Usufrutto di immobile
0 commentiL’usufrutto appartiene alla categoria dei diritti reali su cosa altrui. E’ il diritto che riguarda un bene di cui un altro è proprietario.
Sul medesimo bene coesistono quindi due tipi di diritti: l’usufrutto e la nuda proprietà. I titolari di questi diritti prendono rispettivamente il nome di usufruttuario e nudo proprietario.
L’usufruttuario può disporre del bene come meglio crede, ovvero può utilizzare l’immobile a proprio vantaggio e ricavarne i relativi “frutti” (esempio: canone di locazione). Esiste però un importante vincolo che l’usufruttuario deve rispettare: mantenere la destinazione economica del bene.
Facciamo un esempio
Se l’usufrutto riguarda un ufficio in un condominio e per motivi di carattere economico l’usufruttuario volesse affittarlo come abitazione – e questo cambiamento sia legalmente e tecnicamente possibile – l’usufruttuario non può effettuare questa trasformazione poiché andrebbe a mutare la destinazione economica del bene.
Come ripartire spese e imposte
Al nudo proprietario competono le spese di straordinaria manutenzione e le imposte sulla proprietà.
All’usufruttuario spettano le spese di ordinaria manutenzione e le imposte sul reddito e IMU (ex ICI).
La temporaneità dell’usufrutto
L’usufrutto per sua natura è temporaneo: non può durare oltre la vita dell’usufruttuario (se è una “persona giuridica”, ovvero una società, oltre i 30 anni) e si estingue con la morte dell’usufruttuario (cioè non passa agli eredi).
L’usufrutto può essere ceduto, ma il diritto si estingue alla morte del primo titolare.
Giuseppe Palombelli
CEO CasaNoi