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Responsabilità per difetti di costruzione

di 2 commenti

Di chi è la responsabilità dei difetti di costruzione?

difetti-di-costruzione-in-cantiereSe nell’esecuzione di un’opera edilizia si verificano vizi, difetti e difformità, la responsabilità, come sancisce l’art. 1669 del Codice Civile, è di tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua realizzazione.

In particolare, saranno pertanto responsabili:

  • costruttore
  • progettista
  • direttore dei lavori.

Tale principio è stato di recente ribadito con la sentenza n. 8700 del 2016 della Corte di Cassazione.

Responsabilità del direttore dei lavori anche se estromesso

Nel giugno dello scorso anno c’è stata però anche un’altra significativa sentenza, quella del Tribunale Ordinario di Perugia (la n. 1313 del 9 giugno), relativa al caso di un direttore dei lavori che era stato estromesso dall’appaltatore.

Il Tribunale ha affermato che il direttore dei lavori è comunque tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori per conto del committente anche in un caso come questo, pertanto la responsabilità di eventuali difetti è anche sua.

Il caso in esame riguardava un intervento di ristrutturazione in cui il professionista aveva collaborato con l’impresa, ma a un certo punto era stato da questa estromesso dal cantiere.
A suo avviso, pertanto, non poteva essere chiamato in causa per i difetti costruttivi che erano stati riscontrati dopo il termine dei lavori.

Il direttore dei lavori si è visto invece imputare la responsabilità dei difetti di costruzione dell’opera al 50% con l’esecutore dei lavori.
Il ruolo del professionista prevedeva infatti che ne tenesse informato il cliente.

il direttore dei lavori è responsabile di difetti di costruzioneChi è il direttore dei lavori

E’ bene precisare con esattezza chi è e qual è il compito del direttore dei lavori.

Tale figura è scelta dal committente, tra professionisti aventi adeguate competenze tecniche, per seguire l’andamento del cantiere e garantire la corretta esecuzione dell’opera.

Non si tratta quindi di una figura professionale a servizio dell’impresa. A tale scopo esiste invece il cosiddetto direttore di cantiere che ha compiti ben diversi.

Il direttore dei lavori è il professionista che ha il compito di accertarsi che:

  • l’opera in corso di esecuzione sia conforme al progetto
  • l’opera sia realizzata in conformità al capitolato d’appalto e alle regole di buona esecuzione
  • siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per realizzare l’opera senza difetti di costruzione.

Il professionista ha quindi l‘obbligo di comunicare al proprio cliente se l’impresa sta commettendo degli errori in fase di realizzazione dell’opera.

Alcune considerazioni sulla responsabilità del direttore dei lavori

Il professionista protagonista del caso in questione si era dichiarato non responsabile, in quanto “estromesso dall’impresa”.
Ma il Tribunale perugino ha considerato il tecnico responsabile in solido con l’appaltatore e lo ha pertanto condannato a risarcire il committente per la metà della spesa necessaria per la riparazione dal danno.

Infatti il direttore dei lavori avrebbe dovuto comunicare al cliente la revoca dal suo incarico.

Invece, non solo non aveva effettuato alcuna comunicazione, ma aveva presentato lo stesso la sua parcella, risultata addirittura eccessiva rispetto alle prestazioni effettivamente svolte.

Il professionista è stato così condannato non solo a risarcire il cliente del 50% della spesa necessaria per riparare i difetti subiti, ma anche a restituire le somme indebitamente percepite.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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2 commenti su “Responsabilità per difetti di costruzione
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  1. Gentile architetto, nel mio palazzo (ultimazione dei lavori 04.12.2009) abbiamo scoperto un vizio occulto (falda acquifera) e oltre all’attuale mancanza del certificato di agibilità dell’edificio, il proprietario dei locali terranei (costruttore) ha realizzato una canna fumaria che sfregia l’intero edificio con una distanza di 20 cm dai balconi. La mia domanda è spontanea, ma in una situazione del genere il comune può giustificare ulteriori lavori di adeguamento al piano terra per l’apertura di un locale ristorazione, sapendo che manca l’agibilità del palazzo? E che lo stesso palazzo è stato costruito utilizzando la legge regionale campania n. 3/1996 sul programma integrato e che è fornito di autorizzazione paesaggistica, come è possibile installare una canna fumaria che aggira un cornicione di larghezza cm 150? Il comune non dovrebbe prima convocare il progettista, il direttore dei lavori e il costruttore e sanare il vizio occulto e agibilità e poi fare altro? Dove posso mandarle delle foto? Grazie

    1. Gentile Nicola, innanzitutto specifichiamo che il vizio occulto riguarda i lavori e il Comune non c’entra niente. E’ una questione tra voi proprietari e il costruttore.
      La questione dell’agibilità e il mancato rispetto del vincolo paesaggistico sono invece aspetti urbanistici ed è grave se ci sono delle violazioni. Non si aspetti però che il Comune convochi i tecnici per alcunché. Il Comune potrebbe “svegliarsi” solo tra qualche anno e contestare le violazioni direttamente ai proprietari. Se ritenete che ci siano delle irregolarità, vi consiglio di segnalarle il prima possibile. architetto Carmen Granata

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