Ecobonus 110% per le seconde case non di lusso
0 commentiNovità sull’Ecobonus 110% che verrebbe esteso anche alle seconde case unifamiliari, agli alberghi e impianti sportivi fino al 31 dicembre 2022.
E’ questo il contenuto dell’emendamento al Decreto Rilancio, già sottoscritto dalla maggioranza di governo, che pertanto dovrebbe avere i numeri per essere approvato a breve. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Come funziona il bonus fiscale per la seconda casa
Lo sconto Irpef del 110 per cento include interventi di ristrutturazione con riqualificazione energetica o messa in sicurezza antisismica delle prime e seconde case, purché non siano “abitazioni di lusso” (cioè accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9).
In sostanza il super bonus prevede l’agevolazione fiscale del 110% per:
- le prime case
- le seconde case unifamiliari
- le seconde case inserite in un condominio
- i condomìni
- le strutture alberghiere
- gli impianti sportivi.
I lavori dovranno essere effettuati dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2022. Le spese invece saranno ripartite in uguali importi per cinque quote annuali.
Chi può usufruire dell’ecobonus 110%, oltre alle seconde case
In base all’emendamento presentato dal Partito Democratico, questi i soggetti che potrebbero avere accesso al bonus 110%:
- proprietari di prime e seconde case (ma non di lusso) in immobili unifamiliari o condominiali
- proprietari e gestori di immobili destinati alla ricezione turistica, come alberghi e residence
- enti non commerciali, come quelli religiosi o del terzo settore
- immobili provenienti da dismissioni di società a partecipazione pubblica
- immobili di società e associazioni sportive dilettanti
- immobili utilizzati per attività didattiche di scuole paritarie non a scopo di lucro.
Quali lavori?
Le opere di ristrutturazione devono includere uno o più dei seguenti lavori di efficientamento energetico:
- isolamento termico
- sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati per riscaldamento e raffrescamento sulle parti comuni degli edifici
- fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione
- installazione di pannelli fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche.
Per quei condomìni in cui non è possibile effettuare gli interventi, la detrazione è applicabile anche alla singola unità immobiliare.
NOTA BENE: i suddetti lavori devono migliorare di due classi energetiche le condizioni dell’edificio o, nel caso questo non sia possibile, di una sola classe.