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Il BIM nella progettazione architettonica

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Cos’è il BIM?

BIM nella progettazione architettonica Molto spesso si sente parlare di BIM nella progettazione architettonica e della sua introduzione in ambito normativo.

Ma di cosa si tratta esattamente?

BIM è l’acronimo di Building Information Modeling (Modello di informazioni di un edificio) ed è una metodologia che si applica al settore delle costruzioni, definita a livello scientifico come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”.

Il BIM, memoria aggiornata delle informazioni

Il BIM non è uno specifico strumento quindi, ma una vera e propria metodologia che comprende tutte le informazioni di un edificio (o di un oggetto) nell’intero suo ciclo di vita, dal progetto alla costruzione, fino alla sua demolizione.

Le informazioni, nel corso del ciclo di vita possono essere estratte, aggiornate, modificate e ciò implica una costante collaborazione tra diverse figure professionali.

Il BIM non è dunque semplicemente un software che conduce a una rappresentazione tridimensionale dell’edificio, ma un modello dinamico che contiene informazioni su vari aspetti:

  • forma
  • materiali
  • struttura portante
  • caratteristiche termiche e prestazioni energetiche
  • impianti
  • costi
  • sicurezza
  • manutenzione
  • demolizione.

A formare e gestire tale modello concorrono, ad esempio, il progettista architettonico, che definisce le geometrie e ne sviluppa il modello 3D, lo strutturista, che inserisce gli elementi portanti come travi e pilastri, l’impiantista, che progetta gli impianti e cura gli aspetti che devono concorrere al risparmio energetico, ecc..

In pratica, con il BIM un edificio, prima di essere realizzato materialmente, viene costruito attraverso un modello virtuale.

Uso del BIM nella progettazione

BIM nella progettazione di impianti (Harpaceas)
BIM e progettazione di impianti (Harpaceas)

Usare software che si avvalgono della metodologia BIM è indubbiamente molto vantaggioso per chi opera nel settore dell’edilizia.

Il progettista architettonico, ad esempio, ha a disposizione un modello dinamico nel quale, a ogni variazione del progetto, corrisponde la modifica automatica di ciascun elaborato progettuale.
Questo consente naturalmente una maggiore flessibilità e un grande risparmio di tempo.

Tra gli strumenti a disposizione c’è ad esempio il Real Time Rendering, che consente di avere a disposizione immagini realistiche del progetto a cui, a ciascuna modifica di materiali, colori, luci, ecc., corrispondono variazioni istantanee delle immagini.

Analoghe facilitazioni sono disponibili per il progettista strutturale.
A ogni modifica del progetto delle strutture, infatti, non è necessario far seguire una nuova modellazione della struttura, ma è sufficiente inserire le modifiche nel progetto iniziale, per avere l’aggiornamento di tutti gli elaborati richiesti.

Con il BIM è possibile inserire contemporaneamente all’elaborazione del progetto tutti gli elementi relativi agli impianti, come corrugati, percorsi di cavi, scatole porta frutti, cassette di derivazione, quadri elettrici, ecc..
In questo modo è facile avere un quadro di tutti i possibili conflitti con il progetto architettonico o con la parte strutturale.

Anche il computo metrico può essere gestito in maniera più semplice grazie al BIM.
A ogni variazione del progetto da qualunque punto di vista, sono automaticamente aggiornate le relative voci di computo e così i costi sono tenuti sotto controllo più facilmente.

Il BIM e il nuovo Codice degli Appalti

L’art. 23 comma 13 del nuovo Codice degli Appalti disciplina alcuni aspetti relativi all’utilizzo delle strumentazioni elettroniche nel campo della progettazione. In particolare, rimanda a un apposito decreto da emanare l’introduzione graduale dell’obbligatorietà dell’uso del BIM da parte anche delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Il decreto dovrà definire i tempi e le modalità con cui dovrà avvenire la progressiva introduzione dell’obbligo di utilizzo delle piattaforme di Building Information Modeling, rivolti a progetti di particolare complessità.
L’utilizzo di queste piattaforme potrà costituire anche un requisito premiante per il conferimento degli incarichi.

In base alle prime indiscrezioni, l’obbligatorietà dovrebbe entrare in vigore secondo questa progressione:

  • nel 2019, adozione per le grandissime opere oltre la soglia dei 100 milioni di euro
  • 2019 – 2021, allargamento a tutte le costruzioni strategiche
  • dal 2022, obbligatorietà per tutte le opere pubbliche, tranne quelle di carattere residenziale.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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