Aggiornamenti Testo Unico Edilizia dopo decreto Sblocca Cantieri
0 commentiDallo scorso 17 giugno 2019 è in vigore la legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri (legge n. 55 del 2019), che contiene una serie di misure che introducono diverse modifiche a:
- nuovo Codice degli Appalti
- procedure autorizzative per interventi strutturali e lavori da realizzare in zone sismiche
- Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/01).
Analizziamo in particolare in questo articolo le novità inerenti il Testo Unico dell’Edilizia, che riguardano le distanze tra i fabbricati e gli interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati, in virtù dell’inserimento nell’art. 2 – bis di due nuovi commi in base a quanto prescritto dall’art. 5 della legge 55.
Distanze minime tra i fabbricati
Le norme entrate in vigore stabiliscono che le distanze minime tra i fabbricati fissate dall’art. 9 del decreto ministeriale 1444 del 1968 si applicano esclusivamente alle zone omogenee C del territorio cittadino, le cosiddette zone di espansione.
A differenza di quanto era previsto dal decreto iniziale, che demandava a regioni e provincie autonome di prevedere, con proprie legge e regolamenti, deroghe ai limiti ai rapporti contenuti nel Dm 1444 del 1968 sugli standard urbanistici, la legge di conversione in Senato ha quindi introdotto una norma di interpretazione autentica.
E’ infatti stato inserito all’art. 2 – bis, “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”, il nuovo comma 1 – bis che recita:
“Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.”
Le zone omogenee di uno strumento urbanistico sono quelle aree del territorio alle quali viene riconosciuta o attribuita una certa funzione e di conseguenza una serie di vincoli e limiti da osservare (come le distanze appunto o la densità di costruito o l’altezza massima).
Ebbene, l’entrata in vigore del nuovo comma, riducendo l’applicazione dei limiti alle sole zone C è finalizzata a incrementare gli interventi di rigenerazione urbana nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (zone di completamento).
Demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti
La legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri stabilisce anche che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono sempre possibili, purché avvengano nella stessa area di sedime – area definita dalla proiezione sul terreno di tutti i muri esterni e delle strutture portanti del fabbricato – , nel rispetto delle preesistenti distanze con gli altri fabbricati e senza aumento di volume né di altezza.
Infatti, all’art. 2 – bis è stato aggiunto il nuovo comma 2 – ter che recita:
“In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.”
Sostanzialmente, quindi, le demolizioni e ricostruzioni sono consentite sempre nel rispetto non solo della volumetria e dell’altezza del fabbricato demolito, ma anche dell’area di sedime, di cui non è consentita né la riduzione né l’aumento.
L’introduzione di questa norma contravviene dunque a uno degli intenti principali del legislatore, ovvero quello della riduzione del consumo di suolo che, con l’obbligo del mantenimento dell’area di sedime, non potrà essere perseguito.