CILA Comunicazione inizio lavori asseverata 2017
0 commentiCos’è la CILA Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata? [Aggiornato 2017]
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata CILA) è una procedura amministrativa introdotta con l’art. 5 della legge n. 73 del 2010, allo scopo di semplificare i procedimenti edilizi.
La riforma introdotta dal decreto Scia 2 (DL 222 del 2016) ha introdotto nel Testo Unico dell’Edilizia il nuovo articolo 6 – bis, rubricato proprio “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata”, che specifica in quali casi è necessaria la Cila per realizzare interventi edilizi.
Per quali lavori bisogna presentare la CILA?
La Cila è un procedimento a carattere “residuale”, vale a dire che nell’articolo 6 – bis non sono specificamente individuati gli interventi per i quali è richiesta, ma possono essere considerati tali tutti quelli non riconducibili ai seguenti articoli:
- art. 6, Attività edilizia libera
- art. 10, Interventi subordinati a permesso di costruire
- art. 22, Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività.
Ne consegue che gli interventi per i quali è richiesta la Comunicazione di Inizio Lavori asseverata (CILA) possono essere considerati i seguenti:
- manutenzione straordinaria non riguardante le parti strutturali dell’edificio
- restauro e risanamento conservativo non riguardante le parti strutturali dell’edificio
- eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (cosiddetti pesanti)
- attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato
- movimenti di terra non inerenti l’attività agricola
- serre mobili stagionali con struttura in muratura
- realizzazione di pertinenze minori.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ad esempio quelli che comportano lo spostamento delle pareti interne, la sostituzione di infissi con altri aventi caratteristiche diverse, la realizzazione di nuovi impianti o la modifica radicale di quelli esistenti, la loro messa a norma, ecc.
Tra le opere di manutenzione straordinaria, grazie alle modifiche apportate al d.P.R. 380/01 dal decreto Sblocca Italia, rientrano oggi anche gli interventi di accorpamento e frazionamento di unità immobiliari.
Nel caso in cui siano stati eseguiti interventi edilizi per cui è richiesta la CILA senza presentare la comunicazione, è possibile regolarizzare l’intervento mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.
Se però i lavori vengono comunicati mentre sono in corso d’esecuzione e non ancora ultimati, la sanzione è ridotta di due terzi ed è pari quindi a 333 euro.
Si parla in questo caso di CILA “tardiva”.
Le Regioni possono estendere la disciplina della Cila a ulteriori interventi.
Come presentare una CILA
Per presentare una CILA, in modalità tradizionale o telematica, l’avente diritto (proprietario, affittuario, comodatario, ecc.) deve rivolgersi a un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra).
Alla comunicazione, redatta sempre su apposito modulo, bisogna infatti allegare un progetto completo con lo stato ante, intra e post operam, oltre a una relazione asseverata dal professionista, attestante la conformità agli strumenti urbanistici locali e alle norme vigenti in edilizia.
A differenza di quanto accadeva in passato con la DIA (Denuncia di Inizio Attività), per la quale bisognava attendere 30 giorni prima di dare inizio ai lavori, con la CILA è possibile iniziarli subito.
Comunicazione di fine lavori per la CILA
La legge non stabilisce, come per il Permesso di Costruire, un termine ultimo entro cui ultimare i lavori.
Al termine dei lavori, va comunque presentata una comunicazione di fine lavori, anche questa redatta su apposita modulistica.
Se ci sono state modifiche della distribuzione interna dell’immobile, è necessario allegare anche la denuncia di variazione catastale.
In alternativa, è possibile allegare la documentazione occorrente per la denuncia di variazione e sarà direttamente il Comune a inviarla all’Agenzia delle Entrate.