Accertamento tecnico preventivo
0 commentiCos’è l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)?
L’ accertamento tecnico preventivo è una procedura prevista dall’articolo 696 del codice di procedura civile a cui si ricorre in particolari casi di urgenza, quando non si possono attendere i tempi previsti per l’espletamento della causa giudiziaria.
I particolari casi di urgenza possono essere situazioni come:
- possibilità di cambiamento dei luoghi
- pericolo di alterazione o deperimento delle prove.
L’ATP può essere richiesto però anche in corso di causa o durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.
Se il giudice verifica che l’accertamento tecnico preventivo non è stato completato nei termini fissati o addirittura non è mai incominciato viene assegnato un termine di 15 giorni per l’istanza di completamento.
Consulenza tecnica preventiva
L’articolo 696 bis del codice di procedura civile prevede la possibilità di espletare una procedura preventiva anche qualora non sussistano i motivi di urgenza previsti.
Tale fattispecie è più correttamente denominata consulenza tecnica preventiva.
Questa possibilità viene riconosciuta per accertare e determinare eventuali crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
L’intento del legislatore che ha introdotto questa norma con la riforma del codice di procedura civile del 2005, è stato infatti quello di introdurre un procedimento semplificato per favorire la conciliazione stragiudiziale di tutte quelle controversie legate alla soluzione di una questione puramente tecnica, come appunto quelle in cui l’oggetto di lite fosse limitato alla quantificazione di un credito o di un danno da risarcire.
In questo caso infatti il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), prima di depositare la sua perizia, può intraprendere un tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione va a buon fine, viene redatto processo verbale e il giudice attribuisce con decreto al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo valido anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Per favorire questi tentativi di conciliazione, il codice prevede che il verbale sia esente da imposta di registro.
Se invece non si raggiunge un accordo, in una eventuale causa successiva, ciascuna delle parti può richiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti.
Come richiedere un accertamento tecnico preventivo
Per richiedere un accertamento tecnico preventivo, l’interessato deve presentare un ricorso presso il Tribunale di competenza, informando anche la controparte, mediante una notifica.
Il presidente del Tribunale nominerà un CTU e indicherà la data di convocazione del consulente e delle parti.
Al consulente viene dato un termine per l’espletamento dell’incarico, che si concretizza mediante il deposito di una perizia presso il tribunale.
La relazione peritale del CTU
Per redigere la sua relazione, il CTU svolgerà tutte quelle attività che di solito compie nell’ambito di una normale consulenza d’ufficio prevista in ambito civile e amministrativo.
Pertanto il CTU potrà richiedere alle parti in causa, e anche a terze parti, l’acquisizione di determinati documenti.
Tali documenti andranno poi allegati in originale in calce alla perizia, specificando il modo in cui sono stati acquisiti.
Il tecnico dovrà anche enunciare i principi in base ai quali è giunto a determinate conclusioni.
Il procedimento si conclude con il deposito della relazione da parte del CTU.
Il giudice a quel punto potrà procedere a liquidare la parcella del professionista, ma non potrà ancora provvedere al regolamento delle spese tra le parti.