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Ecobonus 110% per le seconde case non di lusso

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Novità sull’Ecobonus 110% che verrebbe esteso anche alle seconde case unifamiliari, agli alberghi e impianti sportivi fino al 31 dicembre  2022.

E’ questo il contenuto dell’emendamento al Decreto Rilancio, già sottoscritto dalla maggioranza di governo, che pertanto dovrebbe avere i numeri per essere approvato a breve. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Come funziona il bonus fiscale per la seconda casa

ecobonus 110% seconde case foto di case in Liguria
Foto tratta dal sito Italia a Tavola

Lo sconto Irpef del 110 per cento include interventi di ristrutturazione con riqualificazione energetica o messa in sicurezza antisismica delle prime e seconde case, purché non siano “abitazioni di lusso(cioè accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

In sostanza il super bonus prevede l’agevolazione fiscale del 110% per:

  • le prime case
  • le seconde case unifamiliari
  • le seconde case inserite in un condominio
  • i condomìni
  • le strutture alberghiere
  • gli impianti sportivi.

I lavori dovranno essere effettuati dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2022. Le spese invece saranno ripartite in uguali importi per cinque quote annuali.

Chi può usufruire dell’ecobonus 110%, oltre alle seconde case

In base all’emendamento presentato dal Partito Democratico, questi i soggetti che potrebbero  avere accesso al bonus 110%:

  • proprietari di prime e seconde case (ma non di lusso) in immobili unifamiliari o condominiali
  • proprietari e gestori di immobili destinati alla ricezione turistica, come alberghi e residence
  • enti non commerciali, come quelli religiosi o del terzo settore
  • immobili provenienti da dismissioni di società a partecipazione pubblica
  • immobili di società e associazioni sportive dilettanti
  • immobili utilizzati per attività didattiche di scuole paritarie non a scopo di lucro.

Quali lavori?

Le opere di ristrutturazione devono includere uno o più dei seguenti lavori di efficientamento energetico:

  • isolamento termico
  • sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati per riscaldamento e raffrescamento sulle parti comuni degli edifici
  • fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione
  • installazione di pannelli fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche.

Per quei condomìni in cui non è possibile effettuare gli interventi, la detrazione è applicabile anche alla singola unità immobiliare.

NOTA BENE: i suddetti lavori devono migliorare di due classi energetiche le condizioni dell’edificio o, nel caso questo non sia possibile, di una sola classe.

 

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admin

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