Responsabilità per infortuni in casa
0 commentiSentenza della Cassazione sulla responsabilità per infortuni in casa
Il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (dpr 81/08) stabilisce che il responsabile dei lavori risponde degli infortuni che avvengono in cantiere.
Ma chi è il responsabile dei lavori quando si eseguono in casa opere edilizie di manutenzione ordinaria (ad esempio la tinteggiatura delle pareti), che non richiedono la presenza di un direttore dei lavori?
In questi casi il responsabile è il committente e lo ha ribadito anche la sentenza n. 40922/2018 della Corte di Cassazione.
I giudici hanno ricordato che se un soggetto chiama un operaio in casa per svolgere dei lavori, in caso di infortunio è responsabile e su di lui ricade l’onere del risarcimento.
La sentenza nasce da un episodio molto grave.
Tre proprietari di un fabbricato avevano incaricato un artigiano di eliminare alcune infiltrazioni provenienti dal tetto, senza però informarlo che la copertura non era dotata degli opportuni dispositivi anticaduta per garantirgli di operare in sicurezza.
L’operaio era purtroppo precipitato morendo sul colpo e i proprietari sono stati condannati per omicidio colposo.
Normalmente la responsabilità di un infortunio più o meno grave sarebbe del tecnico, ad esempio un architetto o un ingegnere, chiamato a dirigere i lavori.
I professionisti sono infatti tenuti a vigilare sull’operato dei lavoratori che intervengono in cantiere e, in caso di infortunio, ne rispondono civilmente e penalmente.
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha in effetti ribadito che se c’è un tecnico nominato per i lavori da eseguire, è su questi che ricade la responsabilità in caso di infortunio.
E’ chiaro che in caso di lavori di modesta entità, come le opere di tinteggiatura citate nell’esempio precedente, il committente non ha bisogno di affidarsi a un progettista e, di conseguenza, a un direttore dei lavori.
La Cassazione ha allora chiarito che, in mancanza di tecnici incaricati, sul committente ricadono tutta una serie di oneri e incombenze.
Responsabilità del committente per i lavori in casa
In mancanza di un documento di valutazione dei rischi e di un responsabile dei lavori nominato, il padrone di casa è dunque il responsabile dell’incolumità degli operai in cantiere.
Per metterli in condizione di operare in completa sicurezza non è sufficiente però segnalare i possibili pericoli, ma è necessario provvedere alla loro completa eliminazione.
In parole povere, il committente assume il ruolo di vero e proprio datore di lavoro e, in quanto tale, deve rispondere a tutti gli obblighi ricadenti in capo a questo soggetto in materia di sicurezza.
Deve quindi occuparsi di:
- predisporre un piano di valutazione dei rischi
- proteggere gli operai dal rischio di eventuali cadute
- monitorare lo stato di fatto esistente in cantiere
- informare gli operai presenti sul posto di eventuali rischi.
Il proprietario è tenuto anche ad accertarsi dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi prescelti per i lavori affidati, ad esempio attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ma anche in altri modi.
In caso di infortunio, la responsabilità cadrà quindi sul committente che avrà anche l’obbligo di provvedere al risarcimento.
Per evitare questa situazione e questa responsabilità, la Corte di Cassazione ha concluso consigliando al committente di inserire nella lettera di conferimento incarico alla ditta appaltatrice una voce inerente la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere.