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Abusi edilizi e responsabilità del direttore dei lavori

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Responsabilità per gli abusi edilizi

responsabilità per gli abusi edilizi un cantiere bloccatoQuando viene riscontrato un abuso edilizio ed è quindi accertata la violazione delle norme urbanistiche, la legge prevede tre soggetti responsabili:

  1. il committente
  2. il costruttore
  3. il direttore dei lavori.

I primi due, in particolare, in base a quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, sono tenuti al pagamento in solido delle sanzioni assegnate, nonché a partecipare delle spese previste per l’eventuale demolizione dell’opera.

Lo stesso articolo 29 del T. U. che disciplina la responsabilità in merito agli abusi edilizi, prevede che il direttore dei lavori ne sia esentato nei casi seguenti:

  • se ha contestato le violazioni agli altri due soggetti e ne ha dato comunicazione al responsabile del competente ufficio comunale all’urbanistica
  • nel caso di totale difformità o variazioni essenziali ha anche rinunciato all’incarico di direzione dei lavori.

Sentenza della Corte di Cassazione in merito alla responsabilità per gli abusi edilizi

La recente sentenza n. 46477/2017 della Corte di Cassazione ha chiarito che il direttore dei lavori è responsabile dell’abuso edilizio anche nel caso in cui si sia dimesso dal suo incarico.

In poche parole, in presenza di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo abilitativo, non è sufficiente che il direttore dei lavori rinunci al compito, ma è necessario che indichi anche nella lettera di dimissioni che il motivo è dovuto ai disaccordi con la committenza in merito a tali difformità.

In caso contrario, il professionista risponde delle violazioni urbanistiche dell’opera.

Il caso in esame

Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione aveva visto la richiesta di un permesso di costruire in sanatoria perché, in corso di costruzione, erano stati realizzati volumi tecnici e opere di contenimento in ampliamento rispetto alla volumetria inizialmente prevista in progetto.

In realtà, l’impresa aveva realizzato questi volumi in più per utilizzarli a fini residenziali. Il direttore dei lavori aveva quindi diffidato impresa e costruttore a ripristinare lo stato assentito con il titolo edilizio in sanatoria.

Da successivi accertamenti del Comune, era emerso che non si trattava di vani tecnici, per cui l’ente ne aveva intimato la demolizione e aveva condannato per abuso edilizio l’impresa, il committente e il direttore dei lavori.

Dopo il rilascio del permesso in sanatoria, il direttore dei lavori si era in effetti dimesso dall’incarico senza però fare alcun riferimento agli abusi commessi, ma adducendo semplicemente dei generici motivi personali.

E’ proprio questo comportamento che ha determinato la condanna nei suoi confronti.

I giudici hanno fatto riferimento all’articolo del Testo Unico riportato sopra, laddove si ricorda che il direttore dei lavori non è responsabile soltanto quando non solo ha rassegnato le proprie dimissioni rispettando per l’adempimento la forma scritta, ma ha anche presentato denuncia degli illeciti edilizi commessi alla competente amministrazione.

Nel caso preso in esame invece il tecnico si era limitato semplicemente a richiamare il committente. Per questo gli è stata comminata una sanzione pecuniaria di 21.000 euro e una condanna a otto mesi di reclusione.

Conclusioni

Quello descritto è un caso esemplare, di cui i professionisti da ora in poi dovranno tenere conto.

Non è infrequente, infatti, che in presenza di abusi edilizi, il direttore dei lavori si limiti a rinunciare all’incarico, spesso senza neanche contestare gli illeciti alla committenza e all’impresa.

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, che la responsabilità del tecnico in queste situazioni è notevole e ha ricordato i comportamenti da mettere in atto per evitare ogni genere di sanzione.

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