Termovalvole: quando sono obbligatorie e quando no
0 commentiObbligo di contabilizzazione del calore in condominio
Lo scorso 31 dicembre 2016 scadeva il termine concesso ai condomìni dotati di impianto di riscaldamento centralizzato per dotarsi di valvole termostatiche e di tutti i dispositivi per la contabilizzazione del calore.
Tale obbligo era sancito dall’articolo 9 del Dlgs 141/2016.
Per effetto del decreto Milleproroghe di fine anno, la scadenza è stata spostata al 30 giugno 2017, per cui i condomìni avranno altri mesi di tempo per adeguarsi.
Controlli e sanzioni
Dopo tale scadenza, scatteranno i controlli che, in caso riscontrassero il non adempimento delle prescrizioni, potrebbero portare a multe salate (tra i 500 e i 2.500 euro) sia per l’intero condominio che per i singoli proprietari.
La proroga era stata richiesta più volte da Confedilizia perché, a causa del ritardo con cui era stato approvato il decreto, molti condomìni non erano stati in grado di adeguarsi in tempo.
Le imprese installatrici, dal canto loro, non sono state in grado di soddisfare tutte le richieste nel breve tempo a disposizione.
Il posticipo dei termini è però subordinato all’ok dell’Unione Europea.
In caso contrario infatti potrebbe essere avviata per l’Italia una procedura di infrazione per il mancato rispetto dei termini fissati dalla Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Quando è possibile l’esonero dall’obbligo di installazione delle termovalvole
L’articolo 9 del Dlgs 141/2016 prevede la possibilità, pur in presenza di impianti di riscaldamento centralizzato, di esonero dall’obbligo di contabilizzazione del calore e di installazione delle termovalvole.
Ciò è possibile esclusivamente in due casi:
- impossibilità tecnica di adempiere all’obbligo
- scarsa convenienza dal punto di vista economico a compiere l’intervento.
Ma, per dimostrare ciò, è necessario incaricare un tecnico abilitato dell’accertamento, della stesura di una relazione tecnica dettagliata e della redazione di una asseverazione.
Tuttavia, non esistono regole precise in merito al modo in cui questa possibilità possa essere applicata.
Le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Per colmare questo vuoto di informazioni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato delle Linee Guida, in modo da fornire ai professionisti precise indicazioni su come operare e procedure univoche di cui servirsi.
Nelle Linee Guida si specifica come sia possibile provvedere all’installazione dei contabilizzatori di calore unicamente negli impianti di riscaldamento con distribuzione di tipo orizzontale, detti anche a zona.
In questi impianti, costruiti a partire dagli ultimi 20 – 25 anni, ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione da un’unica derivazione di utenza.
Negli impianti più vecchi, invece, questa soluzione risulta tecnicamente più complessa o il costo necessario per attuarla può essere superiore ai risparmi che si possono conseguire.
Per questo motivo, può essere necessario installare un misuratore di calorie su ogni singolo corpo scaldante, insieme con le valvole termostatiche.
Anche quest’ultima soluzione può risultare eccessivamente onerosa rispetto al potenziale risparmio energetico.
In presenza di tali fattispecie, pertanto, il tecnico deve attestare l’impossibilità ad adempiere all’obbligo.
In particolare, il CNI ritiene che i casi di esonero sia quelli in cui sia dimostrato:
- per gli impianti a contabilizzazione diretta, l’impossibilità tecnica
- per gli impianti a contabilizzazione indiretta, la non efficienza in termini di costi.
La norma a cui i tecnici dovranno fare riferimento è la UNI EN 15459.
In allegato alle Linee Guida sono anche riportati alcuni esempi di relazione tecnica e asseverata che i tecnici potranno utilizzare a seconda dei casi.
In questo periodo è in fase di test un software messo a punto da ENEA e dall’Università di Cassino per l’analisi costi – benefici derivanti dall’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale.
Anche questo potrà essere un utile strumento a servizio dei tecnici.