Divisione spese comuni in condominio: pulizia e illuminazione
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Tra le voci di costo presenti nel bilancio condominiale, ci sono quelle per l’illuminazione e la pulizia delle parti comuni: atrio, ascensore, scale.
Sul modo in cui effettuare la ripartizione delle spese tra i vari condòmini ci sono sempre state due correnti di pensiero, ovvero:
- dividerle in base ai millesimi di proprietà (in questo modo pagheranno di più i proprietari degli appartamenti più grandi)
- dividerle in maniera analoga a quanto avviene per gli ascensori, cioè in base al piano in cui si trova l’alloggio (le spese saranno quindi maggiori per chi abita ai piani alti e inferiori per chi abita ai primi livelli).
Una risposta definitiva è stata data con un’ordinanza della Corte di Cassazione del 2018, la n. 29217.
Soggetti che partecipano ai costi di pulizia e illuminazione degli spazi comuni
La prima cosa da mettere in evidenza sono i soggetti che devono partecipare a queste spese. Nei condomìni ci sono spessi negozi e magazzini al piano terra, i cui proprietari non accedono all’androne né alle scale, di conseguenza non concorrono a “sporcare” gli spazi comuni né a consumare energia elettrica per la loro illuminazione.
E’ quindi opinione generale che i proprietari di queste unità immobiliari non debbano partecipare alle spese e questa convinzione è una delle fonti più frequenti di litigi durante lo svolgimento dell’assemblea condominiale.
Contrariamente a quello che si pensa, invece, anche questi condòmini hanno il dovere di partecipare alle spese per le scale e l’androne, in quanto sono parti comuni, le cui spese competono a tutti.
Tra l’altro l’androne condominiale non è semplicemente un luogo di passaggio per accedere agli appartamenti, ma è anche il posto in cui sono spesso posizionati i contatori di tutte le unità immobiliari, la bacheca degli avvisi, le cassette postali, ecc., insomma tutti i servizi usufruibili indistintamente dai condòmini.
In più, se il terrazzo di copertura è di proprietà comune, anche i proprietari dei negozi fronte strada hanno il diritto di accedervi (usando quindi le scale o l’ascensore). Se non lo fanno è semplicemente una loro scelta.
In conclusione, anche questi proprietari non possono esimersi di partecipare alle spese per pulizia e illuminazione di scale e androne, così come per la manutenzione dell’ascensore.
L’unica eccezione può avvenire nel caso in cui l’atto di acquisto degli immobili e il regolamento condominiale prevedano espressamente condizioni contrarie.
Divisione delle uscite inerenti all’igiene e all’elettricità per atrio e scale
Ritornando all’ordinanza della Cassazione in precedenza citata, le assemblee condominiali non possono decidere a propria discrezione di ripartire le spese in base alle tabelle millesimali, ma devono sempre conformarsi al criterio dell’altezza di piano.
Non solo le spese di pulizia, quindi, ma anche quelle per le bollette della luce vanno ripartite in questo modo perché chi abita all’ultimo piano gode di tutta l’illuminazione, a differenza di chi vive più in basso che gode dell’illuminazione solo delle prime rampe.
Nel caso in cui una delibera condominiale preveda una ripartizione diversa, dovrà essere considerata nulla, a meno che non ci sia una decisione all’unanimità di tutto il condominio per prevedere diversamente.