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Come funziona la risoluzione di un contratto di locazione

di 17 commenti in

La risoluzione, cessione e proroga rappresentano le modalità con cui proprietario (locatore) e affittuario (conduttore) possono far cessare anticipatamente, modificare o proseguire gli effetti di un contratto di locazione.

La risoluzione del contratto locazione da parte dell’affittuario

L’affittuario può recedere anticipatamente dal contratto di affitto dandone avviso al proprietario:

  • se previsto nel contratto di locazione (recesso convenzionale)
  • se ricorrono gravi motivi (art.3, comma 6, Legge n. 431/1998)

Pertanto se nel contratto non è previsto il recesso convenzionale da parte del conduttore, sarà possibile dare disdetta del contratto di locazione solo in presenza di gravi motivi. Le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti:

  • oggettivamente gravi, cioè fatti imprevedibili, involontari e sopravvenuti alla costituzione del rapporto;
  • estranei alla volontà del conduttore, che non dipendono quindi dalla soggettiva e unilaterale valutazione e che restano estranei al suo controllo;
  • diretti a rendere gravosa la prosecuzione del contratto anche sotto il profilo economico (esempio: la presenza di forte umidità e di condensa nell’abitazione tali da compromettere la salubrità del luogo).

L’avviso deve essere:

  • inviato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • spedito almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione per i contratti a canone concordato e canone libero; almeno 3 mesi prima per i contratti di natura transitoria;
  • esplicativo sulla clausola che spinge il conduttore a chiedere la risoluzione anticipata. Solo in questo caso è possibile avvalersi del recesso convenzionale (se previsto nel contratto di locazione).

L’inquilino affittuario è tenuto a pagare al proprietario tutte e sei le mensilità del preavviso, anche se decidesse di uscire di casa prima della scadenza dei 6 mesi. Nel caso in cui la casa venisse nuovamente affittata durante il periodo di preavviso, l’inquilino non è più tenuto a rispettare tale obbligo.

In mancanza di preavviso, il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni che il locatore provi di avere subìto per l’anticipata restituzione dell’immobile, a meno che non dimostri che l’immobile è stato ugualmente utilizzato dal locatore direttamente o indirettamente.

Nella lettera di disdetta anticipata del contratto di locazione, l’affittuario deve indicare:

  1. i dati anagrafici dell’inquilino;
  2. la richiesta di recesso dal contratto;
  3. i dati relativi alla registrazione del contratto;
  4. i tempi previsti per liberare l’immobile;
  5. l’indicazione dei motivi per cui si intende recedere il contratto.

La risoluzione del contratto locazione da parte del proprietario

Il proprietario locatore invece non può liberamente recedere da un contratto di affitto. La legge gli consente esclusivamente di:

  • non rinnovare il contratto all’affittuario alla prima scadenza nei seguenti casi:
    • destinazione dell’immobile a uso proprio e/o se mette a disposizione da parte del conduttore di un altro immobile;
    • mancato utilizzo dell’immobile;
    • vendita a terzi o ricostruzione;
    • demolizione e trasformazione dell’edificio;
  • dare disdetta alle scadenze del contratto successive alla prima.

La cessione del contratto di locazione

L’articolo 1406 del codice civile prevede che il locatore o il conduttore (definito “cedente”) possono essere sostituiti nel contratto da un soggetto terzo (definito “cessionario”), purché l’altra parte vi acconsenta. In pratica la cessione produce il trasferimento del contratto, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano, da una persona all’altra.

Il consenso del locatore non è necessario nei casi di:

  • morte o estinzione del conduttore, dove succederanno nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti e il convivente;
  • cessione d’azienda;
  • vendita dell’immobile locato.

Se la cessione avviene da parte del locatore, per necessità di restaurare, ristrutturare o demolire l’immobile, o per mutarne l’uso a cui è destinato, può esercitare il rifiuto al rinnovo. Tale volontà deve essere comunicata all’altra parte, con un preavviso minimo di 6 mesi.

La proroga del contratto di locazione

La proroga del contratto di locazione è un evento che si verifica successivamente alla stipulazione del contratto stesso e che determina il rinnovo, anche tacito, degli effetti del contratto. Nella maggior parte dei casi il contratto di locazione è tacitamente rinnovato, dopo la prima naturale scadenza, salvo che una delle parti decida di comunicare all’altra la propria disdetta.

La proroga per gli immobili ad uso abitativo

Contratti di locazione a canone libero 4+4 e canone concordato 3+2: alla prima scadenza il contratto è prorogato di diritto rispettivamente di 4 e 2 anni (salvo disdetta da parte del locatore). Dopo la proroga quadriennale o biennale, ciascuna delle parti ha diritto di rinnovare il contratto a nuove condizioni, comunicando la propria intenzione tramite raccomandata da inviare almeno 6 mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.

Contratti di natura transitoria: se l’esigenza della transitorietà è stata richiesta inizialmente dal conduttore e riportata in contratto, la proroga è possibile solo se l’inquilino, con lettera raccomandata inviata al locatore prima della scadenza del contratto, chiede di prorogare il periodo transitorio perché l’esigenza della transitorietà non si è ancora conclusa. In tal caso non serve rifare un nuovo contratto ma è prorogabile tacitamente il vecchio.

Contratto transitorio per studenti: la proroga avrà la stessa durata del contratto, salvo disdetta del conduttore.

Aspetti fiscali

Disdetta contratto locazione: tassa di registro

Il conduttore è tenuto al pagamento del canone di locazione fino al momento di effettivo rilascio dell’immobile. È inoltre necessario adempiere agli oneri fiscali richiesti dall’Agenzia delle Entrate, con il pagamento della tassa di registro per la risoluzione anticipata da ripartire tra il locatario e il conduttore.

Il versamento ha un’imposta fissa di euro 67, da corrispondere utilizzando il modello F24 Elide (codice tributo 1503). Devono essere riportati i dati del locatore e del conduttore, e gli estremi della registrazione del contratto di affitto.

Imposta di registro per le cessioni

La cessione del contratto di locazione prevede il versamento dell’imposta di registro, il cui importo dipende dalla presenza o meno di un corrispettivo pattuito per la cessione:

  • senza corrispettivo: importo fisso di 67 euro;
  • con corrispettivo: la cessione è soggetta ad imposta di registro, con l’aliquota prevista nel contratto ceduto. Inoltre è dovuta anche l’imposta di registro nella misura del 2% del corrispettivo pattuito per la cessione ed il valore delle prestazioni ancora da eseguire (con il minimo di 67 euro).

L’imposta deve essere versata entro 30 giorni dall’evento, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente, o con il modello F24, codice tributo 1502.

In quest’ultimo caso è necessario comunicare la cessione all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato.

Subentro ex lege

Quando l’immobile è trasferito per atto tra vivi o per causa di morte di una delle parti, la cessione del contratto di locazione avviene ex lege.

E’ questo il caso della vendita di un immobile affittato: chi l’acquista subentra nel contratto in essere come nuovo locatore. Lo stesso avviene nell’eventualità di un decesso: gli eredi del locatore o del conduttore subentrano automaticamente nel contratto di locazione.

In tali situazioni, dal punto di vista fiscale nessun adempimento è richiesto e non è dovuta l’imposta di registro. È opportuno, però, che i nuovi intestatari provvedano a inviare all’ufficio dove è stato registrato il contratto una comunicazione del loro subentro.

Se a subentrare è il nuovo locatore, questi può optare per la cedolare secca presentando la richiesta con il modello RLI, all’ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 30 giorni dalla data del subentro.

Proroga contratto di locazione

Per prorogare un contratto di locazione in scadenza è necessario, prima di tutto, trovare l’accordo con il proprietario dell’immobile, in quanto comporta alcune spese che vanno tenute in considerazione.

Sebbene la proroga avvenga automaticamente, l’evento è in ogni caso soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, e di conseguenza è soggetto all’imposta di registro, il cui importo è pari a quello versato in sede di prima registrazione.
Per i fabbricati ad uso abitativo locati con contratti in regime ordinario (non in regime della cedolare secca) la percentuale è il 2% del canone annuo, con importo minimo di 67,00€.

L’imposta di registro deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga):

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente: la comunicazione della proroga è inviata telematicamente, contestualmente alla richiesta di addebito.
  • con il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo 1504. Per comunicare la proroga è necessario presentare, entro 20 giorni dal versamento, il modello RLI (debitamente compilato) e la delega di pagamento all’ufficio dove è stato registrato il contratto.

Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (ad esempio adeguamento ISTAT).

Per i contratti di locazione di immobili abitativi per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca, l’imposta di registro non è dovuta nei casi di risoluzione o proroga, a condizione che (rispettivamente):

  • alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione;
  • si eserciti l’opzione per il periodo di durata della proroga.

Mancato versamento dell’imposta di registro

Il mancato versamento dell’imposta di registro dovuta sulla cessione, risoluzione o proroga del contratto di locazione comporta l’applicazione della sanzione sull’imposta versata, pari a:

  • 30% per pagamenti con un ritardo di oltre 90 giorni;
  • 15% per pagamenti con un ritardo compreso tra i 15 e 90 giorni;
  • 1/15 di riduzione per ogni giorno di ritardo, entro i 14 giorni.

Il pagamento dell’imposta di registro sulla cessione, proroga o risoluzione del contratto deve essere operato entro 30 giorni dalla data:

  • del verificarsi della risoluzione o della cessione del contratto;
  • della decorrenza della proroga.

Da tali date vanno calcolati, quindi, i giorni di ritardo nel pagamento.

 

Articolo scritto da:

Gaia Gasparetto, editor Rentìla

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17 commenti su “Come funziona la risoluzione di un contratto di locazione
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  1. ho un quesito da porre, contratto di locazione di un anno, registrato scaduto il 30 settembre 2019 in regime di cedolare secca, devo comunicare la risoluzione in agenzia entrate oppure no?

  2. nel 2003 ho dato in affitto, ad un dentista, un immobile censito C:1 e C.6 destinati a uso commerciali.Nel contratto è stata inserita la clausa che qualsiasi attività opera o spesa per l’ottenimento delle previste licenze amministrative, comprese quelle della prevenzione incendi o per l’adeguamento a aventuali nuove normative sono per intero a carico del conduttore.Inoltre è specificato il divieto d’effettuare modifiche all’immobile o agli impianti senza il preventivo consenso scritto del locatore.Dopo 15 anni il Comune di Vicenza ha fatto sapere che lo studio dentistico è abusivo in quanto in base alla legge Regionale 2002 l’immobile deve essere censito A 10 e non C.1.(legge tenuta nel cassetto sino al 20013).Alla luce di quanto emerso il Dottore(conduttore del locale) ha chiesto tramite un legale risarcimento danni patiti dal suo mandante per gravi inadempimenti da parte del locatore. Il locatore è nella convinzione che non era tenuto a garantire la destinaziione d’uso dell’immobile al conduttore pertanto gravava allo stesso l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intendeva esercitarvi, nonchè delle necessarie autorizzazioni amminbistrative. Inoltre, tutti i lavori effettuati nell’interno del locale sono stati effettuati di sua iniziativa senza alcun consenso scritto dal locatore Sarei molto grato se vorreste darmi una risposta.Grazie

    1. Gentile Amleto, le do il mio parere anche se non sono un legale. Il contratto – da quanto scrive – mi sembra ben fatto e coerente. Se, come accertato dopo, era necessario un cambio di destinazione d’uso per esercitare l’attività, spettava al conduttore fare richiesta alla proprietà di procedere in tal senso. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui

  3. Buongiorno, ho dato opportuna disdetta anticipata a mezzo raccomandata al proprietario con modi e tempi fissati dal contratto e ho liberato l’appartamento nei termini previsti effettuando, ovviamente, anche la consegna delle chiavi (l’agenzia aveva detto verbalmente che era tutto a posto) . Dopo 12 giorni l’agenzia mi ha richiamato dicendo che il nuovo coinquilino a cui sono in procinto di registrare il nuovo contratto di affitto ha accusato lamentele per la pulizia dell’appartamento e mi hanno chiesto di provvedere. Io ho provveduto, ma per tutelarmi anche in caso di nuovi danni magari fatti dal nuovo inquilino nel trasloco entro quanto decadono i miei doveri nei riguardi dell’appartamento? Devo richiedere in ogni caso un verbale che attesti che ho consegnato in modo conforme l’appartamento?

    1. Gentile Lucia,
      andrebbe sempre sottoscritto un verbale di riconsegna quando si restituiscono le chiavi.
      Si faccia rilasciare una liberatoria dal proprietario che a seguito del rilascio dell’immobile e contestuale consegna delle chiavi (avvenuto in data …) e dell’avvenuta pulizia, non ha nulla a che pretendere.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui

  4. Buonasera,
    sono un’inquilina e ho un contratto in essere 4+4, arrivato ormai al quinto anno. Il proprietario mi ha informato a voce di aver venduto il suo appartamento e di voler tornare a vivere in quello che io occupo perchè l’anno scorso il papà è morto e la mamma (la mia vicina) è rimasta sola e lui vorrebbe avvicinarsi. Può sfrattarmi con un preavviso di 6 mesi?
    Grazie

    1. Gentile Claudia,
      se il contratto è scritto a norma di legge, sicuramente è scritto che il proprietario può esercitare il diritto al diniego del rinnovo alla scadenza con preavviso di contrattuale (6 mesi) da comunicare con raccomandata. Il contratto è al 5° anno. Sono quindi passati i prim 4 anni e la scadenza successiva è all’8° anno. Hai diritto a rimanere fino all’8° anno. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui

  5. Salve, siamo inquilini con un contratto di affitto 4+4, stipulato presso agenzia immobiliare, in cui è stata inserita la clausola “gravi motivi” relativamente al recesso da parte nostra. L’agenzia ci ha assicurato, e continua a farlo, che l’eventuale acquisto di un’altra casa da parte nostra sarebbe un motivo assolutamente valido per recedere prima dei termini (rispettando il preavviso). Leggendo però i dettagli non mi sembra così. Può darci un chiarimento? Nel caso, sarebbe possibile chiedere la rettifica di questa clausola se non ci è stata spiegata correttamente? Grazie!

  6. Buongiorno
    Tempo fa avevo stipulato un contratto di tre anni per prendere in affitto un box.
    l’ultimo anno ho scoperto che la società che mi affittava il box è fallita e al suo posto è subentrata un’altra società.
    Nel frattempo mio contratto è scaduto a Novembre e ancora ad oggi la nuova società non mi ha fatto firmare il nuovo contratto pretendendo però il pagamento dell’affitto ogni 3 mesi ( che io sto pagando tramite bonifico).
    la mia domanda è : posso a questo punto decidere di non pagare e lasciare libero il box, anche se non ho dato disdetta nei tempi previsti per evitare il tacito rinnovo?
    Questa società non mi fa avere neanche le fatture, nonostante io gli chiami in continuazione per avere qualcosa di scritto…..

    Grazie
    Francesca

    1. Gentile Francesca, con il trasferimento della proprietà di un immobile, il nuovo intestatario subentra nei rapporti contrattuali di locazione in essere. Da parte del proprietario c’è l’obbligo di comunicare il subentro al locatario ed effettuare la variazione all’Agenzia delle Entrate (lo hanno fatto?), altrimenti non c’è titolo perché tu effettui un pagamento alla nuova società.
      Se non hai dato disdetta comunque il contratto è rinnovato secondo quanto stabilito nel contratto.
      Non pagare e liberare l’immobile non risolve la cosa. Potresti essere chiamata in giudizio a onorare il credito vantato dal nuovo acquirente.
      Inutile dire che il proprietario ha l’obbligo di fatturazione (potresti segnalare questa irregolarità all’Agenzia delle Entrate).
      Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  7. angela17 ottobre 2017, 11:15
    L’agenzia può nel momento in cui si da la caparra e si firma il preliminare, far firmare due proposte di acquisto differenti con due somme differenti e proporre prima quella più bassa al proprietario? La stessa cosa vale per il foglio della provvigione uno con un costo inferiore e uno con un costo maggiore è legale? se non si rispettano i termini di pagamento ma il proprietario accetta di aspettare altro tempo, invece l’agenzia non lo accetta e vuole subito avere la provvigione (tra l’altro quella maggiorata) Ma il fine ultimo di una agenzia non è vendere case? Perché per loro è un problema aspettare 15-20 giorni, il proprietario dovrebbe lamentarsi e non lo fa e addirittura sostengono che abbiamo solo altri 15 giorni sennò si dovrà andare in causa per avere la loro provvigione ma è questa la prassi? Vi ringrazio tanto in anticipo

    1. Gentile Angela, la provvigione all’agenzia normalmente viene pagata al preliminare di compravendita (nel caso di locazioni normalmente si paga al contratto con contestuale consegna delle chiavi). Quanto scrivi mi è poco chiaro perché parli prima di preliminare e poi di proposta d’acquisto. Il preliminare è un contratto “forte” che impegna le parti. Normalmente viene preceduta da una proposta d’acquisto da sottoporre al proprietario. In caso di mancata accettazione se ne puà presentare un’altra. Anche l’accettazione della proposta determina già un’obbligazione delle parti. Non m sembra corretto firmare proposte diverse nello stesso momento. L’accordo economico provvigionale é demandato alle parti, ma le agenzia immobiliari sono tenute a comportamenti trasparenti. Saluti Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi

  8. Salve. Ho disdettato per tempo il contratto d’affitto con lettera al locatore ed ho liberato l’appartamento, di comune accordo col locatore, al termine dei primi 4 anni di contratto. Ho chiesto al locatore copia della chiusura ma dice che non è necessaria in quanto non rinnovando per i successivi 4 anni il contratto decade autonomamente. E’ vero quanto mi dice?

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