Ascensore in condominio: è necessario il permesso di costruire?
0 commentiUn’interessante sentenza del TAR sull’installazione di ascensori in condominio
La sentenza n. 4025 del 2019 pronunciata dal TAR Napoli ha riacceso l’interesse sulla questione dei lavori cosiddetti di edilizia libera, per i quali non è quindi necessario richiedere alcun titolo abilitativo.
La pronuncia riguarda in particolare il caso dell’installazione di un ascensore in un condominio.
I giudici amministrativi campani hanno ribadito che per installare un ascensore in condominio non è necessario richiedere il permesso di costruire né ricorrere ad alcun altro titolo abilitativo, perché si tratta di un volume tecnico.
Hanno fatto però un importante distinguo.
La discriminante è costituita dalle dimensioni minime regolamentari di un ascensore. Nel caso in cui infatti l’ascensore condominiale da installare presenti dimensioni inferiori a quelle previste per legge per questo tipo di impianti è necessario essere in possesso della deroga specifica.
In assenza di tale deroga, è impossibile procedere.
Il caso da cui è scaturita la sentenza
Il caso in questione prende l’avvio dal ricorso avanzato da un condominio napoletano contro una deliberazione del Comune con la quale era stata sospesa l’efficacia di una SCIA presentata proprio per poter installare un ascensore nell’interno della cassa scale.
Il condominio dichiarava nel ricorso di aver deliberato l’installazione di questo impianto per rendere l’edificio condominiale più funzionale e consentire ai condòmini di raggiungere con più agio i propri alloggi.
Per tale motivo la compagine aveva proceduto ad affidare a un tecnico l’incarico di presentare tutte le pratiche autorizzative necessarie per poter procedere ai lavori e della direzione dei lavori di installazione.
Il tecnico incaricato aveva però riscontrato l’impossibilità di ridurre la larghezza dei rampanti delle scale, per non intaccarne la struttura, per non modificare lo stato dei luoghi e per motivi di sicurezza in genere.
Aveva allora interpellato una nota azienda operante nel settore dell’impiantistica ascensori e aveva verificato la possibilità di inserire un ascensore di dimensioni inferiori a quelle convenzionali.
Predisposto il progetto, aveva così presentato al Comune di Napoli la Scia necessaria per segnalare la realizzazione dell’intervento.
L’Ente aveva però comunicato al progettista l’improcedibilità e l’inaccettabilità della pratica, individuando tre rilievi:
- inadeguatezza delle dimensioni della cabina ascensore rispetto alla norma di cui all’art. 8.1.12 lett. c) D.M. 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e DPR n. 23/2017
- mancanza del decreto di deroga del Ministero competente sulle dimensioni ridotte degli spazi
- mancanza nell’elaborato grafico dell’analisi giro barella per la valutazione delle prescrizioni normative.
Il condominio aveva allora fatto ricorso al TAR, che però l’aveva respinto.
Ma quali sono le dimensioni minime prescritte?
L’art. 8.1.12 lett. c del D.M. 236/1989 prescrive le misure per gli ascensori da installare in edifici esistenti:
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.
In assenza sia della deroga che delle dimensioni minime prescritte, come nel caso del condominio, è necessario il Permesso di costruire, che non serve invece normalmente, in quanto l’ascensore è considerato un volume tecnico.