Una progettazione senza barriere architettoniche
0 commentiLa definizione di barriera architettonica
Per barriere architettoniche si intendono gli ostacoli fisici che impediscono la circolazione e il movimento a chiunque e in particolare ai soggetti con ridotta capacità motoria o sensoriale, in forma temporanea o permanente.
Questa definizione è molto importante perché siamo abituati a pensare alle barriere architettoniche solo in termini di impedimento per disabili o per anziani, invece esse possono costituire un limite per chiunque di noi in un particolare periodo della vita.
Un bambino piccolo ha una possibilità diversa di approcciarsi a un elemento semplice quale può essere un gradino, così come una donna in avanzato stato di gravidanza può avere una più limitata mobilità per qualche tempo, allo stesso modo chiunque di noi può subire un piccolo o grande incidente e doversi confrontare con la difficoltà a muoversi.
Per questo motivo non dobbiamo considerare il problema delle barriere solo limitato a un certo numero di persone, per le quali è comunque un dovere primario progettare città e case dove possano muoversi in completa e serena autonomia, ma come un problema che prima o poi può riguardare tutti.
Il superamento delle barriere architettoniche: la normativa
Ogni progettista, quindi, dovrebbe pensare gli spazi di vita e di relazione tra le persone come usufruibili da chiunque, in qualsiasi condizione ci si trovi. Poiché questo fondamentale principio è stato però disatteso, è intervenuta la legislazione a dettare i criteri a cui attenersi.
In particolare, in ambito nazionale la legge a cui fare riferimento è la n. 13 del 1989 e il relativo regolamento di attuazione, fissato con D.M. 236.
In base alla normativa vigente, per superare le barriere architettoniche sono previsti tre livelli di progettazione:
– accessibilità
– visitabilità
– adattabilità
I 3 livelli di progettazione per superare le barriere architettoniche
Il Regolamento di attuazione definisce tali criteri.
L’accessibilità è la “possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.”
La visitabilità è “la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.”
L’ adattabilità è “ la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.”
L’accessibilità è quindi il livello superiore di progettazione e presuppone che qualunque spazio, pubblico o privato, possa consentire l’accesso autonomo di una persona che si sposta in carrozzina.
Per questo non devono esistere gradini e ostacoli e, negli edifici già esistenti devono essere superati con apposite rampe.
Le rampe non possono in ogni caso essere utilizzate per superare dislivelli superiori a 3,20 m e non possono avere una pendenza maggiore dell’8%.
La larghezza è consigliabile che non sia inferiore a 1,50 m se si vuole permettere l’incrocio tra due persone.
Negli edifici di nuova costruzione con più di 3 piani deve essere obbligatoriamente presente un ascensore.
Gli ascensori devono avere dimensioni minime sia della cabina che del pianerottolo antistante, diverse a seconda che si tratti di nuovi edifici o di edifici esistenti:
– per edifici nuovi non residenziali: cabina 1,40 x 1,10 m, porta sul lato corto e luce netta di 0,80 m, pianerottolo antistante 1,50 x 1,50 m
– per edifici nuovi residenziali: cabina 1,30 x 0,95, porta sul lato corto e luce netta di 0,80 m, pianerottolo antistante 1,50 x 1,50 m
– in caso di adeguamento di edifici preesistenti: cabina 1,30 x 0,95 m, porta sul lato corto e luce netta di 0,80 m, pianerottolo antistante 1,50 x 1,50 m.
Un livello inferiore è rappresentato dalla visitabilità.
Per rispondere a questo requisito, ad esempio in una casa, basta che siano accessibili gli spazi di soggiorno e almeno un bagno, con il relativo collegamento.
E’ sufficiente ad esempio che le porte di accesso a questi spazi siano larghe almeno 75 cm, i corridoi almeno 1 m e siano presenti degli slarghi per poter compiere l’inversione della carrozzina.
L’adattabilità è invece il livello inferiore di progettazione, che prevede requisiti meno stringenti. E’ infatti sufficiente che si dimostri di poter mettere in atto nel tempo delle trasformazioni per rendere l’alloggio accessibile, ad esempio installando un montascale, allargando i vani delle porte o togliendo il bidet dal bagno per rendere possibili gli spostamenti in carrozzina.
In ogni caso una persona disabile residente in condominio può effettuare lavori a proprie spese per rendere più agevole il proprio transito, come allargare gli accessi , installare servoscala o dispositivi mobili facilmente rimovibili.
Le detrazioni per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche
Le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere realizzate anche in deroga ad alcuni parametri urbanistici, come il rispetto delle distanze tra gli edifici, e sono soggette a diverse agevolazioni fiscali:
– l’aliquota Iva del 4%
– la detrazione 50% per interventi di ristrutturazione
– la detrazione 19% per spese sanitarie.
Queste due ultime agevolazioni non sono tra loro cumulabili.