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Barriere architettoniche: cosa sono?

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Qual è la definizione di barriera architettonica?

Si definisce barriera architettonica qualunque elemento costruttivo che limiti o impedisca l’accesso e gli spostamenti a persone che abbiano, temporaneamente o permanentemente, ridotte capacità motorie e sensoriali.

Esempi tipici di barriere architettoniche possono essere gradini, rampe con pendenze eccessive, porte strette, rialzi, marciapiedi stretti, spazi ridotti, ascensori piccoli. La percezione di un ostacolo è però soggettiva e varia da persona a persona: ad esempio un gradino è facilmente superabile da un individuo normodotato, ma impossibile per chi si sposta in carrozzina.

L’abbattimento (o il superamento) delle barriere architettoniche: la legge 13/89

La normativa in materia ha pertanto lo scopo di fare in modo che gli spazi siano fruibili da più persone possibile, in maniera oggettiva. In Italia, la Legge 13 del 1989 disciplina l’abbattimento delle barriere architettoniche, con lo scopo di rendere accessibili a tutti gli spazi, pubblici e privati.

La legge si attua, per la progettazione degli edifici privati, attraverso il D.M. n. 236 del 1989: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Infatti, tale decreto introduce i concetti di accessibilità, adattabilità e visitabilità di un edificio.

  • L’accessibilità consiste nel fare in modo che persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possano accedere facilmente all’edifico e alle unità che lo compongono, e possano fruire degli spazi con una certa autonomia.
  • La visitabilità è la possibilità, per queste persone disabili, di accedere almeno agli spazi di relazione e ad un servizio igienico degli immobili. Nel caso delle abitazioni, per spazi di relazione si intendono soggiorno e pranzo. In questo modo, la persona disabile, pur non potendo usufruire in autonomia di tutti gli spazi, è indipendente almeno per quelli relativi alla vita sociale.
  • Per adattabilità si intende la possibilità per un edificio che non sia completamente fruibile per una persona disabile, di diventarlo con poche opere da poter realizzare in un momento successivo, senza intervenire sulle strutture o sulla conformazione degli impianti.

Al fine di raggiungere questi obiettivi, quindi, il decreto stabilisce dei precisi parametri dimensionali che devono essere rispettati nella progettazione di edifici privati.
Ad esempio vengono stabilite le larghezze minime delle porte di accesso e di quelle interne, le caratteristiche di scale e rampe, le dimensioni di ascensori e servizi igienici per poter essere fruiti comodamente anche da chi si muove con carrozzina, e così via. Queste regole devono essere rispettate sia in fase di costruzione di nuovi edifici che in fase di ristrutturazione di quelli esistenti.

Per la progettazione degli edifici di carattere pubblico, invece, la norma di riferimento è il DPR 503 del ‘96.

La legge 13/89 fissa anche dei contributi a fondo perduto di cui può fruire chi intende ristrutturare un immobile per renderlo accessibile a un disabile, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni di un edificio condominiale che per l’alloggio privato. L’importo del contributo varia a seconda del totale della spesa sostenuta, e può essere cumulato anche con altri incentivi, come l’Iva agevolata al 4%, la detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni e una detrazione specifica del 19% per determinati lavori.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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