Cos’è il condono edilizio?
2 commenti in ristrutturazioni e ediliziaCos’è il condono? Cos’è il condono edilizio?
Il concetto di condono è tipico del diritto italiano e consiste in un provvedimento legislativo con il quale è possibile ottenere l’annullamento di un reato e della relativa pena.
Tra le varie tipologie di condono, il condono edilizio consente, previa autodenuncia, appunto di annullare gli effetti penali conseguenti alla realizzazione di opere abusive di vario genere.
Cos’è la legge sul condono edilizio?
La caratteristica principale di un condono edilizio, come detto, è quella di essere una legge speciale con una durata temporale ben limitata.
In Italia si sono succeduti 3 condoni edilizi:
- il primo, disciplinato dalla legge n. 47 del 1985;
- il secondo, dalla legge 724 del 1994;
- il terzo, dalla legge n. 326 del 2003.
Attualmente, quindi, non è in vigore alcun condono edilizio e pertanto non ha senso parlare di “richiedere il condono”, per opere abusive.
Un’altra caratteristica è che il condono consente di sanare opere edilizie realizzate anche in deroga dalle norme urbanistiche. Tenendo presente che i vari condoni hanno avuto caratteristiche differenti, possiamo dire che, di volta in volta, a seconda dei casi, è stato possibile sanare anche, ad esempio, costruzioni realizzate in zone non edificabili, o che superavano i limiti volumetrici fissati dalle norme, o le distanze fissate da queste o dal codice civile, e così via.
Ricordiamo che, anche per le leggi ordinarie è possibile sanare delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo autorizzativo o in difformità da questo, con permesso o Dia in sanatoria o con Scia e Cial tardive, a seconda dei casi.
Cos’è la sanatoria edilizia? Qual è la differenza tra il condono e la sanatoria?
Ma la sanatoria, a differenza del condono, richiede il presupposto indispensabile della doppia conformità urbanistica, vale a dire che le opere devono essere conformi, contemporaneamente, alle norme vigenti al momento dell’abuso e a quelle vigenti al momento della richiesta di sanatoria.
Il condono, invece, consente anche di non attenersi a tale principio, andando, come detto, in deroga alle norme.
Per ottenere un condono edilizio è necessario pagare un’oblazione, che permette di estinguere il reato penale, ed una sanzione amministrativa, consistente in un aumento percentuale degli oneri concessori normali.
Cos’è la richiesta di condono?
Quando si acquista un immobile, tra i tanti controlli di regolarità che è necessario effettuare, può essere opportuno anche verificare che esista qualche richiesta di condono ancora “pendente”. Si tratta del caso in cui l’istanza di condono non è stata ancora perfezionata, in quanto mancante del completamento dei pagamenti di oneri e oblazione, o della documentazione richiesta per la pratica, e quindi non è stata ancora rilasciata la concessione in sanatoria.
Non vi stupite se ho usato ancora il termine “concessione”, ormai soppiantato dal permesso: di fatto, in molti comuni italiani giacciono ancora pratiche non risolte del condono dell’85, oltre che di quelli più recenti, vuoi per l’accumularsi di lavoro arretrato negli uffici, vuoi per disinteresse di molti richiedenti a perfezionare la richiesta.
Per questo motivo, in fase di acquisto, è consigliabile affidarsi ad un tecnico di fiducia che, tra le varie cose da controllare, potrà risalire alla presenza di un’eventuale richiesta di condono e sollecitarne la conclusione da parte del venditore.
Ho letto il suo interessante articolo e Le chiedo se è possibile che il comune dove è stata richiesta sanatoria nel 1985, dopo 33 anni mi chieda il saldo dell’ oblazione compresi 560 euro di interessi legali per ritardato pagamento mai richiestomi. Non ero a conoscenza dell’esistenza della domanda inviata da mia madre deceduta nel 2012. Debbo pagare gli interessi per loro inadempimento ? Sono pronto a saldare la somma il dovuta dell’oblazione per completare la pratica ma non gli interessi . Cosa debbo fare? Grazie per la sua collaborazione. A presto Bottini G.
Gen.le sig. Bottini,
generalmente è interesse del richiedente perfezionare la pratica di condono prima possibile (anche per poter disporre dell’immobile, venderlo, farci altri lavori, ecc.).
In Italia è però prassi rinviare i pagamenti alle calende greche fin quando non si ha effettivamente necessità del “pezzo di carta”. Da parte loro i Comuni, oberati e disorganizzati, tendono a non far nulla per accelerare i tempi. Il risultato è che oggi ci ritroviamo con pratiche di trent’anni fa non ancor istruite.
Cordiali saluti arch. Carmen Granata