rispondenza degli interventi da realizzare alla normativa urbanistica, nazionale e locale, vigente, assumendosene le responsabilità, anche dal punto di vista penale. La relazione deve asseverare la rispondenza anche alle norme di carattere tecnico, igienico sanitario, di sicurezza, di isolamento termico, ecc. L’iter burocratico prevede, oltre a tale relazione asseverata, che il tecnico abilitato incaricato (architetto, ingegnere o geometra), presenti anche tutti gli elaborati grafici e descrittivi necessari a descrivere sia lo stato attuale che il progetto previsto, con le opere da realizzare.
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La richiesta deve essere corredata del nominativo della ditta che eseguirà i lavori.
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione allo Sportello Unico del Comune, l’istanza si intende accolta per il silenzio assenso e si può dare inizio all’esecuzione dei lavori. Il Comune può però intervenire durante questo periodo per chiedere un’integrazione o sospendere la richiesta se la ritiene contrastante le normi vigenti.
In ogni caso, l’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di presentazione ed essi devono concludersi entro 3 anni.
proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
I termini di inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell’interessato, sono prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto del Fare).
La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve presentare un certificato di collaudo nel quale attesta che le opere sono state realizzate in maniera conforme al progetto presentato. La fine lavori deve essere accompagnata dalla ricevuta di avvenuta presentazione di variazione catastale o dalla dichiarazione del tecnico che gli interventi eseguiti non hanno comportato modifica del classamento catastale e, pertanto, tale variazione non è necessaria.
Cos’è la DIA in sanatoria?
Naturalmente se si realizzano interventi per i quali è necessaria la Dia, senza aver presentato l’istanza, se si realizzano opere in difformità da quanto previsto dal progetto o si eseguono opere per le quali sarebbe necessario un titolo diverso, si commette un abuso edilizio. Le sanzioni sono in tal caso commisurate all’illecito commesso. Nel semplice caso in cui si siano realizzate le opere senza il relativo titolo autorizzativo, si può ricorrere all’accertamento di conformità, conosciuto anche come Dia in sanatoria.
Cos’è l’accertamento di conformità?
Si tratta in pratica di presentare il progetto a posteriori, con il pagamento di una sanzione, che prevede un importo minimo che attualmente è di 516 euro. E’ necessario, però, che sia verificata la cosiddetta doppia conformità: gli interventi, cioè, devono essere conformi contemporaneamente sia alle norme vigenti al momento in cui si è commesso l’abuso, sia a quelle vigenti al momento della presentazione della sanatoria, che potrebbero essere cambiate.