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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata in arrivo

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paesaggio
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E’ attualmente ancora in corso di approvazione un decreto che individua alcuni interventi edilizi esclusi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva e altri sottoposti a un regime semplificato.

Il decreto prevede delle significative modifiche al codice dei beni culturali, il d. lgs 42/04, che ha introdotto l’Autorizzazione Paesaggistica per gli interventi in zone vincolate e al dpr 193/2010, che ha invece introdotto l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata.

Nel decreto sono contenuti due elenchi, l’allegato A e l’allegato B, che individuano rispettivamente gli interventi completamente esclusi dall’obbligo di autorizzazione e quelli per i quali si può fare riferimento a una procedura semplificata, il cui numero viene ampliato. Si tratta di semplificazioni importanti, perché molti cittadini per realizzare anche piccoli lavori si trovano spesso costretti a dover seguire lunghi e complessi iter burocratici.

 Le semplificazioni previste per le autorizzazioni paesaggistiche

L’allegato A del decreto individua 31 interventi di modesta rilevanza, per i quali non è prevista la richiesta di autorizzazione. Tra questi si possono elencare, ad esempio:
– gli interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche
– gli interventi di consolidamento statico
– gli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche che non alterino l’aspetto dell’edificio (ascensori inclusi)
– le opere da realizzare nel sottosuolo
– l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici sui tetti
– le tende o insegne per negozi
– la sostituzione di cancelli e inferriate
– la realizzazione di strutture temporanee.

Si tratta effettivamente di lavori di portata piuttosto modesta e poco impattante, ma che fino a oggi necessitavano dello stesso iter complesso di interventi decisamente più invasivi. Tra l’altro il Governo, con questo provvedimento, mira a dimezzare i carichi lavorativi degli uffici, in modo che le amministrazioni possano concentrarsi attivamente su interventi più pesanti.

L’allegato B contiene invece l’elenco di 42 interventi considerati di lieve impatto ambientale, come:
– adeguamento antisismico o miglioramento energetico che comportino mutamenti delle caratteristiche morfologiche dell’edificio
– costruzione di porticati e tettoie
– aumento di volume fino al 10% che non alteri le caratteristiche del fabbricato
– eliminazione delle barriere architettoniche che comporti un cambiamento della sagoma.

Il nulla osta semplificato dovrà essere rilasciato entro il termine di 60 giorni. Se l’iter non si conclude tassativamente entro questo tempo, sono previste anche sanzioni per inadempimento verso i funzionari pubblici.

Il decreto contiene anche un modello standard per l’istanza e uno schema di relazione paesaggistica che tutti i tecnici potranno utilizzare.

Nel testo di legge sono presenti pure prescrizioni per la semplificazione delle domande di rinnovo dei permessi già scaduti.

Le istanze rinnovate avranno un’efficacia di 5 anni, con la possibilità di concludere i lavori entro 12 mesi dalla scadenza del permesso.

Proprio in questi giorni il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sul decreto.Il Cds ha anche consigliato, per una questione di omogeneità normativa, di raccordare le prescrizioni di questo decreto con quello denominato Scia 2, ovvero il provvedimento legislativo, anche questo in corso di approvazione, avente lo scopo di individuare i titoli abilitativi necessari per ogni tipo di intervento edilizio.

Il Consiglio di Stato ha però sottolineato anche un punto critico del provvedimento legislativo. In Italia esistono infatti edifici sottoposti contemporaneamente non solo al vincolo paesaggistico, ma anche a quello storico o a quello archeologico. In questi casi si potrebbe configurare una situazione critica, in quanto la semplificazione in termini di autorizzazione paesaggistica verrebbe meno in virtù degli ulteriori vincoli presenti.

Una volta approvato il decreto, il regolamento andrà immediatamente in vigore nelle Regioni a Statuto ordinario.

Per le Regioni a statuto speciale, invece, ci saranno 180 giorni di tempo per emanare norme proprie specifiche sul modello del nuovo decreto.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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