Accorpamento appartamenti limitrofi e agevolazioni prima casa
0 commentiUn nostro lettore, Nunzio, ci ha posto il seguente quesito:
Io possiedo una casa, acquistata con le agevolazioni fiscali prima del matrimonio e dove da tre anni vivo con mia moglie. Premettendo che siamo sposati con la separazione dei beni, mia moglie ha acquistato la casa limitrofa per ampliare gli spazi. Quindi stesso comune, stessa via, stesso piano.
Il notaio ripete che mia moglie deve fare il cambio di residenza. Ma il requisito della residenza non è già soddisfatto essendo mia moglie già residente nello stesso comune dell’immobile acquistato?
È il caso di presentare un’istanza di opere interne e fusione seppur con titolarità diverse (apertura di una porta), di creare una porzione di UIU con variazione catastale e notificare il tutto al comune?
All’ufficio anagrafe non sanno cosa bisogna variare visto che l’indirizzo resta lo stesso e non vi sono nè sentenze nè intenzioni di separazione.”
Il CEO di CasaNoi, Giuseppe Palomelli, ha risposto quanto segue:
A mio giudizio per le agevolazioni all’acquisto è sufficiente avere la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito.
Ai fini delle imposte comunali, siete un unico nucleo familiare: avete esenzione IMU solo per una delle due case, mentre l’altra paga imposte comunali piene. L’accorpamento di due appartamenti limitrofi comporta una ridistribuzione dei diritti di proprietà e, a mio parere, bisogna tornare dal notaio. Verificate chiaramente se la fusione sia tecnicamente possibile e se non comporti un cambio categoria catastale, con aumento della rendita complessiva e magari l’attribuzione di abitazione di lusso (A/1 o A/8 o A/9): rischiate di pagare tasse comunali salatissime.