Revoca della donazione: quando è possibile?
0 commentiI due casi in cui è possibile revocare la donazione
La donazione di un bene (frequente è il caso della donazione di immobili ai propri figli) può anche essere revocata quando è già stata perfezionata e ha cominciato a dispiegare i suoi effetti, ovvero il donatario è entrato ormai in possesso del bene e ne fa uso.
Giuridicamente ciò può avvenire a seguito di una pronuncia giudiziale di revocazione, detta nel linguaggio comune proprio revoca.
La revoca può avvenire unicamente in due casi, estremamente differenti l’uno dall’altro:
- per ingratitudine del donatario
- per libera scelta del donante.
La revoca della donazione dipende dal giudice
La decisione deve sempre essere espressa sotto forma di domanda giudiziale, quindi occorre la sentenza di un giudice affinché la revoca abbia realmente effetto.
La prima fattispecie è contemplata dall’articolo 801 del codice civile e ha lo scopo di sanzionare il comportamento considerato irriconoscente da parte del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la donazione.
La legittimazione ad agire può essere fatta valere entro un anno dal momento in cui si viene a conoscenza della condizione di “ingratitudine”.
Il secondo caso è invece preso in considerazione dell’articolo 803 del codice civile e considera la possibilità che, nel corso del tempo, possano sopravvenire nuovi eredi e quindi la persona che ha disposto la donazione debba essere libera di rinegoziare l’atto con cui aveva trasferito i suoi beni ai precedenti eredi.
In questa circostanza la tempistica per la domanda prevede cinque anni dalla nascita dell’ultimo figlio o dalla venuta a conoscenza e riconoscimento del figlio naturale.
Quali i casi in cui la revoca non è possibile
Ci sono però alcuni casi in cui non è possibile operare la revoca della donazione.
Ciò avviene in primo luogo per le donazioni dette obnuziali, ovvero quelle fatte in riferimento a un futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o entrambi gli sposi o dei figli che questi avranno. Questa donazione ha effetto solo quando effettivamente avviene il matrimonio.
Altro caso è quello della donazione remuneratoria che viene posta in essere per motivi di riconoscenza nei confronti del donatario.
Non rientrano neanche le spese citate dall’art. 742 del codice civile, come le spese di mantenimento, educazione e istruzione, quelle ordinarie per l’abbigliamento, i regali di nozze o per altre ricorrenze, le spese sostenute per malattie.
Le conseguenze della donazione revocata
Nei casi in cui la revoca è possibile, la sentenza del giudice prevede la condanna del donatario alla restituzione dei beni ricevuti.
Può però accadere che i beni donati siano alienati attraverso ad esempio una vendita o un’ulteriore donazione.
Il legislatore si è preoccupato di evitare che questa circostanza diventi una facile via di fuga per il donatario, ma anche di tutelare un eventuale terzo acquirente in buona fede.
Pertanto, se il donatario non è più in possesso del bene chiesto indietro, è tenuto a versare una somma di denaro del valore equivalente a quello del bene al momento della revoca, più gli eventuali frutti maturati nel tempo.
Chi ha acquistato il bene viene invece tutelato nei propri diritti, a meno che la domanda di revoca non sia avvenuta prima della trascrizione della proprietà, cosa che avviene ad esempio per i beni immobili i cui atti di trasferimento vengono trascritti in pubblici registri.