Agevolazioni Prima Casa: la Risoluzione N.112/E del 27.12.2012
50 commentiNon si perde l’agevolazione prima casa anche in caso di vendita dell’immobile prima dello scadere dei 5 anni.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito con la Risoluzione N.112/E del 27.12.2012 che chi ha acquistato la propria abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa, potrà rivenderla, senza dover aspettare i fatidici 5 anni e senza pagare alcuna sanzione, anche se non ne acquisterà una nuova allo scadere di un anno dalla vendita.
Dovrà solo versare al Fisco la differenza tra l’imposta agevolata già corrisposta a suo tempo e quella ordinaria, ma non dovrà più pagare la sanzione del 30% precedentemente applicata per legge.
Importante la puntuale comunicazione al Fisco
Entro e non oltre i 12 mesi dalla vendita, se non si intende acquistare una nuova casa, occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate dichiarando di voler rinunciare all’acquisto di una nuova abitazione/prima casa.
Attenzione: la mancata comunicazione al Fisco comporta l’applicazione della suddetta sanzione, pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata.
Buongiorno,
sto per acquistare un immobile insieme alla mia compagna in separazione dei beni. Siamo entrambi giàà proprietari di un’altra abitazione in un comune diverso da quello in cui stiamo acquistando. Io non ho mai usufruito del beneficio fiscale prima casa mentre la mia compagna si. Tuttavia sono già passati 5 anni dall’acquisto dell’immobile che ora è in vendita.
In questa situazione possiamo acquistare l’immobile come prima casa?
Gentile lettore,
da quanto scrivi tu puoi richiedere le agevolazioni all’acquisto, mentre la tua compagna no. Per essere ancora più precisi la tua compagna può richiederle solo se prima vende quella acquistata con le agevolazioni fiscali.
Un cordiale saluto.
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno, ho acquistato un immobile come prima casa e vi ho stabilito la residenza immediatamente. Successivamente, ho acquistato un sottotetto in altro comune e con sanatorie e ristrutturazione l’ho accatastato come abitazione (queste operazioni le ho concluse senza sfruttare nessuna agevolazione prima casa). Dopo circa 30 mesi dall’acquisto della prima casa ho spostato la residenza nella nuova abitazione. Decade il beneficio fiscale sulla prima casa acquistata con i benefici ? Ho letto che dovevo portarci la residenza entro 18 mesi, ma nella normativa non vi è traccia di periodo minimo di residenza. Grazie.
Gentile lettore,
quanto scrivi è corretto. La norma sulla residenza impone il trasferimento della residenza nel comune entro 18 mesi ma non specifica un periodo minimo. Ciò è comprensibile perchè non si può limitare la mobilità futura dei cittadini. Solo in caso di rivendita prima dei 5 anni potrebbe verificarsi elementi per la decadenza dai benefici fiscali ottenuti.
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno,
nel 2012 ho acquistato da un costruttore la mia abitazione, dove risiedo, con agevolazioni prima casa (IVA al 4%), il giorno dopo ho acquistato da altro costruttore un box PUP pertinenza prima casa con agevolazioni prima casa (IVA al 4%) e per cui ho usufruito della detrazione del 50% del costo di costruzione.
Ho due domande: se vendo casa e box assieme per ricomprare un’abitazione dove andrò a risiedere (nuova prima casa) ma che non avrà nessuna pertinenza (no box) mantengo le agevolazioni sui precedenti acquisti? Sia casa che box?
Vendendo a persona che non acquista come prima casa, questo acquirente potrà usufruire delle detrazioni al 50% sul box? Nel caso negativo posso continuare ad usufruirne io?
Grazie molte per la vostra risposta.
Gentile lettore, ha poco senso parlare di “mantenere le agevolazioni”. Le agevolazioni all’acquisto della prima casa sono soggettive e si concretizzano al momento dell’acquisto. Se tu vendi casa e box, potrai richiederle nuovamente. Colui che acquista la tua abitazione con o senza box, a sua volta, se ha i requisiti soggettivi potrà richiederle, analogamente a quanto è avvenuto per te. Ti saluto cordialmente
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Salve, vorrei sapere come calcolare esattamente la differenza tra l’imposta agevolata già corrisposta a suo tempo e quella ordinaria e/o a chi rivolgermi per un calcolo esatto?
quale sarebbe poi il prox passo x sistemarmi con il fisco?
Grazie e cordiali saluti
Puoi richiederla al notaio o ad un altro professionista del settore.
Un cordiale saluto,
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Salve, a chi posso rivolgermi per far calcolare la differenza tra l’imposta agevolata già corrisposta a suo tempo e quella ordinaria o come calcolarla da solo?
Come farebpoi x corrisponderla al fisco?
Grazieve cordiali saluti
Puoi richiederla al notaio o ad un altro professionista del settore.
Un saluto,
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Sono un poliziotto e vi scrivo per avere informazioni in merito all’imu. Nel 2012 mi è stato un immobile da mia madre (ero in comunione legale) e nel 2013 ho acquistato, in un’altra città un appartamento con i benefici di prima casa (dl 2012 – in separazione dei beni).
Volevo sapere: considerato che nel decreto istitutivo dell’imu l’esempio riportato riguarda due coniugi intestatari di due immobili in due città diverse ma non tratta il mio caso specifico, io devo pagare per l’abitazione successiva l’imu come seconda casa anche se in comune diverso e non esistendo più obbligo di residenza? Grazie
Gentile Giuseppe.
l’esenzione IMU è prevista solo per una abitazione familiare: la cosiddetta “abitazione principale”, ovvero l’abitazione effettivamente utilizzata come dimora abituale della famiglia e dove si ha la residenza anagrafica. Poco importa se l’abitazione è pervenuta per donazione oppure è stata o meno acquistata con le agevolazioni prima casa. Nel tuo caso specifico, tu e tua moglie se possedete più di un’abitazione, potete richiedere l’esenzione IMU solo per l’abitazione principale anche se avete residenze anagrafiche in abitazioni diverse.
Ti ringrazio per averci scritto
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buonasera,
ho ereditato un appartamento sul quale pagherò le imposte come prima casa in quanto ne ho i requisiti.
L’idea è comunque di metterlo subito in vendita per poi acquistarne un’altro. Se però nell’anno successivo alla vendita non riuscissi a comprare un appartamento, si applicherebbe quanto detto nell’articolo anche in questo caso?
Se presento istanza entro i termini all’agenzia delle entrate, una volta pagata la differenza, posso successivamente usufruire delle agevolazioni per l’acquisto di una prima casa?
Grazie
Gentile Andrea,
non devi confondere tra: a) imposta sulla successioni; 2)agevolazioni fiscali per acquisto abitazione.
Tu hai ereditato un’abitazione e – avendone i requisiti – pagherai imposta di successione agevolata “prima casa”.
Nulla ti vieta di acquistare con le agevolazioni un’abitazione, sia che vendi sia che non vendi questa proprietà
E’ sufficiente che tu dichiari nell’atto di compravendita che:
1) non possiedi altra abitazione acquistata con i benefici prima casa
2) non possiedi a titolo esclusivo altra abitazione nel comune dove acquisti
3) trasferisci la residenza nell’abitazione ….
Venendo alla tua specifica domanda: se vendi l’abitazione ereditata entro i 5 anni, senza ricomprare un’abitazione da adibire ad “abitazione principale” entro i dodici mesi successivi, dovrai restituire al fisco la differenza tra imposta di successione piena e quella pagata (agevolata) + sanzioni ed interessi.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buongiorno,
ho acquistato quindici mesi or sono una casa che ho intestato come prima casa ai miei due figli. Purtroppo non riusciranno a trasferire la residenza entro i 18 mesi in quanto l’immobile non è ancora abitabile. La mia domanda è: se i miei figli trasferiscono la residenza presso un abitazione qualsiasi del comune dove si trova la casa acquistata perderanno comunque le agevolazioni fiscale? Ovvero dovranno pagare la differenza più il 30% di sanzione?
Grazie per la cortese risposta.
Gentile Marco,
per non decadere dall’agevolazione è sufficiente il trasferimento della residenza nel comune dove ricade l’immobile entro 18 mesi.
Altrimenti sarete tenuti a pagare:
– differenza d’imposta tra imposta piena (dovuta al momento del rogito) e imposta agevolata pagata
– interessi maturati sulla somma dalla data del rogito fino alla data del pagamento
– sanzioni (potevano essere evitate con apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall’acquisto).
Un caro saluto
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buongiorno,
leggendo i commenti non ne ho trovato uno simile al mio caso che di seguito vi espongo.
Io e mia moglie siamo proprietari da 4 anni della nostra prima casa con quote di proprietà del 62% (io) e 38% (mia moglie), sposati in regime di separazione dei beni. L’anno scorso mia moglie ha ricevuto in eredità un terreno in un comune diverso dall’attuale residenza. Vorremmo li costruire la nostra nuova casa e una volta pronta stabilirvi la nostra residenza. Quale iva dovremo corrispondere all’impresa per i lavori di costruzione? Se mia moglie adesso mi vendesse la sua quota di attuale prima casa? poi dovrebbe trasferire la sua residenza nella nuova abitazione entro 12 mesi? Ma così facendo potrebbe usufruire dell’iva al 4% per la nuova costruzione?
Vi ringrazio anticipatamente.
Gentile sig. Giuseppe,
il principio generale è che l’IVA sui contratti di appalto nell’edilizia è soggetta alla medesima aliquota cui si andrebbe incontro ove invece che “far costruire” si “acquistasse”. Pertanto la sua intuizione è assolutamente corretta: laddove sua moglie ceda il 38% dell’immobile di sua proprietà, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni richieste dalla nota II bis all’art. 1, tariffa parte prima, annessa al DPR 131 del 1986, avrebbe diritto di chiedere all’impresa di emettere le fatture con iva al 4%.
E’ di fondamentale importanza che i requisiti sussistano in capo al committente (sua moglie) fin dall’avvio dell’incarico.
Quanto al trasferimento della residenza si deve ritenere che sua moglie abbia 18 mesi (e non dodici) dall’ultimazione dei lavori per trasferire la residenza nel comune ove è il terreno.
Cordiali saluti
Federico Alcaro notaio
Studio Notarile ALCARO – RANDAZZO
Piazza Gentile da Fabriano n. 15, 00196 ROMA
Tel.: 06.3234885/06.3234912
Sto valutando l’acquisto di un immobile situato in località diversa da quella di abitazione e lavoro.
Avrei intenzione di intestare l’appartamento alle mie figlie.
Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa dovrebbero trasferire la residenza entro i 18 mesi ma potrebbero anche non abitare nell’immobile oggetto delle agevolazioni, immagino però che dovrebbero comunque “risiedere” nel comune dove si richiede il trasferimento.
Inoltre le chiedo come verrebbero ripartite le detrazioni se solo una delle due figlie si trasferisse.
Grazie
Gentile Mariosa,
ti confermo che l’obbligo è quello di trasferire entro 18 mesi la residenza nel comune dove ricade l’immobile. Quelle che chiami detrazioni, immagino siano le agevolazioni fiscali che verranno applicate alle tue figlie nelle rispettive percentuali di proprietà al momento del rogito.
E’ quello quindi il momento in cui chiedere o non chiedere le agevolazioni fiscali all’acquisto della prima casa.
Ti saluto cordialmente.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buongiorno,
nell’ottobre 2012 io e mia moglie abbiamo acquistato un piccolo appartamento; visto che nel corrente anno la famiglia è aumentata il quesito che vorrei sottoporre è il seguente… vendendo la prima casa prima dei 5 anni, e non riuscendo ad acquistarne una seconda entro un anno, pur presentando come menzionato in tempo utile una istanza all’Agenzia delle Entrate e pagando poi la differenza al Fisco, riusciremo nuovamente al momento di un successivo acquisto a poter usufruire della Agevolazione prima casa? Grazie in anticipo per la risposta. Distinti saluti
Gentile Francesco,
se non riacquistate entro 12 mesi dalla vendita, pagherete la differenza di imposta + interessi ed eventualmente le sanzioni se non fate apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Formalmente quindi avrete pagato l’imposta piena e non possedendo altre abitazioni acquistate con le agevolazioni, potete chiederle nuovamente quando acquisterete una nuova abitazione.
Continua a seguirci
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Tutto giusto quel che dice Giuseppe Palombelli, mi permetto solo di segnalare al signor Francesco che così facendo perderà il diritto ad usare il credito d’imposta! Pertanto il consiglio notarile, in questi casi, è: faccia il possibile perché la vendita e l’acquisto del nuovo immobile siano non più distanti di un anno!
strong>Federico Alcaro notaio
Studio Notarile ALCARO – RANDAZZO
Piazza Gentile da Fabriano n. 15, 00196 ROMA
Tel.: 06.3234885/06.3234912
Buongiorno,
Nel novembre 2010 ho acquistato un’appartamento con i benefici della prima casa e sia l’immobile che il mutuo è cointestato al 50% a me e a mia madre.
Mia madre vorrebbe ora andare in affitto in un appartamento su un’altro comune, quindi chiedo se si perdono le agevolazioni di prima casa se lei intende cambiare residenza prima dei 5 anni .
Grazie
Caro Marco,
tua madre – se cambia residenza – non perde le agevolazioni di cui ha usufruito per l’acquisto.
L’importante è che abbia trasferito la residenza entro 18 mesi dal rogito. Quando trasferirà la residenza non potrà però portare in detrazione gli interessi del mutuo, in quanto la detraibilità è prevista solo per le abitazioni principali, ovvero quello dove si ha la residenza e la dimora abituale.
Ti ringrazio per la partecipazione.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buongiorno,
volevo avere un chiarimento in merito alla mia situazione, e forse leggendo i vostri commenti chiarissimi riusciro’ ad avere un quadro completo!
Allora sono comproprietaria con mio marito di un immobile acquistato come prima casa prima del matrimonio in regime di separazione dei beni.
Adesso vorremmo acquistare un nuovo immobile piu’ grande come prima casa, premesso che sono già abbondandemente passati 5 anni dal primo acquisto, se passassimo per donazione il 50% di mio marito a me, diventando unica proprietaria, mio marito puo’ acquistare con i benefici prima casa il nuovo immobile?il relativo mutuo potrebbe essere cointestato? oppure meglio di no per scaricare interamente gli interessi su mio marito?
Inoltre la casa che passerebbe in donazione al 100% di mia proprietà puo’ essere tranquillamente venduta a breve?
Abbiamo solo una bambina di 5 anni, ci sono problemi circa la legittima?
Spero vogliate dare gentile sollecita risposta, ringrazio vivamente per l’attenzione accordatami
Gentile Maurina,
abbiamo risposto molte volte a quesiti simili al tuo. Ti invito a rileggerli. Puoi vedere anche le domande/risposte inserite sotto il precedente post http://blog.casanoi.it/agevolazioni-prima-casa/
Ti ringrazio per averci scritto.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
buonasera e’ stato acquistato un immobile nel 2011 , chiedo gentilmente se e’ possibile intestarlo alla figlia minorenne prima dei 5 anni. cosa consiglia donazione o vendita? grazie
Gentile Carmela,
tu parli di “immobile” e presumo che sia un’abitazione.
Prima di tutto ti faccio presente che un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, in caso di cessione (vendita o donazione) prima dei 5 anni è soggetta a decadenza dei benefici (a meno che non si riacquisti un’abitazione principale entro 12 mesi dalla vendita).
In secondo luogo, è evidente che una figlia minorenne senza reddito non può acquistare un’abitazione.
Solitamente i genitori donano un immobile ad un figlio minore.
Il consiglio è di approfondire l’argomento con il notaio di fiducia, al quale potrai illustrare le motivazioni dell’operazione.
Continua a seguirci
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buonasera, sono Giovanni e sono in procinto di vendere la villetta bifamiliare acquistata 3 anni fa e precisamente a giugno 2011 (quindi prima dei fatidici 5 anni…) e cointestata con mia moglie al 50%.
Premesso che l’intenzione è quella di riacquistare entro 12 mesi un’altro immobile (non vi tormento con altre domande simili già fatte in precedenza relative alla decadenza delle agevolazioni perchè nei post letti siete stati chiarissimi) il mio quesito è questo:
Se l’attuale immobile è edificato nel Comune di Gorlago (BG) e quello che andremo ad acquistare entro 1 anno e dove trasferiremo immediatamente la residenza è nel comune adiacente di Trescore Balneario (BG)(preciso che in quest’ultimo comune ci lavoro perchè sono un commerciante e 7 anni fa ho acquistato un negozio appunto a Trescore, mia moglie lavora in un’altro paese) rischio la decadenza della agevolazione fiscale al 4% e di conseguenza il conguaglio alla maggiore imposta+interessi+sanzioni?
E quindi, per farla breve, siamo obbligati a riacquistare il nuovo immobile entro 1 anno nel medesimo comune del precedente oppure il fatto che che svolgo la mia attività come autonomo altrove mi consente di riacquistare un’altro immobile come prima casa anche nel comune dove ho la ragione fiscale e anche operativa?
Grazie mille in anticipo per i chiarimenti e complimenti per il forum
Gentile Giovanni,
puoi acquistare la nuova abitazione entro 12 mesi dalla vendita dove vuoi: non c’è nessun obbligo di riacquistare nello stesso Comune.
L’unico obbligo è di trasferire la residenza e adibire l’abitazione a dimora abituale (la cosiddetta “abitazione principale”).
Ti ringrazio dei complimenti: più che graditi!
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buonasera, sono disperata!! nel 2010 io e il mio ragazzo comprammo casa con mutuo intestandocela al 50% ognuno e con agevolazioni prima casa. Lui mi fece firmare una procura a suo favore senza che cspissi cosafosse.
Nel 2013 ci lasciammo e lui il 29 luglio 2013 a mia insaputa, usando questa procura, mi comprò il mio 50%.
Io seppi di questo rogito solo il 5 settembre 2013 .
Non ho soldi per comprarmi una casa da sola e sono in affitto mi hanno detto che devo pagare imposta e sanzione , sono disperata . Le chiedo se posso fare domanda di non pagare con tali motivazioni? se non pago cosa succede? mi trattengono il 5° dello stipendio (non possiedo nulla) o l’ufficio delle entrate fa rivalsa sulla casa venduta? sono cittadina rumena , questo può cambiare le cose??Grazie se potete consigliarmi
Gentile Aurelia,
la maggiore imposta + interessi e sanzioni, scattano solo se non ricompri altra abitazione entro 12 mesi dalla vendita. Il termine non è ancora scaduto (29 luglio 2014).
Puoi fare istanza all’Agenzia delle Entrate per non pagare le sanzioni.
Se non paghi, l’Agenzia delle Entrate ha diverse modalità di recuperare l’imposta, tra cui quella di rivalersi sull’immobile stesso (ora di proprietà del tuo ex compagno).
Visto quanto scrivi, ti suggerisco di rivolgerti ad un legale. Chiarisci con lui se dalla vendita del tuo 50% c’è stato pagamento di corrispettivo e se l’hai effettivamente incassato.
Ti saluto cordialmente
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buongiorno, ho acquistato casa insieme a mia sorella con un unico atto di compravendita (stesso venditore per 2 immobili diversi) e unico atto di mutuo.
L’immobile a me intestato era cat. A/10 per cui per l’acquisto non ho potuto usufruire delle agevolazioni prima casa, pagando le imposte come seconda casa.
Nell’atto di mutuo, però, l’imposta sostitutiva era dello 0.25% (l’immobile intestato a mia sorella era cat. A/2). Poichè per me l’immobile sarebbe seconda casa (mai scaricato interessi del mutuo, sempre pagato le tasse come seconda casa), vorrei acquistare con mio compagno la prima casa, ma non so se posso chiedere un mutuo prima casa ripagando lo 0.25% o sono obbligata a corrispondere l’imposta del 2%. Potreste chiarirmi il dubbio? Grazie, Gabriella
Gentile Gabriella,
se ora acquisti la tua prima casa con mutuo, potrai tranquillamente pagare l’imposta d’acquisto agevolata, pagare l’imposta sostitutiva del mutuo dello 0,25% e detrarre gli interessi.
Cordiali saluti e grazie per seguirci!
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Ho venduto prima casa prima dei cinque anni ed aspetto che il costruttore finisca i lavori per fare il rogito per una nuova. I lavori per il complesso in costruzione dovrebbero terminare in tempo utile a non perdere le agevolazioni, ma non so se i documenti necessari per l’atto saranno per quella data disponibili. esiste qualche tipo di soluzione per fare comunque l’atto?! Grazie
Gentile Fancy,
prima di rispondere al tuo caso specifico, è bene effettuare una distinzione tra decadenza delle agevolazioni fiscali e possibilità di usufruire nuovamente delle agevolazioni.
A) Decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Poiché hai venduto prima dei 5 anni, per non decadere dalle agevolazioni fiscali di cui hai usufruito per la casa venduta, sei obbligata ad acquistare un’abitazione da adibire ad abitazione principale (residenza e dimora effettiva) entro 12 mesi dalla vendita.
B) Possibilità di usufruire nuovamente delle agevolazioni fiscali
Poiché attualmente non possiedi altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, puoi usufruirne nuovamente in qualsiasi momento, a meno che non possiedi a titolo esclusivo o con il coniuge altra abitazione nello stesso comune dove acquisti. Dovrai poi trasferire entro 18 mesi la residenza nella nuova abitazione, o meglio nel comune dove acquisti.
Come vedi le regole dei due casi (A e B) sono diverse, sia nei tempi (trasferimento residenza entro 12 o 18 mesi), sia nella tipologia di abitazione (abitazione principale o meno), sia nell’obbligo di trasferimento residenza (nell’abitazione acquistata o solo nel comune).
Ma veniamo ora al tuo caso specifico.
Per non decadere dalle agevolazioni, è fondamentale che entro 1 anno dalla vendita, non solo che tu riesca a fare il rogito della nuova casa, ma anche a trasferire la residenza nell’abitazione acquistata. Se non fai in tempo, dovrai integrare la differenza di imposta + interessi e sanzioni. Per evitare le sanzioni, puoi avanzare prima della scadenza un’istanza all’Agenzia delle Entrate, come scritto nel post.
Se passa più di 1 anno, decadrai dalle agevolazioni avute, ma potrai comunque richiederle ugualmente per il nuovo acquisto.
Spero di essere stato chiaro in una materia così complessa.
Ti invito a palare dell’esistenza del sito CasaNoi a parenti e amici e ti saluto cordialmente.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
tutto chiarissimo!!!! grazie mille per la disponibilità
Se non si intende acquistare una nuova casa entro i 12 mesi dalla vendita ,si presenta un’istanza all’Agenzia delle Entrate dichiarando di voler rinunciare all’acquisto di una nuova abitazione/prima casa, la differenza tra imposta agevolata ed imposta ordinaria, va pagata interamente in unica soluzione o è possibile rateizzare?!grazie.
Gentile Antonio,
il tuo caso rientra tra coloro che hanno venduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni all’acquisto prima dei 5 anni. Sulla possibilità di dilazione di quanto dovuto, ho informazioni contrastanti: ti consiglio di interpellare direttamente l’Agenzia delle Entrate.
Cordialmente
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
praticamente, come si procede nel presentare l’istanza di rinuncia all’agenzia delle entrate per non cadere nelle sanzioni?!
Gentile Francy,
devi prendere informazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate o rivolgerti a un professionista (commercialista).
Grazie della partecipazione, un cordiale saluto.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Ho venduto prima casa prima dei cinque anni e sarei in procinto di riacquisto ma sforo di tre mesi lo scadere dell’anno per il termine. Esiste un modo per chiedere una deroga?
Gentile Maurizio,
non ci sono soluzioni. Se non lo hai già fatto, cerca di fare il rogito nei tempi, magari trovando un accordo con il venditore come ad esempio posticipare la consegna.
Grazie per averci scritto e per seguirci.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buongiorno ho acquistato un appartamento febbraio 2011. vorrei mettere in vendita la casa. mettiamo che la vendo ora prima dei 5 anni, e voglio acquistare un terreno per poi fabbricare una casa, per fare questo devo sempre chiedere un mutuo, in questo caso ho sempre le agevolazioni come 1ª casa? In caso vendo la mia attuale casa mi devo aspettare delle sanzioni amministrative?
Gentile Paolo,
se vendi prima dei 5 anni decadi dalle agevolazioni, a meno che non acquisti (o costruisci) una nuova abitazione da adibire ad abitazione principale entro (e non oltre) i 12 mesi successivi alla vendita.
Nel caso di costruzione su terreno di proprietà, dovrai stare attento che la costruzione sia ultimata nei tempi, per poi procedere al trasferimento della residenza.
I costi di costruzione potranno usufruire dell’iva agevolata dal momento in cui tu hai venduto l’abitazione.
Comunque ti consiglio di chiedere l’assistenza di un commercialista, perché l’argomento è complesso.
Grazie per aver scritto e ti invito a condividere il sito CasaNoi.it e il blog tra i tuoi conoscenti.
Un cordiale saluto.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
sto per acquisire quota del 50% di un immobile dopo procedura esecutiva vorrei sapere se e’ preferibile pagare l’imposta di registro come seconda casa, non avendo la residenza nell’immobile che al momento e’ occupato da persona con contratto scaduto,oppure pagare come prima casa e se posso aspettare per cambiar la residenza. tenga presente che non ho altre proprieta’ e devo vendere per necessita’.potro’ farlo una volta venuta in possesso dell’immobile? oppure vado incontro a sanzioni?
Gentile Stefania,
da quanto scrivi più che l’aspetto del trasferimento della residenza, focalizzerei l’attenzione sulla tua intenzione rivendere l’appartamento subito dopo l’acquisto che ti accingi a perfezionare. Se quindi pensi di vendere prima di 5 anni dalla data del rogito, e non sei sicura di ricomprare entro i 12 mesi successivi un altro immobile da adibire ad “abitazione principale”, ti consiglio di acquistare senza richiedere le agevolazioni fiscali.
Spero di esserti stato utile. Un caro saluto.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it
Buongiorno ,
sono in procinto di vendere il mio immobile prima dei 5 anni , oltre che pagare la differenze di imposta ed evitare le sanzione presentando l’istanza entro i 12 mesi , dovrò pagare anche la differenze di imposta sul mutuo che estinguerò?
Grazie per l’eventuale risposta.
Saluti
Gentile Jaska,
l’imposta del mutuo che hai pagato è stata pari allo 0,25%, invece del 2%, in quanto operazione di finanziamento oltre i 18 mesi per acquisto prima casa.
Se sono trascorsi più di 18 mesi dalla data di stipula del mutuo, non dovrai restituire alcuna differenza d’imposta.
Secondo alcuni chi estingue prima dei 18 mesi deve pagare la differenza d’imposta; secondo altri ciò non è dovuto.
Qualche informazione di carattere generale di utilità per tutti coloro che chiudono anticipatamente un mutuo casa: a meno che non ci sarà un accollo, con la vendita della casa estinguerai anticipatamente il mutuo versando alla Banca il debito residuo; a seguito della c.d. “legge Bersani” non dovrai pagare penali di anticipata estinzione né spese di cancellazione d’ipoteca.
Spero di esseri stato utile e ti invio cordiali saluti.
Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it