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L’ecobonus si può cedere ai genitori?

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La cessione del credito

La cessione del credito è stata introdotta con la Legge di Bilancio per il 2016 e rappresenta sostanzialmente la possibilità di cedere a un altro soggetto il credito corrispondente alle detrazioni fiscali per alcuni interventi edilizi.

Non si può mettere in atto per tutti i tipi di agevolazioni, ma solo per sismabonus ed ecobonus e, nel primo caso, unicamente per interventi condominiali.

A chi si può girare il credito dell’ecobonus

foto di finestra in mansarda
foto tratta da mansarda.it

La cessione del credito relativo all’ecobonus può essere effettuata nei confronti delle ditte esecutrici e fornitrici di servizi relativi agli interventi, oppure nei confronti di non meglio specificati “altri soggetti privati”.

Solo i soggetti incapienti possono cederlo anche alle banche. Vi ricordo che i contribuenti incapienti sono quelli che hanno redditi:

  • da lavoro fino a 8.000 euro l’anno
  • da pensione fino a 7.500 euro
  • da lavoro autonomo fino a 4.800 euro.

Fino all’anno scorso l’Agenzia delle Entrate aveva negato che tra gli “altri soggetti” potessero esserci i familiari dell’avente diritto.
Come è noto, tra i soggetti beneficiari del bonus, ci sono anche i familiari dei possessori o detentori dell’immobile, purchè con questi conviventi.

Quando invece un familiare non abita insieme al soggetto che richiede il beneficio, non può usufruire del bonus né si pensava fosse possibile che potesse usufruire della cessione del credito.

Con la circolare 11 del maggio 2018, infatti, il Fisco aveva chiarito che il credito poteva essere ceduto unicamente ai soggetti “collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione” o in qualche modo legato all’immobile.

Pertanto, il credito poteva essere ceduto, ad esempio, ai condòmini, ma non ai genitori che abitassero in una casa diversa.

Come si fa per passare ai genitori l’agevolazione ecobonus

Grazie a una risposta data a un contribuente che chiedeva chiarimenti in materia (vedi risposta n. 298 del 22 luglio), oggi sappiamo che l’Agenzia delle Entrate consente di cedere l’Ecobonus ai genitori del soggetto che ne avrebbe diritto quando questi è incapiente.

Per farlo, però, è necessario che i genitori versino sul conto corrente del figlio i soldi necessari per eseguire i lavori, effettuando di fatto una sorta di prestito.

Nell’interpello il contribuente aveva infatti specificato che tutti i movimenti finanziari connessi all’intervento sarebbero stati fatti attraverso il proprio conto corrente, quindi sia il prestito da parte dei genitori, sia i pagamenti alle imprese e ai fornitori tramite bonifico bancario parlante.

In sostanza, il genitore deve risultare come “finanziatore” dell’intervento, così come accade quando il soggetto incapiente si rivolge a una banca o a un altro intermediario finanziario.

L’incapienza deve risultare per l’anno di imposta precedente a quello dell’esecuzione dei lavori.

Per poter effettuare la cessione è necessario comunque rispettare tutti gli adempimenti previsti dal provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2019.

Per prima cosa, chi intende cedere il credito deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Conclusioni

Riassumendo, da oggi sappiamo che se un soggetto proprietario o detentore di un immobile non ha convenienza a usufruire dell’ecobonus, ad esempio perché ha un reddito molto basso o risulta disoccupato, possono usufruire dell’agevolazione anche i parenti che sostengono la spesa, anche nel caso in cui non abitino insieme.

Esistono quindi due possibilità:

  • i familiari sono conviventi e possono usufruire direttamente del bonus
  • quello in cui i familiari che sostengono la spesa abitano in una casa diversa, in cui possono comunque rientrare della spesa attraverso la cessione del credito.

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