L’ uso del giardino condominiale previsto dall’art. 1102 del Codice Civile
0 commentiOgni condomino, salvo se riportato diversamente dal regolamento, può utilizzare il cortile e il giardino condominiale nel modo che ritiene più opportuno, purché non ne alteri la destinazione d’uso e purché non infranga il diritto degli altri condomini.
È quanto stabilisce l’articolo 1102 del Codice Civile, che regola l’uso della cosa comune da parte dei condomini e tutela il diritto di ognuno ad usare lo spazio comune nel modo che preferisce, purché le sue attività non impediscano agli altri condomini di farne uso.
Ad esempio, se il regolamento condominiale non dà precise indicazioni sul piantare alberi o piante, il singolo condòmino può piantarne a sua scelta, purché ne sostenga completamente i costi (salvo eventuale riconoscimento della spesa da parte dell’assemblea).
E’ possibile coltivare un orto personale nel giardino condominiale?
Caso diverso è l’utilizzo di una parte del giardino per la coltivazione di un orto personale.
Se il regolamento condominiale stabilisce che lo spazio verde è da considerarsi come un abbellimento dell’intero edificio, realizzare un piccolo orto andrebbe a modificarne la destinazione d’uso.
Se invece dal regolamento non è desumibile quanto sopra, il condòmino ha facoltà di realizzare il proprio orto, sempre nel rispetto del diritto degli altri proprietari.