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Abuso e condono edilizio in zona sismica

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Sentenza della Cassazione su abuso e condono edilizio in zona sismica

abuso e condono edilizio in zona sismica: sopraelevazione da abbattere anche se condonataUna recente sentenza della corte di Cassazione ha sancito che se un intervento edilizio compromette la staticità di un edificio in zona sismica, il manufatto va abbattuto anche se è stato oggetto di condono.

Si tratta della sentenza n. 2115 dello scorso 29 gennaio 2018, con la quale gli ermellini hanno respinto il ricorso di privati che si opponevano alla demolizione di una sopraelevazione realizzata abusivamente.

Si trattava nello specifico di una coppia di coniugi che aveva realizzato senza titolo abilitativo la sopraelevazione in condominio e contro i quali si erano opposti due fratelli condòmini.

In primo grado il Tribunale condannava i responsabili alla demolizione dell’abuso e al ripristino dello stato dei luoghi, oltre che al risarcimento di danni per infiltrazioni provocate.

Anche in secondo grado la sentenza veniva confermata, per cui i coniugi ricorrevano in Cassazione, dove il verdetto è stato ancora una volta, come detto, ribadito.

La coppia è stata quindi condannata a rimuovere il corpo di fabbrica in ampliamento dell’edificio esistente e a ripristinare il preesistente lastrico solare.

Tutto ciò, nonostante l’intervento fosse stato oggetto di condono edilizio, in quanto, contravvenendo alle disposizione delle norme antisismiche, rendeva l’edificio non idoneo a fronteggiare il rischio sismico.

La Cassazione ha infatti ricordato che il condono edilizio, o comunque tutte le procedure di sanatoria, riguardano i rapporti tra la pubblica amministrazione e il privato cittadino e si risolvono solo dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale.

Non si risolve però il diritto dei terzi riguardanti la violazione di norme inerenti ad esempio le distanze o altre questioni regolamentate dal codice civile.

Allo stesso modo, il condono non elimina il dovere di realizzare manufatti che non attentino alla sicurezza degli altri condòmini o vicini – confinanti.

I giudici hanno infatti ricordato che, tra la diverse condizioni poste dal codice civile, la “salvaguardia della staticità dell’edificio ha carattere assoluto“.

Sopraelevazione in zona sismica

In questa circostanza la Corte di Cassazione ha ricordato i principi generali del diritto di sopraelevazione, in particolare il diritto del proprietario dell’ultimo piano di un edificio a sopraelevarlo con una struttura chiusa, aumentandone così l’altezza, purchè ciò avvenga previo ottenimento del permesso di costruire e di tutti i titoli autorizzativi previsti.
Ciò è quanto sancito dall’art. n. 1127 del codice civile.

Tuttavia gli altri condòmini possono opporsi a questo diritto se:

  • la sopraelevazione pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio
  • diminuisce notevolmente l’aria o la luce per i piani sottostanti
  • le condizioni statiche dell’immobile non lo consentono.

In quest’ultima eventualità il limite può essere superato unicamente nel caso in cui il proprietario dell’ultimo piano ottenga il consenso unanime di tutti gli altri condomini a realizzare le opere di consolidamento strutturale che rendano fattibile l’intervento ed eliminino il rischio.

A parte quanto previsto dalle norme, nei condomìni uno degli abusi più frequenti è proprio la costruzione di una veranda o di un altro manufatto a chiusura del lastrico di copertura di proprietà esclusiva.

Anche nel caso citato, quindi, non era sufficiente aver ottenuto un titolo autorizzativo quale il condono edilizio, ma era necessario rimuovere tutte le cause di pregiudizio statico per l’edificio.

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