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Mutuo casa: l’informativa precontrattuale

di 4 commenti

Richiedere l’informativa precontrattuale quando si stipula un contratto di mutuo

L’informativa precontrattuale mutuoChi stipula un contratto di mutuo gode di tutele particolari come consumatore.
La legge impone alle banche l’obbligo di dare un’informativa esaustiva.

Questo è quello che prevede la legge.
A parte poche eccezioni rappresentate dalle banche online e da alcune banche straniere, nella normalità dei casi le banche tradizionali fanno dichiarare ai clienti in sede di istruttoria iniziale – leggi il nostro articolo sull’istruttoria del mutuo – che non intendono avvalersi del diritto di avere l’informativa precontrattuale.

Di conseguenza, la normativa viene così aggirata e il contratto e gli allegati sono visti per la prima volta dal cliente quando si trova di fronte al notaio e, in più, lo stesso cliente deve dichiarare che rinuncia alla lettura degli allegati perché li conosce bene.

Non arrivate impreparati al contratto di mutuo!
Quando sottoscrivete una domanda di mutuo, richiedete specificatamente di ricevere l’informativa precontrattuale.

I documenti da richiedere alla banca

Ecco cosa richiedere alla banca almeno 7-10 gg prima della stipula del contratto di mutuo, per avere il tempo di chiedere eventuali modifiche del contratto alla banca:

L’ESIS

Il prospetto Esis (European standardised information sheet), vale a dire il Prospetto Informativo Standardizzato a livello europeo, rende disponibili, in modo uniforme e comparabile tra istituti bancari diversi, tutte le informazioni sul mutuo richiesto.

 

  • ESIS
  • contratto di mutuo (bozza)
  • allegati al contratto di mutuo (capitolato patti e condizioni generali e piano di ammortamento)
  • documento di sintesi
  • copia contratto polizza fabbricato
  • copia contratto polizza personale (vita, infortuni, perdita del posto di lavoro o inabilità al lavoro, etc.)

Acquisita la documentazione, verificate insieme alla banca che che le condizioni del preventivo o della delibera iniziale della banca siano state mantenute, soprattutto spread e spese.

Chiedete i tassi aggiornati e l’obbligatorietà delle polizze. Fate valere i vostri diritti e non abbiate paura a chiedere spiegazioni su ciò che non comprendete, specie se non eravate stati informati in sede di preventivo e sottoscrizione della domanda di mutuo.

Articolo scritto da:

Matteo Comelli

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Da oltre 15 anni si occupa di consulenza nel settore mutui casa e prodotti assicurativi di protezione familiare e nel corso degli anni ha collaborato con diverse banche specializzate (Woolwich, Fineco, Meliorbanca, Barclays, Ing Direct) direttamente o tramitette società di distribuzione indipendenti (Divisione Mutui Spa, Systema Mutui, Avalon, Credipass, MutuiOnline). Attualmente collabora con MCS Spa.

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4 commenti su “Mutuo casa: l’informativa precontrattuale
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  1. Buongiorno,
    ho richiesto la copia del capitolato delle condizioni del mutuo stipulato nel 2006 ma la banca mi ha risposto che non è un documento che loro forniscono…ma è vero?Non è un mio diritto richiederne una copia?

    grazie
    saluti

    1. Gentile Diego,
      le condizioni economiche del finanziamento sono scritte all’interno del contratto di mutuo.
      Le “Condizioni Generali” (capitolato)) viene di norma allegato al contratto in quanto parte integrante del contratto stesso. Lo stesso vale per il piano di ammortamento. Guarda nella tua copia dell’atto di mutuo. Se l’hai smarrita, chiedine una copia al notaio.
      Un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  2. Salve,
    la mia banca mi ha fatto firmare (hanno messo loro la crocetta e il testo è disposto in modo abbastanza sviante) che non intendo avvalermi del diritto di ricevere l’informativa pre-contrattuale. Considerando che vado a rogito tra una decina di giorni, come mi devo muovere secondo voi?

    1. Buongiorno Federico,
      richieda pure tranquillamente l’informativa precontrattuale alla sua banca.
      Il diritto di avere accesso all’informativa precontrattuale quando ci si accinge a sottoscrivere un contratto di mutuo non viene meno anche se inizialmente si comunica alla banca di non volersi avvalere di tale diritto.
      A questo proposito, la Banca d’Italia, in un suo provvedimento del 2009 (poi integrato negli anni successivi) dal titolo “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” dice espressamente che l’intermediario deve consegnare al cliente, su sua richiesta, prima della conclusione del contratto una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi.
      La banca non può quindi opporsi se un cliente prima non vuole richiedere l’informativa e poi cambia idea. La norma è chiara: il cliente richiede e la banca esegue (così dice Banca d’ Italia).
      Cordiali saluti.
      Matteo Comelli, consulente creditizio e assicurativo

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