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Mutuo: Fondo di garanzia per acquisto prima casa

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Napoli vista aerea Fondo di garanzia per mutuo prima casaLa crisi economica e  la precarietà che caratterizza il mondo del lavoro rendono sempre più difficile, specie per i giovani, accendere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Lo Stato cerca di dare un mano grazie al Fondo di garanzia per mutuo prima casa. Entriamo nei dettagli e vediamo di cosa si tratta e chi può farne richiesta e come.

Fondo di garanzia per mutuo prima casa

Il Fondo di garanzia per il mutuo prima casa è stato istituito con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
A gestire il Fondo è la Consap Spa e, con un protocollo di intesa siglato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Abi, sono state disciplinate le modalità per aderire all’iniziativa da parte delle banche.

Come funziona il Fondo di garanzia?

Particolari categorie di soggetti che si trovano in difficoltà possono fare richiesta di accesso al Fondo che rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50%  della quota capitale su mutui ipotecari o sui portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Caratteristiche mutuo prima casa

Roma quartiere Monti Fondo di garanzia per mutuo prima casaSono ammessi alla Garanzia del Fondo prima casa i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari che abbiano un ammontare non superiore a 250mila euro, che siano destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale che non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica.

Le banche che aderiscono all’iniziativa si impegnano a non chiedere a tali soggetti garanzie aggiuntive.

Chi può farne richiesta

Possono fare richiesta di accesso al Fondo di garanzia:

  • giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti di età inferiore ai 35 anni;
  • nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

Articolo scritto da:

Alessandra Caparello

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Alessandra Caparello è redattrice in ambito fiscale, previdenziale ed economico. Ha collaborato con vari siti online come InvestireOggi.it (curatrice della sezione Fisco e Tasse), Pmi.it, Fisco7.it.

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