Case prefabbricate senza autorizzazione dopo emergenza
0 commentiIl caso di cronaca: ordinanza di demolizione e sequestro preventivo per casa prefabbricata in zona terremotata
Di recente, le cronache nazionali hanno segnalato il caso di una signora molto anziana (95 anni) che ha ricevuto un’ordinanza di demolizione e sequestro preventivo per aver costruito, in provincia di Macerata, una casa prefabbricata senza il prescritto titolo autorizzativo.
La casa era stata realizzata per dare alloggio all’anziana donna, una delle vittime del terremoto dello scorso anno in Centro Italia.
La normativa italiana, però, prevede per le abitazioni prefabbricate o provvisorie, anche di ridotte dimensioni, lo stesso identico regime autorizzativo richiesto per le costruzioni realizzate con la tecnologia ordinaria, vale a dire il permesso di costruire.
Nelle zone colpite dal terremoto la situazione è ancora più complessa, in quanto un’estesa superficie di tali territori è coperta da vincolo paesaggistico che rende illegittima e insanabile qualsiasi costruzione priva della preventiva autorizzazione paesaggistica.
Ci siamo così trovati di fronte a un caso estremo, quello di una persona in particolare disagio abitativo colpita da un procedimento repressivo e sanzionatorio forse eccessivo.
Il caso mediatico che ha colpito l’immaginario collettivo per l’età della protagonista non è però isolato.
Nei territori interessati dal sisma ci sono almeno altri 300 altri casi di persone che hanno allestito in autonomia abitazioni prefabbricate a causa dei ritardi di consegna delle soluzioni abitative in emergenza (SAE).
Gli stessi sindaci dei Comuni coinvolti hanno manifestato la necessità di consentire a questi cittadini di poter allestire degli alloggi provvisori senza dover ricorrere a lunghe trafile burocratiche, soprattutto in previsione dell’arrivo delle rigide temperature invernali.
Disegno di legge per case prefabbricate senza autorizzazione dopo emergenza
Per porre rimedio a situazioni di questo tipo, è stato presentato il disegno di legge “Modifiche al codice dei beni culturali e al testo unico sull’edilizia (…) concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza”.
L’intenzione di questa legge è proprio consentire la costruzione di abitazioni prefabbricate senza autorizzazione paesaggistica, anche in territori vincolati, quando per tali territori è stato dichiarato lo stato di emergenza.
La modifica al Codice dei beni culturali prevede infatti di garantire la compatibilità paesaggistica per tutti i lavori e opere, realizzati anche in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale.
Modifiche al Testo Unico dell’Edilizia a favore dei territori in stato di emergenza
Il testo interviene anche a modificare il Testo Unico dell’edilizia dove, accanto alla possibilità di costruire manufatti temporanei destinati a restare in piedi per non più di 90 giorni, già prevista, anche quella di realizzare lavori e opere in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Le condizioni indispensabili per poter applicare la norma saranno quindi le seguenti:
- dichiarazione dello stato di emergenza di carattere nazionale per il territorio interessato
- installazione, all’interno della proprietà privata, di manufatti prefabbricati e temporanei da utilizzare come abitazione principale
- acquisto autonomo delle strutture, da utilizzare in alternativa a quelle consegnate dalla protezione civile.
Nel momento in cui verrà dichiarata la fine dello stato di emergenza si richiede però al cittadino il rispetto dei limiti di cubatura previsti per l’area, anche attraverso la demolizione totale o parziale del manufatto.
Questo è un aspetto molto importante, per evitare che il provvedimento venga utilizzato (come avviene spesso in Italia) per aggirare le norme vigenti.
Per regolarizzare infine la situazione particolare che si è venuta a creare in Centro Italia, il disegno di legge prevede anche la nullità delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell’entrata in vigore della legge.