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Agevolazioni prima casa: comprare casa all’estero

di 10 commenti

Posso vendere casa prima dei 5 anni e comprare casa all’estero?

Segnaliamo la domanda di un nostro lettore. Fabio vende la sua prima casa acquistata con le agevolazioni fiscali. Rivende prima dei 5 anni per acquistare una prima casa all’estero.
Ci ha chiesto se deve restituire le agevolazioni avute. Ecco la sua domada completa e la risposta del CEO di Casanoi.it

 

Acquisto prima casa all’estero

«Ho acquistato casa 3 anni fa usufruendo dell’IVA agevolata al 4%. Ora sono in procinto di trasferirmi all’estero e volevo capire se, acquistando una prima casa all’estero e vendendo quella attuale prima dei 5 anni, perdo il diritto all’agevolazione IVA e devo pagare la differenza?»

La risposta del CEO di CasaNoi, Giuseppe Palombelli:

 

La decadenza dai benefici prima casa viene esclusa “…nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Questa condizione non vale solo per l’Italia. Una circolare dell’Agenzia delle Entrate amplia la possibilità di riacquisto della prima casa anche per l’abitazione situata in uno Stato estero, purché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa con l’Italia. Questo significa che  lo Stato estero dove si acquista può certificare validamente all’Amministrazione dello Stato italiano l’avvenuto acquisto dell’abitazione e il trasferimento della residenza. Nota Bene: per gli Stati UE non ci sono difficoltà.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate a cui fare riferimento è la n.31/E del 7 giugno 2000, paragrafo 3.2.
In conclusione, non si decade dalle agevolazioni prima casa avute, se si riacquista, entro un anno dalla vendita, un nuovo immobile:
– ubicato all’estero e più precisamente in un paese con il quale l’Italia ha strumenti di cooperazione,
– da adibire ad abitazione principale (residenza anagrafica + effettiva dimora).

Giuseppe Palombelli – CEO CasaNoi.it

Abbiamo cercato di essere i più esaurienti possibile. Comunque potete leggere direttamente il testo del paragrafo della circolare qui di seguito. 

paragrafo 3.2  Circolare n. 31/E del 7 giugno 2000 Agenzia delle Entrate

Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale

Quesito. Un contribuente riferisce di aver acquistato un immobile in Italia godendo del trattamento di favore riservato agli atti di acquisto della “prima casa” e di volerlo rivendere, entro cinque anni, in vista del trasferimento della propria residenza principale in Francia. Chiede di conoscere se l’acquisto di un immobile abitativo in Francia, entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, consenta di evitare la decadenza dal beneficio di cui al comma 4, della nota II bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR.

Risposta. Come ricordato, si decade dalle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi “…di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”.
La decadenza viene esclusa “…nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propriaabitazione principale”.
In base anche quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella ricordata Ordinanza n. 46 del 9 febbraio 2009, tale previsione costituisce una eccezione alla regola della decadenza dai benefici “prima casa” in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile, eccezione che può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito ad abitazione principale del contribuente.
La riportata disposizione conferisce, infatti, primaria rilevanza a tale requisito, la cui sussistenza deve essere verificata ai fini della esclusione della regola decadenziale.
Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale condizione, deve ritenersi che anche nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia situato in uno Stato estero non si decade dall’agevolazione, semprechè sussistano strumenti di cooperazione 12 amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.

 

 

Articolo scritto da:

Sara Grita

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Webwriter, copywriter, blogger. Nata e cresciuta a Milano, ho lavorato a Roma, Bologna e ancora Roma nelle produzioni video, tv, teatrali, come responsabile della comunicazione. Ho partecipato all'ideazione e alla fondazione di CasaNoi. Questo blog nasce per condividere tutte le informazioni su casa e ambiente ed è aperto alle domande dei lettori.

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10 commenti su “Agevolazioni prima casa: comprare casa all’estero
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  1. Buongiorno, sto comprando casa con agevolazioni fiscali prima casa, chi vende ha comprato anche lui con agevolazioni fiscali per prima casa , ma dopo un anno ha deciso di trasferirsi in Spagna, come posso essere sicuro che il venditore riacquisti e trasferisca la sua residenza all’estero entro un anno , visto che le tasse seguiranno l’immobile e non lui? Grazie

    1. Gentile Marco, normalmente in questi casi il venditore , in sede di rogito, lascia in deposito dal notaio una somma congrua per soddisfare il Fisco in caso di inadempimento. Fallo presente a notaio che redige l’atto. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi

  2. Buongiorno, sono iscritta all’AIRE e sto anch’io cercando di acquistare una casa in Spagna dopo aver venduto la mia prima casa in Italia (costruita usufruendo delle agevolazioni fiscali – IVA al 4%) prima dei 5 anni. Sono costretta entro 12 mesi a stabilire la mia residenza nella casa che acquisto, quindi adibirla a prima casa, o posso acquistare anche una seconda casa e mantenere la residenza nella casa in cui sto in affitto? Grazie mille in anticipo.

  3. Buongiorno, sono in procinto di acquistare casa a Malta dopo aver venduto la mia prima casa in Italia prima dello scadere dei 5 anni. Come faccio a sapere se Malta e’ considerato “un paese con il quale l’Italia ha strumenti di cooperazione”? Essendo la legge maltese differente da quella Italiana, come posso far entrare in contatto il Notaio maltese con l’Agenzia delle Entrate italiana?

    1. Gentile Sergio, Malta è nella Comunità Europea; senz’altro è un paese con il quale l’Italia si interfaccia. Penso che i municipi maltesi rilascino certificati di residenza ai residenti anche se di altra cittadinanza. Ti suggerisco di informarti su quale tipo di certificato di residenza viene rilasciato dal comune maltese dove acquisterai casa e i tempi di rilascio. Ricordati che devi trasferire residenza e dimora della famiglia entro 12 mesi dalla vendita, attestata da un certificato. Cerca di averne uno (chiaramente di un altro soggetto, magari cittadino straniero). Con tale certificato informati direttamente presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate.
      Un cordiale saluto
      Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi

  4. Buongiorno,
    Ho acquistato casa 4 anni fa. Ora acquisterò una prima casa in Svizzera, vendendo quella attuale prima dei 5 anni. E’ gentilmente possibile sapere se la Svizzera rientra nei paesi con i quali l’Italia ha strumenti di cooperazione amministrativa? Grazie e saluti

    1. Gentile Fiorella,
      con buon senso penso che la Svizzera, essendo un paese confinante e con un’ottima amministrazione, ci rientri.
      Per sicurezza puoi formulare il quesito direttamente all’Agenzia delle Entrate.
      Chiaramente dovrai trasferire la residenza in Svizzera presso l’abitazione acquistata.
      L’importante è che possa essere documentato l’acquisto dell’abitazione e l’avvenuto trasferimento della residenza entro 12 mesi.
      Un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

      1. Sono residente negli Stati uniti da 1 anno e regolarmente iscritto all’AIRE. Ho messo in vendita la mia abitazione in Italia ( prima casa) e con il ricavato desidererei acquistare la mia ” Prima Casa” negli USA utilizzando inoltre l’anticipo del 75% del capitale della mia polizza previdenziale integrativa aperta presso una nota compagnia assicurativa come previsto dalla norma. La compagnia ha risposto che la “prima casa” puo’ unicamente essere su territorio Italiano e pertanto l’anticipazione non e’ fattibile. Mi sembra una risposta infondata e come minimo corrisondenta ad una tattica ostruzionistica anche alla luce delle recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate che riconosce l’applicabilita’ dei benefici con circolare 31/E del 7/06/2000.
        Faccio inoltre presente che nel regolamento del Fondo, {riprendendo peraltro in toto il wording della legge) il riferimento all’anticipazione cita unicamente il termine “prima casa” senza specificarne l’ubicazione nazionale (.
        I migliori saluti

        1. Gentile lettore, la tua domanda è molto particolare e non sono in grado di risponderti. La pubblichiamo a beneficio di tutti. un cordiale saluto
          Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi

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