Chiamate indesiderate? No, grazie!
0 commentiApprovata dal Senato nel mese di dicembre 2017, è entrata in vigore il 4 febbraio 2018 la nuova legge che finalmente disciplina le chiamate indesiderate, un eufemismo per indicare le ripetute, insistenti, fastidiose telefonate commerciali che a ognuno di noi è capitato di ricevere, fino a considerarle una vera e propria ossessione.
Con questa privacy potenziata, arriveremo all’emanazione del regolamento europeo che, dal prossimo 25 maggio 2018, omologherà nell’Unione Europea le norme sull’utilizzo dei dati personali.
Due prefissi distinti per riconoscere telemarketing e indagini di mercato
In partenza si era pensato all’introduzione di un prefisso unico per le chiamate indesiderate: sia per quelle pubblicitarie, sia per le indagini di mercato. Ma così non è avvenuto per le pressioni dei call center che hanno richiesto e ottenuto questa suddivisione:
- Telemarketing – Le chiamate provenienti da call center che ci propongono, di volta in volta, di spuntare tariffe migliori cambiando gestore telefonico, banca, assicurazione, fornitore di energia, ecc. verranno identificate con un unico prefisso telefonico, che le renderà immediatamente riconoscibili ai nostri occhi, consentendoci di rispondere o no.
- Indagini di mercato – Con altro prefisso verranno invece identificate le chiamate di operatori che si prefiggono di sottoporci una serie di domande a fini statistici.
Ai call center è stata inoltre concessa la possibilità di telefonare con un numero ben identificato. La motivazione addotta è che, in questo modo, potremo richiamare direttamente, in caso di info supplementari, come ad esempio capire se abbiamo inavvertitamente avviato un nuovo contratto che non volevamo e procedere a revocarlo.
Commenta così il testo della nuova legge Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori: Anche se resta una buona legge, constatiamo il fatto che è stata annacquata: il prefisso unico infatti avrebbe consentito ai consumatori di non rispondere alle chiamate dei call center, evitandosi una buona dose di angherie quotidiane.
Le scadenze
- Entro il 4 maggio 2018 – cioè a 90 giorni dall’entrata in vigore della legge – AGCOM (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) deve individuare i due diversi codici o prefissi specifici per distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche commerciali o di indagine di mercato.
- Entro il 4 aprile 2018 – cioè a 60 giorni dall’entrata in vigore della legge – le società di telemarketing e call center devono richiedere all’AGCOM l’assegnazione delle relative numerazioni o presentare la numerazione a cui possono essere richiamati.
Il Registro delle Opposizioni
Istituito nel 2011, il Registro delle Opposizioni è un servizio concepito a tutela del cittadino che decide di non ricevere più chiamate indesiderate, sia commerciali che statistiche.
Questo utile servizio ha registrato, in 7 anni, uno scarso numero di iscrizioni: solo 1,5 milioni di utenti su un potenziale di circa 13 milioni.
Il motivo di queste scarse iscrizioni? Fino a ieri era possibile inserire solo numeri fissi e leggibili in un elenco telefonico pubblico, ma da oggi le cose cambiano e si possono così tutelare:
- tutti i numeri di telefono cellulare
- tutti i numeri fissi sia che appaiano o no negli elenchi pubblici.
Con la nuova legge sul telemarketing sale così a circa 17 milioni il potenziale di numeri che potrebbero iscriversi al Registro delle Opposizioni.
Come funziona il Registro delle Opposizioni?
Le società di telemarketing in procinto di avviare una campagna promozionale su un determinato prodotto devono, per legge, controllare se i numeri che intendono contattare sono iscritti nel Registro delle Opposizioni e, nel caso lo fossero, depennarli.
La nuova legge sul telemarketing stabilisce un’altra importante novità: una volta iscritti al Registro delle Opposizioni, tutti i consensi dati fino a 30 giorni prima dell’iscrizione non hanno più alcun valore, ovvero decadono.
Per i consensi dati nei 30 giorni prima di iscriversi al Registro delle Opposizioni, la legge garantisce una revoca semplificata.