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Criteri ambientali minimi per la progettazione

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Cosa sono i criteri ambientali minimi?

criteri ambientali minimi ediliziaI Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono una serie di misure da seguire negli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di sostenibilità ambientale.
Pertanto, anche negli appalti relativi alla progettazione e all’edilizia la loro definizione e rispetto risulta molto importante.

A seguito dell’entrata in vigore lo scorso anno del Nuovo Codice dei Contratti (decreto legislativo 50/2016) i CAM sono stati di recente aggiornati.

Infatti, il nuovo Codice degli appalti prescrive che le amministrazioni facciano riferimento ai CAM nella stesura dei documenti di gara e indichino il maggior punteggio da assegnare a quelle offerte che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente.

Lo scorso 11 gennaio è stato quindi pubblicato un decreto attuativo che ha modificato i requisiti di applicazione negli appalti pubblici non solo in edilizia, ma anche per la fornitura di arredi e prodotti tessili, ed è infatti proprio titolato “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.

Contenuto del decreto sui criteri ambientali minimi

Del decreto fanno parte 3 allegati che definiscono i criteri ambientali minimi per i singoli aspetti:

  • Allegato 1 disciplina la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni
  • Allegato 2 concerne l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
  • Allegato 3 riguarda le forniture di prodotti tessili.

Questi nuovi CAM saranno in vigore dal 13 febbraio anche se potranno essere oggetto di ulteriori modifiche in funzione di eventuali variazioni ed evoluzioni normative, tecnologiche e di esperienza.

Criteri ambientali minimi per l’ediliziacriteri-ambientali-minimi-cantiere

L’allegato 2 al decreto 11 gennaio 2017 contiene dunque alcune prescrizioni di carattere generale che il progettista dovrà seguire per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici.

In base ai dettami di questi nuovi criteri, il progettista, invece di favorire la realizzazione di nuove costruzioni, deve, per quanto possibile incrementare:

  1. il recupero di edifici esistenti
  2. il riutilizzo di aree dismesse
  3. la localizzazione di un manufatto in aree già urbanizzate/degradate/ impermeabilizzate.

Il progetto deve assicurare il risparmio idrico, l’illuminazione naturale e l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, oltre all’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree a verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli.

Per evitare lo spreco di risorse non rinnovabili e preferire invece il riciclo dei rifiuti, si devono prevedere:

  • impiego di materiali prodotti da materie prime rinnovabili
  • distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione
  • miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio.

L’Attestato di Prestazione Energetica delle nuove costruzioni deve risultare almeno in classe A3.

Piano di manutenzione

Il progetto deve essere corredato del piano di manutenzione dell’opera e del piano di “fine vita”.

Il primo prevede una verifica periodica dei requisiti relativi alle prestazioni ambientali dell’edificio, oltre che un monitoraggio della sua qualità dell’aria.

Il piano di fine vita prevede invece un programma di disassemblaggio e demolizione selettiva dell’opera al termine del suo ciclo utile, in modo da poter riutilizzare o riciclare i materiali, i componenti edilizi e gli elementi prefabbricati utilizzati.
Nel piano è quindi presente un elenco di materiali ed elementi che possono essere riutilizzati al termine della vita dell’opera.

Tra i criteri premianti nell’ambito di una gara di appalto c’è quello di prediligere il progetto di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ISO/IEC 17024).

Per le imprese è invece richiesto il possesso di uno dei requisiti certificati da organismi di valutazione della conformità:

  • registrazione EMAS
  • certificazione secondo la norma ISO14001
  • certificazione secondo le norme di gestione ambientale europee o internazionali.

Criteri ambientali minimi per i materiali

Per i materiali in edilizia si richiedono i seguenti requisiti:

  • utilizzo di materiali recuperati o riciclati nella percentuale di almeno il 15% in peso rispetto a tutti i materiali utilizzati
  • non usare materiali dannosi per l’ozono, per evitare l’aumento del surriscaldamento globale
  • demolizione selettiva dei materiali ai fini del riutilizzo al termine del ciclo di vita dell’opera
  • recupero e riutilizzo di almeno il 70% dei materiali non pericolosi provenienti dalle demolizioni.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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