Quali permessi per realizzare tettoie?
2 commentiTettoie in legno: sono nuove costruzioni o pertinenze?
Nonostante le definizioni di interventi edilizi contenute nell’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2001), spesso non è abbastanza chiaro per i tecnici classificare alcuni tipi di interventi.
Ad esempio, la realizzazione di una tettoia in legno deve intendersi quale nuova costruzione o come pertinenza?
Chiarire questo aspetto è fondamentale non solo per i tecnici ma anche per i committenti, in quanto da esse dipende il titolo autorizzativo necessario per realizzare la costruzione.
Se la tettoia viene infatti considerata come volume, è necessario richiedere un Permesso di Costruire e attendere i tempi lunghi previsti dal relativo iter per il rilascio.
Nel caso contrario, può essere realizzata anche dopo una semplice segnalazione.
Per cercare di fare chiarezza, analizziamo alcune sentenze in materia, con l’avvertenza che esse fano riferimento a tettoie in legno, ma i principi enunciati si possono estendere a strutture realizzate con qualsiasi materiale, purché con le stesse caratteristiche.
Tettoia a copertura di un posto auto pertinenziale
La prima sentenza esaminata fa riferimento al caso del proprietario di un immobile che aveva a disposizione un posto auto pertinenziale scoperto.
Il soggetto aveva prima provveduto a recintare lo spazio, presentando la dovuta comunicazione al Comune e, in un secondo momento, a coprirlo con una tettoia in legno.
L’Ente aveva provveduto a intimare la demolizione del manufatto, ritendendolo abusivo in quanto realizzato senza Permesso di Costruire.
Il cittadino ha presentato ricorso e i Giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 320, Sezione VI, del 26 gennaio 2015, gli hanno dato ragione, riconoscendo che la costruzione non avesse carattere di aumento di cubatura.
Nella fattispecie, la tettoia andava a coprire una parte di cortile che costitutiva pertinenza dell’abitazione e non ne modificava la destinazione d’uso.
I Giudici di Palazzo Spada hanno fatto riferimento alla L. 122 del 1989 (legge Tognoli), per la realizzazione di posti auto pertinenziali.
Naturalmente, il proprietario avrebbe comunque dovuto presentare una Dia, ma in assenza di questa era passibile unicamente di una sanzione e non della demolizione del manufatto.
Tettoie aperte su tre lati
In base a una recente sentenza del TAR della Campania (sez. Salerno, sentenza n. 109 del 16 gennaio del 2017), una tettoia aperta su tre lati non ha rilevanza volumetrica.
La sentenza in questione fa riferimento a una tettoia in legno a una sola falda che era stata costruita su un terrazzo di proprietà e presentava le seguenti caratteristiche dimensionali:
- superficie coperta di 31,42 mq
- altezza alla gronda di 2,50 m
- altezza di colmo di 2,65 m.
Dal punto di vista strutturale, il manufatto poggiava da un lato su pilastrini in legno e dall’altro sulla struttura stessa del fabbricato.
Il Comune di Battipaglia, località in cui sorge l’immobile interessato, aveva ingiunto al proprietario un’ordinanza di demolizione.
Il TAR ha respinto tale richiesta, in quanto l’articolo 10 del Testo Unico stabilisce infatti che, per generare un nuovo organismo edilizio e richiedere quindi un Permesso di Costruire, l’intervento deve:
- creare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- comportare modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
In questo caso, la tettoia non aveva rilevanza dal punto di visto volumetrico, in quanto aperta su tre lati.
I giudici hanno inoltre ritenute ininfluenti le considerazioni sulla modifica di sagoma e l’incremento di altezza dell’edificio.
circa 10 anni fa ho ristrutturato una tettoia sulla mia terrazza e rispetto alla precedente è stata aumentata di circa un metro quadrato per poter fare defluire meglio le acque piovane ed è aperta in tutti i lati. è difforme o è abusiva?
inoltre , ho avuto in donazione l’appartamento con annessa tettoia suddetta. ( la tettoia è costruita sulla terrazza dell’appartamento) può questo rendere l’atto di donazione nullo?
la difformità è di per sé un abuso edilizio, anche se parziale. Comunque, da come è descritta la cosa, si tratta di qualcosa di facilmente sanabile, che certamente non rende nullo l’atto di donazione.
Cordiali saluti, arch Carmen Granata