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Cos’è la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)?

di Architetto 14 commenti in

Che cos’è la D.I.A.?

La Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) è una procedura amministrativa, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia, il d.p.r. 380 del 2001, ma la sua origine si deve ricondurre all’art. 26 della legge 47/85.

La DIA è stata introdotta per snellire le pratiche burocratiche necessarie per realizzare alcuni interventi edilizi. Ciò è stato possibile, di fatto, responsabilizzando maggiormente il committente e soprattutto il tecnico.

Infatti, la pratica prevede la redazione da parte del progettista di una relazione tecnica asseverata, con la quale egli attesta la rispondenza degli interventi da realizzare alla strumentazione urbanistica locale e alle norme vigenti in materia edilizia, assumendosene le responsabilità, anche dal punto di vista penale. La relazione deve asseverare la rispondenza alle norme di carattere tecnico, igienico sanitario, di sicurezza, di isolamento termico, ecc., nonché al regolamento edilizio e al piano regolatore. L’iter prevede, oltre a tale relazione asseverata, che il tecnico abilitato incaricato (architetto, ingegnere o geometra), presenti anche tutti gli elaborati grafici e descrittivi necessari a rappresentare sia lo stato attuale che il progetto previsto, con le opere da realizzare.

La richiesta deve essere corredata del nominativo della ditta che eseguirà i lavori.

L’asseverazione, introdotta proprio con la Dia, è oggi parte determinante di tutte le procedure vigenti, Cila, Scia e Permesso di Costruire.

Per cosa richiedere e come presentare la DIA?

Inizialmente concepita per realizzare le cosiddette opere interne, l’ambito disciplinare della Dia è stato poi ampliato in maniera più generale a tutti gli interventi previsti dall’art. 6 del Testo Unico, quindi quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, comprendendo tra questi anche quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la medesima sagoma e volume.

Le modifiche normative alla definizione di ristrutturazione hanno poi permesso di utilizzare la Dia anche per interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa dell’edificio esistente.

Infatti, il cosiddetto “decreto del Fare” ha di fatto eliminato la parola “sagoma” da tale definizione.

A partire dal 2010, con l’introduzione di procedure ancora più snelle come la Scia e la Cil, l’utilizzo della Dia si è progressivamente ridotto.

Infatti, gli interventi realizzabili in precedenza con la Dia sono invece oggi attuabili con Cila o Scia.

Quest’ultima, anzi, ha in pratica sostituito la Dia nella definizione contenuta nell’art. 22 del T.U.

La Dia permane invece come procedura alternativa al Permesso di Costruire, unicamente nei seguenti casi:

  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati
  • interventi di nuova costruzione, qualora siano disciplinati da piani urbanistici generali che contengano precise disposizioni planovolumetriche
  • interventi di ristrutturazione previsti dall’art. 10 del T.U., ovvero quelli che comportano variazioni volumetriche e richiederebbero appunto il Permesso di Costruire.

Si tratta insomma di quella che nel linguaggio comune è nota come super DIA.

ATTENZIONE: è di questi giorni l’approvazione in Consiglio dei Ministri del cosiddetto decreto Madia che, tra le novità previste, contiene anche l’estensione della Scia come titolo alternativo al permesso di Costruire (una sorta di super Scia). Se la norma andrà in vigore vedremo quindi la fine definitiva della Dia.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione allo Sportello Unico del Comune, si può dare inizio all’esecuzione dei lavori. Il Comune può però intervenire durante questo periodo per chiedere un’integrazione o sospendere la richiesta se la ritiene contrastante con le normi vigenti.

Inoltre, se per l’intervento sono richiesti preliminari atti di assenso (come autorizzazione paesaggistica, nulla osta della soprintendenza, ecc.), si potrà dare inizio ai lavori solo dopo averli ottenuti.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve presentare un certificato di collaudo nel quale attesta che le opere sono state realizzate in maniera conforme al progetto presentato. La fine lavori deve essere accompagnata dalla ricevuta di avvenuta presentazione di variazione catastale o dalla dichiarazione del tecnico che gli interventi eseguiti non hanno comportato modifica del classamento catastale e, pertanto, tale variazione non è necessaria.

Interventi realizzati in assenza di Dia

Naturalmente, se si realizzano interventi per i quali è necessaria la Dia senza aver presentato la denuncia, se si realizzano opere in difformità da quanto previsto dal progetto o si eseguono opere per le quali sarebbe necessario un titolo diverso, si commette un abuso edilizio.

Le sanzioni sono in tal caso commisurate all’illecito commesso. Nel semplice caso in cui si siano realizzate le opere senza il relativo titolo autorizzativo, si può ricorrere all’accertamento di conformità, conosciuto anche come Scia in sanatoria.

Cos’è l’accertamento di conformità?

Si tratta in pratica di presentare il progetto a posteriori, con il pagamento di una sanzione pecuniaria di importo minimo pari a 516 euro. E’ necessario, però, che sia verificata la cosiddetta doppia conformità: gli interventi, cioè, devono essere conformi contemporaneamente sia alle norme vigenti al momento in cui si è commesso l’abuso, sia a quelle vigenti al momento della presentazione della sanatoria, che potrebbero essere nel frattempo cambiate.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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14 commenti su “Cos’è la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)?
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  1. Salve vorrei chiedere un parere riguardo un mio possibile acquisto; vorrei acquistare un villino della fine 800 che negli anni 2000 è stato rimodernato dall attuale proprietaria, il quale mi dice che per motivi tecnici non ha più la dia( sostiene che il comune ha archiviato la documentazione in un edificio attualmente non praticabile.perche dichiarato pericolante) quindi non ha materialmente la dia…..sarebbe possibile risolvere il problema e se si con quali pratiche e costi?

    1. Gentile Marianna, le consiglio – prima di impegnarsi con il venditore – di contattare un notaio di fiducia che possa assisterla già in fase di proposta acquisto o preliminare visionando la documentazione esistente sia catastale che urbanistica. Senza documentazione sui titoli edilizi dell’immobile potrebbe essere difficile definire la compravendita. Provi a dire alla proprietaria se può chiedere copia della DIA al tecnico che ha seguito la pratica. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli

  2. Buonasera, ho intenzione di chiudere il patio e farlo diventare il soggiorno spostando quindi la porta d’ingresso più avanti.. vorrei anke togliere il muro della cucina e spostare la stessa in un’altra zona.. si può fare? Mi ingrandirei un pochino xo..

  3. Buongiorno Architetto. Un paio di anni fa ho realizzato in economia, senza preventiva regolarizzazione, una ristrutturazione nel mio appartamento. I lavori sono stati fatti da noi e sono stati costituiti da una demolizione di un muro che delimitava soggiorno e cameretta con creazione di un unico ambiente, spostamento di un porta e piccolo muro in cartongesso.
    Ora vorrei regolarizzare le modifiche effettuate (abito nel comune di anzola emilia). Come è possibile fare?
    Grazie

    1. Gen.le sig.ra Tabanelli,
      per regolarizzare deve rivolgersi a un architetto che predisponga una Cila tardiva, con pagamento di una sanzione di 1.000 euro, oltre a tutti gli altri oneri. Successivamente andrà anche presentata la variazione catastale.
      Se interessata, posso comunicarle il nominativo di una mia collaboratrice per la zona di Bologna.
      Cordiali saluti
      arch. Carmen Granata
      info@guidaxcasa.it
      tel. 081 19257549
      cell. 338 1286549

  4. Buongiorno architetto,
    Ho in progetto di ristrutturare il mio appartamento appena acquistato, i lavori che devo fare sono principalmente il rinnovo degli impianti, dei sanitari, delle piastrelle e sostituzione degli infissi. Premesso che non viene modificato la pianta catastale (non abbattimento o spostamento dei muri interni e gli infissi saranno di grandezza uguale a quelli esistenti), devo presentare la DIA o un’altro tipo di pratica edilizia?
    Grazie

  5. Buonasera architetto avrei una domanda semplicissima da fare, c’è l’idea di prendere un locale in cui è presente un forno a legna e son venuta a conoscenza che la canna fumaria non è a norma…chi bisogna interpellare perché si regolarizzi tutto prima di prendere decisioni?

  6. Buonasera architetto, vorrei realizzare una casetta in legno 4mt. x 4mt. x h.2.40mt. che potrà servire per far giocare i bambini o come rimessa attrezzi in un mio terreno agricolo di circa 2.000mq. cosa devo presentare in comune? abito nel comune di Corciano (PG) mi sono letta le 34 pagine del regolamento edilizio, ma non è previsto questo tipo di piccole costruzioni. Grazie se vorrà rispondermi. Cristiana

    1. Cara Cristina, al di là di ciò che dice il Regolamento Edilizio, l’ideale è fare una chiacchierata con il tecnico del Comune. Oppure, rivolgendosi a un architetto del posto, conoscerà qualche precedente e saprà quale pratica utilizzare. architetto Carmen Granata

  7. Sotto il mio balcone, ed esattamente a circa 3 metri di distanza vi era fino a 15 giorni fa’, un gazebo con base cementata e bullonata di un altezza di 3 metri… In seguito a dei lavori di manutenzione il proprietario ha deciso di portare l’altezza a 3,60 metri e quindi di innalzare tale struttura di ben 60 centimeri anche se io trovandomi al primo piano ho palesato che non ero daccordo. Posso impedirlo? Come mi devo muovere per far si che vengano rispettati i miei diritti?

    1. Gentile Bruna
      Innanzitutto verifichi se il proprietario ha un titolo autorizzativo. In caso negativo, dovrà ovviamente rimuovere la struttura. In caso affermativo, se lei ritiene che sia stato leso un suo diritto, può far valere le sue ragioni, affidandosi alla tutela di un legale. Architetto Carmen Granata

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