Edilizia: sospensione dei termini per emergenza Coronavirus
0 commentiMolte procedure amministrative in ambito edilizio sono caratterizzate da termini temporali ben definiti.
Per il Permesso di Costruire e la SCIA, ad esempio, è prescritto l’inizio dell’attività di cantiere entro un anno dal rilascio o dalla presentazione del titolo e l’ultimazione dei lavori entro tre anni dal loro inizio.
Il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2001) prevede però che tali termini possano essere legittimamente prorogati in presenza di fatti sopravvenuti che impediscano l’esecuzione dei lavori nei tempi prescritti, senza che il titolo decada.
I procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta che richiedono un assenso prevedono una tempistica ben definita per l’istruttoria della domanda.
Certificazioni e dichiarazioni di vario genere del settore edilizio hanno spesso una scadenza e richiedono un rinnovo periodico.
In questo periodo assistiamo al “congelamento” di quasi tutte le attività di cantiere, tranne rare eccezioni, a causa dell’emergenza coronavirus, per un tempo che a tutt’oggi possiamo considerare indefinito. La chiusura dei cantieri quindi determina l’impossibilità in molti casi di rispettare questi termini temporali.
A porre rimedio alla situazione incerta ci ha pensato il decreto Cura Italia (DL 18/2020), disponendo per l’edilizia una sospensione dei termini di servizio a causa dell’emergenza Coronavirus.
Vediamo allora in dettaglio quali sono le prescrizioni previste dal Decreto Cura Italia.
Sospensione delle scadenze
Il provvedimento legislativo ha stabilito che per i procedimenti che risultino sospesi alla data del 23 febbraio 2020, o che siano iniziati dopo tale data, deve intendersi una sospensione temporale corrispondente al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.
Per quei procedimenti che prevedono la formazione di un silenzio significativo da parte dell’amministrazione (parliamo del silenzio assenso che si forma ad esempio per il permesso di costruire o il silenzio rigetto previsto per il permesso in sanatoria) si considera la proroga o il differimento dei termini.
Infine, tutti quei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi di qualunque genere, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, si considerano validi fino al 15 giugno 2020.
A quali titoli si applicano queste misure
Per l’edilizia, la sospensione dei termini a causa dell’emergenza Coronavirus si applica innanzitutto a tutte le procedure amministrative in materia edilizia: Permesso di Costruire, Cila, Scia, ecc.
Normalmente è necessario presentare un’apposita istanza, in cui manifestare le ragioni e i presupposti che giustificano la proroga: l’amministrazione, da parte sua, deve rispondere con un provvedimento espresso di accoglimento o rigetto.
Non è questo il caso attuale, in quanto la sospensione è generale ed è prescritta per legge.
Sono ricompresi però nella sospensione anche atti amministrativi di altro genere come gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale che prevedono procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, conferenze di servizi.
E’ interessata anche la gestione dei vincoli territoriali di vario genere (paesaggistici, culturali, ambientali ecc.).
La proroga della validità degli atti si applica invece a tutte le certificazioni e ai titoli abilitativi tra cui non solo Permesso di Costruire e Scia, sui cui termini di inizio e fine abbiamo già detto, ma anche a:
- certificati di destinazione urbanistica
- autorizzazioni sismiche
- atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell’ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.