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Abbattimento barriere architettoniche: quali disposizioni?

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immagine su sampietrini portatore di handicap per abbattimento barriere architettoniche
Foto Wikipedia Italia

Con il termine “barriera architettonica” in genere si indica un qualsiasi elemento costruttivo che impedisce in concreto, o renda comunque particolarmente difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di determinati servizi a persone che hanno difficoltà motorie o sensoriali.

Infatti, se per molti fare i gradini delle scale, affrontare pendenze, salire sui marciapiedi o passare su strade non asfaltate, sono azioni normalissime, per tantissime persone, purtroppo, non è così semplice.

Quelli sopra citati rappresentano solamente alcuni esempi di barriere architettoniche che, purtroppo, quotidianamente limitano una moltitudine di persone nell’utilizzare uno spazio o un servizio; anche se, come vedremo in seguito, per abbattere queste barriere basta poco, come l’installazione di miniascensori per edifici pubblici o privati, servoscala o rampe.

Il tema delle barriere architettoniche assume rilievo anche da un punto di vista strettamente legale poiché la loro esistenza determina vere e proprie diseguaglianze tra persone che non può essere tollerato in uno Stato di diritto come il nostro il quale è tenuto a garantire l’eguaglianza tra i consociati.

Infatti, la Carta costituzionale racchiude in sé il cosiddetto principio di eguaglianza, che può essere tradotto come il diritto dei cittadini di essere messi nelle condizioni di poter godere dei propri diritti e, con riferimento al tema delle barriere architettoniche, di poter avere accesso a un determinato luogo, indipendentemente dalla propria condizione personale.

Dal punto di vista normativo è possibile individuare alcune leggi che disciplinano le barriere architettoniche, ovvero:

  • la Legge 13/89 stabilisce che i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti (sia che si tratti di luoghi pubblici, sia privati),
  • la Legge 104/92 che, agli art. 23 e 24, contiene alcuni parametri da tenere in considerazione (sempre con riferimento alle barriere architettoniche) in materia di ostacoli nello sport, nelle attività ricreative e nelle attività sportive.

Cosa sono le barriere architettoniche?

Concettualmente le barriere architettoniche, come anticipato, possono essere definite come una limitazione dovuta da una determinata costruzione a danno di persone che hanno difficoltà ambulatorie. Tuttavia, al fine di avere maggiore consapevolezza sul tema delle barriere architettoniche e dell’accessibilità nei luoghi pubblici e privati, è necessario fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 che contiene proprio la definizione di barriere architettoniche.

L’art. 2 del Decreto sopra richiamato dispone che per barriere architettoniche si intendono:

  • a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  • c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Di conseguenza, dalla lettura della norma citata è possibile desumere che rientrano nel novero delle barriere architettoniche anche gli ostacoli fisici e sensoriali “comuni” come ad esempio i marciapiedi, i semafori privi dell’apposito segnale acustico per le persone non vedenti, le scale, etc.

Come abbattere le barriere architettoniche

pavimentazione per abbattimento barriere architettoniche
Foto tratta da Lavorincasa.it

Ovviamente la modalità di abbattimento delle barriere dipende proprio dal tipo di barriera.

In genere, tra le diverse soluzioni praticabili per l’abbattimento delle barriere, una delle soluzioni maggiormente praticate è l’installazione di miniascensori per edifici pubblici o privati.

Questi possono essere installati all’interno del vano scala o all’esterno dell’edificio e permettono il trasporto di persone in piedi o su sedia a rotelle (o su carrozzina elettrica) in modo da permettere a chiunque di uscire o di entrare nella propria abitazione senza problemi.

Un altro strumento molto utilizzato è la rampa. Si tratta, in poche parole, di un piano inclinato finalizzato a consentire il superamento di un dislivello. In genere, come anticipato, la barriera architettonica maggiormente diffusa sono le scale presenti negli edifici pubblici e privati.

Tale barriera può essere agevolmente abbattuta attraverso l’installazione di un ascensore, oppure, un’altra soluzione molto praticata, è il cosiddetto servoscala, o montascale che dir si voglia. Si tratta di una soluzione molto agevole perché da un lato non impone lavori di ristrutturazione importanti e dall’altro può essere montato agevolmente in un momento successivo alla realizzazione della struttura.

Normativa di riferimento per abbattere le barriere architettoniche

Al fine di garantire un’eguaglianza sostanziale con riferimento all’accessibilità in edifici pubblici e privati è fondamentale eliminare, o comunque ridurre al minimo, le barriere architettoniche esistenti, qualunque esse siano.

Tuttavia, è necessario precisare fin da subito che non è possibile eliminare tali barriere in modo “autonomo” e senza autorizzazione. Pertanto, è fondamentale conoscere la normativa nazionale di riferimento per avere maggiore consapevolezza sul tema.

Le normative di maggior rilievo sono:

ascensore esterno per abbattimento barriere architettoniche
Foto tratta da Fabrica.it
  • DM 236/1989 – prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Legge 13/1989 – disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
  • Legge 104/1992 – legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
  • Dpr 503/1996 – regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
  • Dpr 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

In conclusione, tutti gli edifici esistenti (sia pubblici che privati) sono soggetti all’applicazione delle norme sopra richiamate in materia di abbattimento delle barriere; ma è bene evidenziare che non tutti hanno gli stessi obblighi.

Legge 13/1989

Tale legge rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in tema di abbattimento delle barriere architettoniche e può essere concettualmente suddivisa in tre parti.

La prima dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici e alla ristrutturazione degli stessi; la seconda in tema di innovazioni da porre in essere sugli edifici esistenti e dirette alla eliminazioni delle barriere architettoniche; la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione dei contributi da versare al fine di realizzare le opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche in favore di soggetti portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.

DM 236/1989

Tale Decreto Ministeriale rappresenta ancora oggi il testo normativo di riferimento in materia di progettazione per il superamento delle barriere architettoniche.

In estrema sintesi, la normativa sopra richiamata disciplina i criteri generali di progettazione (ad esempio per la visitabilità, accessibilità e adattabilità), le specifiche funzionali e dimensionali, nonché le tecniche conformi alla cosiddetta “progettazione inclusiva”.

Il DM 236/1989 disciplina, come appena visto, ben tre livelli di qualità dello spazio costruito, i quali corrispondono a tre diversi gradi di abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero: l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità.

L’accessibilità è la possibilità anche per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di accedere all’edificio e le sue singole unità immobiliari in condizioni di sicurezza e autonomia.

La visitabilità, invece, è la possibilità da parte di persone con ridotta capacità motoria di accedere agli spazi di relazione e almeno a un servizio igienico in ogni unità immobiliare.

Infine, l’adattabilità è la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati al fine di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone che hanno una ridotta capacità motoria o sensoriale.

Pertanto, è agevole desumere che l’accessibilità rappresenta il livello più alto di spazio costruito in quanto consente la totale fruizione da parte anche delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale. Deve essere garantita sia per gli spazi esterni (il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso fruibile anche da parte di chi ha ridotte capacità motorie o sensoriali) sia per le parti comuni.

La visitabilità, invece, rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa del fabbricato o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione anche in favore delle persone con ridotte capacità motorie o sensoriali.

Infine, la adattabilità rappresenta un livello basso di qualità, suscettibile, per originaria previsione progettuale, di essere trasformata in livello di accessibilità. In poche parole, l’adattabilità può essere definita come una sorta di accessibilità differita.

Legge 104/1992

La Legge 104/1992 sancisce che le persone affette da disabilità non possono essere escluse in nessun caso dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità usufruiti da ogni cittadino, e di conseguenza stabilisce, in tema di barriere architettoniche, che il rilascio delle concessioni edilizie sia svincolato al rispetto della normativa in materia di barriere.

In poche parole, oggi i fabbricati che non rispettano la normativa qui esaminata non possono ottenere il certificato di agibilità, ergo sono immobili inagibili, con tutte le conseguenze giuridiche che derivano per questi particolari immobili.

DPR 503/1996

Si tratta del Decreto del Presidente della Repubblica denominato “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Il Dpr citato riprende la nozione di barriere architettoniche contenute nella Legge 13/1989 e stabilisce che agli edifici, spazi pubblici esistenti, devono essere apportati tutti gli accorgimenti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire la più completa fruibilità dello spazio, anche da parte delle persone che hanno difficoltà motoria o sensoriale.

Ma non finisce qui, al fine di garantire concretamente l’abbattimento delle barriere, il Decreto dispone che non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri Enti pubblici per la realizzazione di opere e servizi pubblici che non siano conformi alle norme sopra citate.

DPR 380/2001

Il Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nelle Sezioni I e II del Capo III, intitolate “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” ed “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” raccoglie in modo organico e sistematico quanto previsto dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

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