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Titoli professionali e relative competenze

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Titoli professionali e competenze relative: architetto. Progettazione, realizzazione, restauro conservativo Secap s.p.a.
Progettazione, realizzazione, restauro conservativo in edificio settecentesco – Secap s.p.a.

In Italia, se prendiamo in esame il processo edilizio che va dalla progettazione di un edificio fino alla sua realizzazione e gestione nel corso del tempo, possiamo vedere come siano diversi gli attori che possono prendervi parte:

  • architetti
  • ingegneri
  • geometri
  • periti edili.

Per molte discipline che concorrono a questo processo non ci sono specifiche distinzioni, per cui si può dire che uno stesso compito, come ad esempio la progettazione di un intervento di ristrutturazione o piuttosto la redazione di un attestato di prestazione energetica, può essere svolto indifferentemente da un professionista laureato (architetto o ingegnere) o da un professionista semplicemente diplomato (geometra o perito edile).

In poche discipline tuttavia esiste una precisa distinzione delle competenze ma, a causa proprio della prassi comune che porta a considerare sullo stesso piano la professionalità di tutti questi soggetti, è stato necessario ribadirlo più volte con diverse sentenze giurisprudenziali.

Alcune sentenze sulle competenze dell’architetto per gli immobili vincolati

La recente sentenza del TAR Campania n. 3718 del 5 giugno 2018 ha ribadito le stesse considerazioni già espresse dal Consiglio di Stato nel 2014 sulla suddivisone delle competenze tra professionisti.

In particolare, viene precisato che gli interventi di restauro e recupero di edifici vincolati come beni culturali e di interesse storico – artistico sono di competenza degli architetti.

Del resto, già il Regio Decreto 2537 del 1925 all’art. 52 aveva dettato questo assunto, specificando però che su tali edifici la “parte tecnica” può essere compiuta tanto dall’ingegnere che dall’architetto.
E’ proprio questa precisazione che ha dato adito nel corso del tempo a numerosi contenziosi.

Ultima in ordine di tempo, la causa risolta proprio nel maggio di quest’anno. Un ingegnere aveva infatti contestato a una amministrazione comunale la scelta di affidare l’incarico di direzione lavori per la riqualificazione e adeguamento di una struttura comunale adiacente a un palazzo storico unicamente a un professionista in possesso del titolo di architetto.

L’amministrazione comunale ha risposto, richiamando non solo il già citato art. 52 del R. D. 2537 del 1925, ma anche una pronuncia del T.A.R. Veneto n. 743/2014 che dichiarava competenza degli architetti gli interventi di restauro e recupero di edifici vincolati come appunto quello oggetto dell’intervento.

Le progressive conferme della giurisprudenza sono dunque il risultato della constatazione che gli interventi su immobili di interesse storico artistico devono essere condotti da professionisti in possesso di:

  • specifica formazione nel campo delle arti
  • adeguata formazione umanistica.
    E tali competenze sono appunto proprie del bagaglio professionale degli architetti.

Da citare anche l’interessante sentenza n. 3915/2016 della Corte di Cassazione.
La Cassazione ha infatti sancito alcuni principi importanti:

  • innanzitutto, la normativa italiana non fa altro che rispettare le direttive europee sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e professionali
  • tale riconoscimento non determina discriminazioni nell’accesso alle opportunità lavorative
  • in secondo luogo, i Paesi membri non sono obbligati a porre l’architettura e l’ingegneria civile su un piano di parità.

Del resto nell’Unione Europea ci sono soltanto tre Paesi in cui i titoli di ingegnere e architetto sono equivalenti: Belgio, Grecia e Portogallo.

In tutti gli altri Stati alla figura dell’architetto viene riconosciuta una specifica competenza in discipline come storia dell’arte, restauro e risanamento dei beni tutelati.

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