Attestazione SOA per imprese edili
0 commentiCos’è la certificazione SOA?
L’ attestazione SOA è un attestato di qualificazione obbligatorio per le imprese edili che vogliano partecipare a gare di appalto per lavori pubblici.
Si tratta in sostanza di un documento che comprova la capacità dell’impresa a partecipare, direttamente o in subappalto, a gare con importo a base d’asta superiore a 150.000 euro.
La certificazione garantisce e attesta il possesso, da parte dell’impresa, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale scopo.
Ha durata quinquennale, purché ne venga verificata la validità al termine del terzo anno dal rilascio.
L’attestazione SOA qualifica l’azienda edile a partecipare a gare per determinate categorie di lavori e per scaglioni di importi.
Le categorie per cui si può richiedere la certificazione riguardano ovviamente l’attività dell’impresa negli anni di riferimento e sono 52:
- 13 riguardano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
- 39 sono relative a opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, ecc.).
La qualificazione viene espressa con una classifica in 10 gruppi, identificati da un numero romano e da un corrispondente controvalore in euro:
- I fino a € 258.000
- II fino a € 516.000
- III fino a € 1.033.000
- III bis fino a € 1.500.000
- IV fino a € 2.582.000
- IV bis fino a € 3.500.000
- V fino a € 5.165.000
- VI fino a € 10.329.000
- VII fino a € 15.494.000
- VIII oltre € 15.494.000
Ognuna di queste classificazioni abilita l’impresa a partecipare a gare di importo pari al valore indicato, incrementato del 20%.
Per classificazioni superiori alla II, la ditta deve dimostrare di essere in possesso anche di un Sistema di Qualità Aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Requisiti richiesti alle imprese edili per l’Attestazione SOA
L’impresa deve dimostrare di essere in possesso di un duplice ordine di requisiti:
- di carattere generale
- di carattere speciale (capacità economica e capacità tecnica).
#1 Requisiti di carattere generale
- regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale
- iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedureconcorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.)
- regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento dell’attività d’impresa
- non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave
- regolarità ai fini delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
- regolarità del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.
#2 Requisiti di carattere speciale
Capacità economica:
- idonee referenze bancarie
- cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie
- patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio)
- idonea attrezzatura tecnica
- idoneo organico medio annuo.
Capacità tecnica:
- idonea direzione tecnica
- esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta
- lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di 2 lavori o, in alternativa, di 3 lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.
Il ruolo del direttore tecnico
Come si può vedere, particolarmente importante è la figura del direttore tecnico.
Questo professionista deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere e deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma.
Il ruolo può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
Come si ottiene l’attestazione SOA?
L’Attestazione SOA viene rilasciata da appositi Organismi di Attestazione, dopo l’esame di tutta la documentazione prodotta dall’impresa relativa agli ultimi 10 anni di attività.
Le verifiche vengono compiute interrogando i sistemi informativi o compiendo indagini direttamente presso gli Enti competenti.